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Codice di Diritto Societario

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XI
Della mediazione

Art. 1759

Responsabilità del mediatore

I. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

II. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.