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FOGLIO DI GIURISPRUDENZA MANTOVANA

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Concessione abusiva di credito

 

 

L'elemento psicologico ed il concetto di «crisi reversibile»

(brevi note)

 

 

 - A -

Particolare interesse riveste l'indagine sull'elemento psicologico della banca che con la concessione abusiva di credito avrebbe causato il danno ingiusto di cui si discute. Sul punto, la dottrina ha affermato che l'indagine sulla esistenza della responsabilità in questione deve essere effettuata sulla scorta dei principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22 luglio 1999, n. 500 secondo cui

«il giudice, onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile allo schema normativo delineato dall'art. 2043 cod. civ., dovrà procedere, in ordine successivo, a: a)accertare la sussistenza di un evento dannoso; b)stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto; c)accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva); d)stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa»

Autorevole dottrina ha, poi, precisato che «la lesione del credito da parte di un terzo integra il danno ingiusto quando sia arrecata con dolo» e che «il dolo che qui rileva è quello specifico, ossia l'intenzionalità del danno, non essendo sufficiente la semplice consapevolezza di esso» (Bianca).

 

 - B -

In dottrina si è poi osservato che molto spesso, la fattispecie della concessione abusiva di credito si verifica in presenta dell'intervento delle banche che, in attuazione di uno specifico piano, tentano di risanare l'impresa in crisi.

Ed allora, in questi casi, si pone il problema di distinguere il comportamento tenuto dalle banche che erogano il credito proprio sotto il profilo dell'elemento psicologico di cui si è detto, si tratta cioè di verificare, caso per caso, se l'erogazione del credito sia giustificata dalla convinzione di poter risanare l'impresa da altri scopi che perseguono interessi in conflitto con altri creditori.

In tale ordine di idee, si è sostenuto che non vi sono interessi in conflitto tra banche che pongono in essere il piano di risanamento e gli altri creditori quando il finanziamento erogato per risolvere la crisi sia giustificato da una «fondata previsione della capacità di recupero dell'impresa, finalizzata ad una globale ripresa dell'attività, con conseguente vantaggio di tutti i creditori» (G.Rossi, Capolino).

La valutazione della sussistenza o meno del dolo di cui si discute andrà effettuata con riferimento al momento «in cui il comportamento viene tenuto» (Martorano), per cui la responsabilità andrebbe esclusa tutte le volte che la crisi dell'impresa abbia una evoluzione peggiorativa che al momento dell'attuazione del piano di recupero non poteva essere pronosticata.

«Tanto basta a denegar in radice anche soltanto la mera ipotizzabilità di profili di responsabilità delle banche aderenti al piano le quante volte la trasmutazione in senso degenerativo della tipologia di crisi coeva alla concessione di credito si sia verificata successivamente alla erogazione del credito stesso...» (Castiello D'Antonio).

Lo stesso autore ha evidenziato come l'ordinanza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2001, n. 12368, abbia espressamente individuato l'evento dannoso delle condotta in esame nel pregiudizio in concreto arrecato ai creditori per l'aggravamento del dissesto economico dell'impresa.

L'erogazione del credito sarebbe quindi abusiva solo quando l'impresa si trovi in condizioni di non poter più adempiere alle proprie obbligazioni e si trovi quindi in uno stato di dissesto che si presenti come "irreversibile". La concessione del credito non sarebbe quindi abusiva quando si verifichi nei confronti di una impresa che non sia ancora insolvente ma lo sia solo potenzialmente.(f.b.)