Codice di Diritto Societario
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
I. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.