Massimario

Art. 39


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Fallimento – Revoca – Spese della procedura – Compenso del curatore – Parte obbligata alla rifusione – Erario.

In caso di revoca di un fallimento la cui dichiarazione non sia conseguenza di un comportamento del debitore che abbia indotto il giudice in errore circa la sussistenza dei presupposti dello stesso, né di un comportamento colposo del creditore, le spese della procedura ed il compenso del curatore sono a carico dell’Erario. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Sulmona 12 maggio 2011



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Revocazione ex art. 397 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.

I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso, sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza l'efficacia di cosa giudicata. Tali provvedimenti, pertanto, non possono pregiudicare la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto (dopo la presentazione del rendiconto) cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, ragione per cui oltre a non essere ricorribili per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., non possono essere soggetti a revocazione ai sensi dell'art. 397 cod. proc. civ., non essendo qualificabili come "sentenze". (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 31 agosto 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell’attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Vendita di bene ipotecario - Ricavato - Prededuzione "pro quota" di spese della procedura e del compenso del curatore - Addebitabilità al creditore ipotecario - Condizioni - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato ma anche una quota parte del compenso del curatore, ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito, ed infine una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio di proporzionalità, la cui applicabilità è tuttavia subordinata alla certezza dell'utilità di tali spese per il creditore garantito. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 12 maggio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Liquidazione - Specifica enunciazione dei criteri in motivazione - Necessità - Difetto - Conseguenze - Nullità - Fattispecie.

La liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. 28 luglio 1992 n. 570), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di liquidazione contenente solo un riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 15 marzo 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Successione di curatori - Liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Criteri - Artt. 1 e 2 del d.m. n. 570 del 1992 - Applicabilità "ratione temporis" - Conseguenze - Generico riferimento all'attivo complessivamente realizzato - Carenza assoluta di motivazione - Configurabilità - Ricorso straordinario ex art.111 Cost. - Ammissibilità.

È affetto da carenza assoluta di motivazione, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., il decreto con cui il tribunale fallimentare liquidi il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura, calcolandolo sul complessivo ammontare dell'attivo realizzato, senza precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno di essi, e senza determinare, all'interno dei valori così identificati, l'esatta percentuale applicata tra il minimo e il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui agli artt. 1 e 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570 (applicabile nella specie "ratione temporis"), i quali, anticipando il criterio di proporzionalità successivamente introdotto nell'art. 39 della legge fall. dall'art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell'attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo casualmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 04 settembre 2009



Concordato preventivo con cessione dei beni – Compenso del commissario liquidatore – Liquidazione in base al risultato utile della gestione – Mancanza di risultati utili – Liquidazione al minimo di legge.

Il compenso del commissario liquidatore nominato nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere liquidato in relazione al risultato utile della liquidazione, per cui lo stesso è commisurato ad una percentuale sull'attivo realizzato. Pertanto, come per il curatore, così anche per il liquidatore, nel caso in cui l'attività svolta non abbia portato risultati utili, il compenso va determinato nel minimo di legge previsto dagli art. 1 e 2 del d.m. 8 luglio 1992, n. 570. (fb) Cassazione civile 09 aprile 2008



Fallimento – Revoca della dichiarazione di fallimento – Mancata dichiarazione di responsabilità in capo al creditore o al fallito – Individuazione del soggetto onerato del compenso del curatore – Spese anticipate dall’Erario ex art. 146 dpr 115/2002 – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall’Erario, in caso di revoca del fallimento, le spese e gli onorari del Curatore. Tribunale Roma 30 gennaio 2008



Fallimento – Spese ed onorari del curatore – Aniticipazione a carico dell’erario – Necessità.

E'costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui non prevede che «le spese ed onorari» sostenute dal curatore siano da considerarsi quali spese anticipate dall'Erario al curatore medesimo. Corte Costituzionale 28 aprile 2006




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