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FOGLIO
DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA
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Concessione abusiva di credito
L'elemento psicologico ed il concetto di
«crisi
reversibile»
(brevi note)
- A -
Particolare interesse riveste l'indagine sull'elemento psicologico della
banca che con la concessione abusiva di credito avrebbe causato il danno
ingiusto di cui si discute. Sul punto, la dottrina ha affermato che
l'indagine sulla esistenza della
responsabilità in questione deve essere effettuata sulla scorta dei principi
affermati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22
luglio 1999, n. 500 secondo cui
«il giudice, onde stabilire se la
fattispecie concreta sia o meno riconducibile allo schema normativo delineato
dall'art. 2043 cod. civ., dovrà procedere, in ordine successivo, a: a)accertare la sussistenza di un evento dannoso; b)stabilire se l'accertato
danno sia qualificabile come danno ingiusto; c)accertare, sotto il profilo
causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso
sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva); d)stabilire se il detto
evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa»
Autorevole dottrina ha, poi, precisato
che «la lesione del credito da parte di un terzo
integra il danno ingiusto quando sia arrecata con dolo»
e che «il dolo che qui rileva è quello specifico, ossia l'intenzionalità del
danno, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza di esso» (Bianca).
- B -
In dottrina si è poi osservato che molto spesso,
la fattispecie della concessione abusiva di credito si verifica in presenta
dell'intervento delle banche che, in attuazione di uno specifico piano,
tentano di risanare l'impresa in crisi.
Ed allora, in questi casi, si pone il problema di
distinguere il comportamento tenuto dalle banche che erogano il credito
proprio sotto il profilo dell'elemento psicologico di cui si è detto, si
tratta cioè di verificare, caso per caso, se l'erogazione del credito sia
giustificata dalla convinzione di poter risanare l'impresa da altri scopi
che perseguono interessi in conflitto con altri creditori.
In tale ordine di idee, si è sostenuto che non
vi sono interessi in conflitto tra banche che pongono in essere il piano di
risanamento e gli altri creditori quando il finanziamento erogato per
risolvere la crisi sia giustificato da una
«fondata
previsione della capacità di recupero dell'impresa, finalizzata ad una globale
ripresa dell'attività, con conseguente vantaggio di tutti i creditori»
(G.Rossi, Capolino).
La valutazione della
sussistenza o meno del dolo di cui si discute andrà effettuata con
riferimento
al
momento «in cui
il comportamento viene tenuto» (Martorano), per cui la responsabilità andrebbe
esclusa tutte le volte che la crisi dell'impresa abbia una evoluzione
peggiorativa che al momento dell'attuazione del piano di recupero non poteva
essere pronosticata.
«Tanto
basta a denegar in radice anche soltanto la mera ipotizzabilità di profili di
responsabilità delle banche aderenti al piano le quante volte la trasmutazione
in senso degenerativo della tipologia di crisi coeva alla concessione di
credito si sia verificata successivamente alla erogazione del credito
stesso...» (Castiello D'Antonio).
Lo stesso autore ha evidenziato come l'ordinanza
della Corte di Cassazione 9 ottobre 2001, n. 12368, abbia espressamente
individuato l'evento dannoso delle condotta in esame nel pregiudizio in
concreto arrecato ai creditori per l'aggravamento del dissesto economico
dell'impresa.
L'erogazione del credito sarebbe quindi abusiva
solo quando l'impresa si trovi in condizioni di non poter più adempiere alle
proprie obbligazioni e si trovi quindi in uno stato di dissesto che si
presenti come "irreversibile". La concessione del credito non sarebbe quindi
abusiva quando si verifichi nei confronti di una impresa che non sia ancora
insolvente ma lo sia solo potenzialmente.(f.b.)
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