Massimario

Art. 56


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Concordato preventivo - Anticipazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritto della banca di trattenere le somme ricavate dal portafoglio anticipato prima della procedura di concordato preventivo - Sussistenza.

Deve ritenersi operante anche dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo la clausola contrattuale che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme incassate in relazione ad anticipazioni effettuate prima dell'inizio della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Bergamo 22 novembre 2011



Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione del credito - Di riduzione della compensazione e richiesta di ammissione del credito residuo - Efficacia endofallimentare del provvedimento di ammissione del credito residuo - Preclusione di questioni attinenti validità ed efficacia del titolo - Azione revocatoria - Preclusione.

Al fine di applicare il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16508 (1) e, quindi, di verificare se il provvedimento ammissivo del residuo credito vantato comporti l’efficacia preclusiva del giudicato endofallimetare nei confronti dell'azione revocatoria dei pagamenti parziali, occorre verificare se il creditore, in sede di domanda di ammissione al passivo, abbia dedotto la compensazione di parte del proprio credito con tali pagamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


(1) Cass. Sez. Un. Civili 17 luglio 2010, n. 16508: “Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione).”
Tribunale Monza 12 aprile 2011




Accertamento del passivo – Eccezione di compensazione dei pagamenti parziali – Ammissione al passivo del conguaglio – Accertamento della compensazione quale caos è istintiva della pretesa – Preclusione e non fallimentare – Azione revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali – Esclusione. (07/09/2010)

Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo al quale il decreto è opposto in compensazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse proponibile la revocatoria fallimentare dei pagamenti parziali eseguiti dal fallito e dei quali, in sede di verifica dello stato passivo, era stata accertata l’estinzione per compensazione). (fb) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili 14 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Compensazione - Operatività - Condizioni - Momento dell'effetto compensativo - Rilevanza - Esclusione - Compensazione giudiziale - Ammissibilità.

La disposizione contenuta nell'art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. IV, lavoro 27 aprile 2010



Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Credito opposto in compensazione di controcredito del fallimento – Accertamento – Rito fallimentare – Necessità. (27/07/2010)

L’accertamento di ogni credito nei confronti del fallito va fatto in sede fallimentare, anche se non comporta prima facie conseguenza alcuna per lo stato passivo, essendo finalizzato solo, in via di eccezione, alla compensazione con il controcredito. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 22 dicembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Leasing traslativo - Fallimento del compratore - Dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto - Efficacia "ex tunc" - Credito restitutorio del fallimento per le attribuzioni patrimoniali eseguite dal fallito - Compensabilità con il controcredito del concedente per risarcimento danni da inadempimento - Configurabilità - Fondamento.

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 cod. civ. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 13 maggio 2009



Concordato preventivo – Effetti – In genere – Compensazione – Ammissibilità – Condizioni – Preesistenza dei crediti reciproci – Necessità – Fattispecie in tema di mandato all'incasso.

In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 169 della medesima legge), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, attribuendole la facoltà di compensare il relativo importo con lo scoperto di un conto corrente da lui intrattenuto con la medesima banca; a differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima debba aver luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 07 maggio 2009



Fallimento - Società - Credito per conferimenti nei confronti del socio - Compensazione con crediti del socio - Ammissibilità.

L'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei confronti della società, anche a norma dell’art. 56 della legge fallimentare. Cassazione civile 19 marzo 2009



Fallimento – Crediti scaduti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento – Compensazione con crediti del fallito – Divieto.

I crediti scaduti prima della dichiarazione di fallimento ed acquistati per atto tra vivi dopo l’apertura della procedura concorsuale non possono essere compensati con i crediti del fallito. Tribunale Mondovì 12 gennaio 2005




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