Massimario
La procedura fallimentare deve essere distinta in due fasi: quella pre-fallimentare, introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento, e quella concorsuale, aperta con la medesima sentenza e terminata con la chiusura del fallimento. Da ciò consegue che la sentenza di fallimento emessa dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 deve contenere i requisiti di cui all’art. 16 nel testo modificato dal citato d. lgs. e ciò anche se il ricorso per fallimento è stato depositato prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare.
Art. 16
Fallimento – Inefficacia ex lege – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. – Sentenza dichiarativa di fallimento – Contestualità temporale – Prevalenza funzionale della Sentenza di fallimento.
Nuova legge fallimentare – Regime transitorio – Distinzione tra fasi del procedimento - Conseguenze.
Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 - Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità.