Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo III
Partecipazioni nelle banche (1)
1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. (3)
1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19 (4).