 
    Codice di Procedura Civile LIBRO SECONDO
    
    
    Del processo di cognizione
    TITOLO I
    Del procedimento davanti al tribunale
    CAPO IV
    Del procedimento in contumacia
I. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1).
II. La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti [...] (2).
III. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.