Codice di Diritto Societario
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
I. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice[, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] (1).
II. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
III. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.