|
IL CASO.it
FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
www.ilcaso.it
Concessione abusiva di credito
I punti salienti della decisione del Tribunale di Foggia 7 maggio 2002
Indice:
1.La competenza del tribunale
fallimentare -
2.La condotta e la
consapevolezza della banca -
3.Compartecipazione della banca -
4.Il danno e il nesso causale
5.La determinazione del danno
1.La competenza del tribunale
fallimentare
Sulla questione della competenza del tribunale
fallimentare, il Tribunale di Foggia si pone in netto contrasto con la
pronuncia con la quale la Suprema Corte (Sez.
I civ., ordinanza 9 ottobre 2001, n. 12368),
in altra controversia pendente avanti lo stesso Tribunale di Foggia, ha
ritenuto che l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva di
credito non fosse "azione di massa" e che, pertanto, il curatore non fosse
legittimato a proporla.
In proposito, il giudice di merito sostiene che
la S.C. ha omesso di applicare il principio secondo il quale
"...la competenza va determinata in base alla
prospettazione della domanda così come formulata dall'attore a prescindere
dalla fondatezza e dalle eccezioni del convenuto. Nella fattispecie, il
curatore aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, non solo
delle azioni revocatorie, ma anche di quelle rivolte
«all'accertamento
delle responsabilità degli enti economici riferibili alla dichiarazione di
fallimento»
al fine di ottenere per la platea dei creditori diversi da quelli bancari
il risarcimento
del danno per l'artificiosa sopravvivenza di una società che sarebbe dovuta
fallire quanto meno dalla fine del 1991: aveva insomma lasciato intendere (per
chi avesse voluto intendere il significato della citazione) che esercitava
un'azione di massa, tanto è vero che aveva determinato il danno in misura pari
alle passività non bancarie, detratte le attività. Questa prospettazione, non
essendo artificiosa, era sufficiente a radicare la competenza funzionale di
questo tribunale a norma dell'articolo 24 legge fallim., posto che le azioni
di massa rientrano, per giurisprudenza consolidata della stessa Corte di
legittimità, nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
Di conseguenza la Corte regolatrice avrebbe dovuto, ai fini della statuizione
sulla competenza, limitarsi a prendere atto della prospettazione attorea e a
dichiarare la competenza funzionale di questo tribunale, come peraltro
correttamente ritenuto dalla Procura Generale. La suprema Corte, invece, ha
liquidato il principio della prospettazione, assolutamente pacifico in
dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità, affermando che il
giudice del merito erroneamente aveva attribuito rilievo al fatto «... che il
giudice delegato al fallimento aveva autorizzato "un'azione di massa"; che la
curatela aveva dichiarato di "volere esercitare un' azione di massa) essendo
in ogni caso irrilevante proprio ai fini della competenza il nomen iuris che
la parte ha dato all'azione intrapresa"»
La Corte di Cassazione ha affermato che l'azione
risarcitoria per concessione abusiva di credito non è comunque azione di
massa. La sentenza di merito che stiamo esaminando replica a tale affermazione
sostenendo che:
"La
suprema Corte ha liquidato la questione della legittimazione del curatore con
sorprendente approssimazione. L'unico argomento addotto a sostegno
dell'esclusione è consistito nell'affermazione che l'azione in esame non può
essere definita azione di massa, perché il danneggiato dall'abusiva
concessione del credito non può, in via generale e di principio ed in
relazione alla struttura dell'illecito in questione, identificarsi con la
«totalità dei creditori», ossia con il ceto creditorio della procedura
concorsuale (del quale, come la dottrina sul tema ha rilevato, è partecipe, di
regola, anche, in quanto creditore, quel banchiere al quale viene imputato ed
addebitato il comportamento abusivo». L'assunto della suprema Corte parte
dall'implicita premessa che le azioni di massa siano solo quelle esercitate
nell'interesse della «totalità dei creditori». La tesi, risalente nel tempo ed
elaborata in un periodo in cui la prassi applicativa non aveva ancora offerto
spunti di riflessione sulla fattispecie in esame, non è stata ripresa dalla
più recente dottrina, sia perché si è rilevato che la stessa situazione si
verifica nell'azione revocatoria rivolta contro le banche e non si è mai
dubitato della legittimazione del curatore per il fatto che la convenuta
farebbe parte della massa dei creditori ai quali l'azione revocatoria dovrebbe
giovare, sia perché si è constatato che il cosiddetto «ceto creditorio» non è
omogeneo, ma al contrario è costituito da diverse categorie di creditori
portatori di diversi e talvolta contrapposti interessi, categorie che tendono
a diversificarsi in relazione all'esistenza e consistenza delle garanzie e
delle cause di prelazione che assistono o non assistono il credito. Di
conseguenza, può accadere ed accade frequentemente che, mentre la banca,
ritardando il fallimento, può evitare le revocatorie e consolidare le
garanzie, talvolta senza correre alcun rischio in quanto le garanzie personali
o reali fornite da terzi o comunque acquisite sul patrimonio dello stesso
debitore le consentono di recuperare il proprio credito, il creditore non
garantito può fare valere le sue pretese solo sul patrimonio sociale che
diventa tanto più incapiente quanto più aumentano i creditori e quanto più
diminuisce la possibilità di esercitare le revocatorie. Se il banchiere ha
erogato abusivamente credito ad un imprenditore già in crisi allo scopo di
lucrare qualche vantaggio, come ad esempio allo scopo di ritardare il
fallimento oltre il termine per ti consolidamento delle garanzie o la perdita
delle revocatorie, nemmeno la dottrina più prudente o più vicina alle banche
dubita dell'illiceità del fatto o della legittimazione del curatore, perché in
tale situazione il curatore interviene per ristabilire il principio di cui
all'articolo 2741 cod. civ."
Il Tribunale di Foggia ha, quindi, affermato
che, per ritenere sussistente la responsabilità di cui si discute, occorre
verificare la sussistenza dei seguenti elementi:
"...
A) un comportamento
doloso o colposo diretto a finanziare un imprenditore immeritevole perché non
in condizione di restituire il finanziamento;
B) la causazione del
ritardo nella pronuncia di fallimento per effetto di tale finanziamento
abusivo;
C) l'esistenza di un
danno per la platea dei creditori diversi da quelli bancari per la lesione del
principio della par condicio;
D) l'esistenza di un
nesso causale tra il comportamento del banchiere ed il danno."
segue...
|