Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni (1): a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (2);
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell’articolo 26 (4);
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (5).
2. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla Banca d’Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione (6). 2-bis. (Abrogato) (7).
3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell’autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d’Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata;
b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l’interruzione dell’attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi (8).
3-ter. La revoca dell’autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 (9).
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (10). L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (11).