Massimario
Art. 36-bis
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Eccezioni - Accertamento di crediti di lavoro - Inapplicabilità - Fondamento.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Fallimento - Dichiarazione tardiva di crediti - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità - Eccezioni - Accertamento di crediti di lavoro - Inapplicabilità - Fondamento.
In tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro. (massima ufficiale)
Cassazione Sez. Un. Civili 24 novembre 2009
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