Massimario

Art. 4


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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - In genere - Istanza del concessionario per debiti d'imposta - Previsione di cui all'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Portata derogatoria o speciale rispetto all'art.6 legge fall. - Esclusione - Conseguenze - Accertamento incidentale del credito da parte del tribunale - Questione di illegittimità costituzionale del fallimento per debiti d'imposta - Manifesta infondatezza.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.87 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 138 del 2002, nel prevedere che il concessionario possa, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso ai sensi dell'art. 6 legge fall., non introduce alcuna deroga o disciplina speciale rispetto a tale ultima norma, ma si limita ad individuare, con disposizione processuale, il soggetto legittimato ad agire per conto del titolare del credito; nè l'abrogazione dell'art. 4 legge fall. (in cui era previsto il rinvio al cd. fallimento fiscale) da parte del d.lgs. n. 5 del 2006 produce alcuna efficacia sulla descritta disciplina ordinaria, così come integrata, in quanto già l'art. 97 del d.P.R. n. 602 del 1973 (cui rinviava la norma fallimentare) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1992, n. 89 e dunque il secondo comma del medesimo art. 4, che faceva salve le disposizioni di legge speciale sul fallimento per debito d'imposta, era già rimasto privo di contenuto. Ne discende che, da un lato, il predetto art. 6 non contiene una esclusione per particolari categorie di creditori, dovendosi l'opposta interpretazione intendere come lesiva del principio di eguaglianza fra i creditori, di cui all'art.3 Cost., poichè ad uno di essi verrebbe riconosciuto un trattamento deteriore, senza giustificazione, rispetto a quello di tutti gli altri e, dall'altro, che la possibilità per l'amministrazione finanziaria di chiedere il fallimento per debito d'imposta non presenta dubbi di manifesta incostituzionalità, ai sensi dell'art. 24 Cost., dovendo anche il credito tributario, come tutti gli altri, essere delibato incidentalmente dal giudice in ordine alla sua fondatezza, ogni volta che vi sia contestazione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 18 novembre 2010



Fallimento dell'agente di cambio - Disciplina degli artt. 61 e 62 legge fall. - Disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 sullo speciale fondo di garanzia - Incompatibilità tra le due discipline - Esclusione.

In relazione al fallimento dell'agente di cambio (espressamente previsto dall'art. 4 legge fallimentare), non si pone alcun problema di incompatibilità tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all'art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell'agente di cambio e ne disciplina l'utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 legge fallimentare, che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobbligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobbligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 17 aprile 1999



Fallimento – Fallimento fiscale – Violazione del diritto di difesa – Incostituzionalità.

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). La C.C. ha ritenuto l’illegittimità della procedura volta a dichiarare il cd. fallimento fiscale per contrasto con l’art. 24 della Costituzione in relazione alla violazione del diritto di difesa, posto che il procedimento in questione portava alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore sulla base della sola iscrizione a ruolo, anche se provvisoria, ed indipendentemente dall’eventuale accertamento del debito d’imposta e non consentiva inoltre al giudice della dichiarazione di fallimento alcuna valutazione di merito sulla fondatezza della pretesa. (fb) (riproduzione riservata) Corte Costituzionale 09 marzo 1992




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