Codice di Diritto Societario
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
I. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.
II. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.