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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Concessione abusiva di credito

 

 

I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002

 

 

Indice: 1.La competenza del tribunale fallimentare - 2.La condotta e la consapevolezza della banca - 3.Compartecipazione della banca - 4.Il danno e il nesso causale
 5.La determinazione del danno

 

 

1.La competenza del tribunale fallimentare

 

Sulla questione della competenza del tribunale fallimentare, il Tribunale di Foggia si pone in netto contrasto con la pronuncia con la quale la Suprema Corte (Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2001, n. 12368), in altra controversia pendente avanti lo stesso Tribunale di Foggia, ha ritenuto che l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva di credito non fosse "azione di massa" e che, pertanto, il curatore non fosse legittimato a proporla.

In proposito, il giudice di merito sostiene che la S.C. ha omesso di applicare il principio secondo il quale

 

"...la competenza va determinata in base alla prospettazione della domanda così come formulata dall'attore a prescindere dalla fondatezza e dalle eccezioni del convenuto. Nella fattispecie, il curatore aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, non solo delle azioni revocatorie, ma anche di quelle rivolte «all'accertamento delle responsabilità degli enti economici riferibili alla dichiarazione di fallimento» al fine di ottenere per la platea dei creditori diversi da quelli bancari il risarcimento del danno per l'artificiosa sopravvivenza di una società che sarebbe dovuta fallire quanto meno dalla fine del 1991: aveva insomma lasciato intendere (per chi avesse voluto intendere il significato della citazione) che esercitava un'azione di massa, tanto è vero che aveva determinato il danno in misura pari alle passività non bancarie, detratte le attività. Questa prospettazione, non essendo artificiosa, era sufficiente a radicare la competenza funzionale di questo tribunale a norma dell'articolo 24 legge fallim., posto che le azioni di massa rientrano, per giurisprudenza consolidata della stessa Corte di legittimità, nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento. Di conseguenza la Corte regolatrice avrebbe dovuto, ai fini della statuizione sulla competenza, limitarsi a prendere atto della prospettazione attorea e a dichiarare la competenza funzionale di questo tribunale, come peraltro correttamente ritenuto dalla Procura Generale. La suprema Corte, invece, ha liquidato il principio della prospettazione, assolutamente pacifico in dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità, affermando che il giudice del merito erroneamente aveva attribuito rilievo al fatto «... che il giudice delegato al fallimento aveva autorizzato "un'azione di massa"; che la curatela aveva dichiarato di "volere esercitare un' azione di massa) essendo in ogni caso irrilevante proprio ai fini della competenza il nomen iuris che la parte ha dato all'azione intrapresa"»

 

La Corte di Cassazione ha affermato che l'azione risarcitoria per concessione abusiva di credito non è comunque azione di massa. La sentenza di merito che stiamo esaminando replica a tale affermazione sostenendo che:

 

"La suprema Corte ha liquidato la questione della legittimazione del curatore con sorprendente approssimazione. L'unico argomento addotto a sostegno dell'esclusione è consistito nell'affermazione che l'azione in esame non può essere definita azione di massa, perché il danneggiato dall'abusiva concessione del credito non può, in via generale e di principio ed in relazione alla struttura dell'illecito in questione, identificarsi con la «totalità dei creditori», ossia con il ceto creditorio della procedura concorsuale (del quale, come la dottrina sul tema ha rilevato, è partecipe, di regola, anche, in quanto creditore, quel banchiere al quale viene imputato ed addebitato il comportamento abusivo». L'assunto della suprema Corte parte dall'implicita premessa che le azioni di massa siano solo quelle esercitate nell'interesse della «totalità dei creditori». La tesi, risalente nel tempo ed elaborata in un periodo in cui la prassi applicativa non aveva ancora offerto spunti di riflessione sulla fattispecie in esame, non è stata ripresa dalla più recente dottrina, sia perché si è rilevato che la stessa situazione si verifica nell'azione revocatoria rivolta contro le banche e non si è mai dubitato della legittimazione del curatore per il fatto che la convenuta farebbe parte della massa dei creditori ai quali l'azione revocatoria dovrebbe giovare, sia perché si è constatato che il cosiddetto «ceto creditorio» non è omogeneo, ma al contrario è costituito da diverse categorie di creditori portatori di diversi e talvolta contrapposti interessi, categorie che tendono a diversificarsi in relazione all'esistenza e consistenza delle garanzie e delle cause di prelazione che assistono o non assistono il credito. Di conseguenza, può accadere ed accade frequentemente che, mentre la banca, ritardando il fallimento, può evitare le revocatorie e consolidare le garanzie, talvolta senza correre alcun rischio in quanto le garanzie personali o reali fornite da terzi o comunque acquisite sul patrimonio dello stesso debitore le consentono di recuperare il proprio credito, il creditore non garantito può fare valere le sue pretese solo sul patrimonio sociale che diventa tanto più incapiente quanto più aumentano i creditori e quanto più diminuisce la possibilità di esercitare le revocatorie. Se il banchiere ha erogato abusivamente credito ad un imprenditore già in crisi allo scopo di lucrare qualche vantaggio, come ad esempio allo scopo di ritardare il fallimento oltre il termine per ti consolidamento delle garanzie o la perdita delle revocatorie, nemmeno la dottrina più prudente o più vicina alle banche dubita dell'illiceità del fatto o della legittimazione del curatore, perché in tale situazione il curatore interviene per ristabilire il principio di cui all'articolo 2741 cod. civ."

 

Il Tribunale di Foggia ha, quindi, affermato che, per ritenere sussistente la responsabilità di cui si discute, occorre verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

 

"...

A) un comportamento doloso o colposo diretto a finanziare un imprenditore immeritevole perché non in condizione di restituire il finanziamento;

B) la causazione del ritardo nella pronuncia di fallimento per effetto di tale finanziamento abusivo;

C) l'esistenza di un danno per la platea dei creditori diversi da quelli bancari per la lesione del principio della par condicio;

D) l'esistenza di un nesso causale tra il comportamento del banchiere ed il danno."

segue...