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  Massimario Legge Fallimentare

 

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 Franco Benassi

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Massimario

Art. 31


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Scritture contabili - Efficacia probatoria di cui all'articolo 2710 c.c. - Applicabilità al curatore fallimentare - Esclusione.

Il regime probatorio delineato dall'articolo 2710 c.c., in ordine all'efficacia probatoria attribuibile ai libri contabili bollati, vidimati e regolarmente tenuti, opera soltanto fra imprenditori in relazione a rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; ne consegue che la disciplina probatoria in questione non è inapplicabile nei confronti del curatore al quale, una volta escluso che la sua posizione sia quella di chi succede in un rapporto già facente capo al fallito, è attribuibile esclusivamente la funzione di semplice gestore del patrimonio di quest'ultimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili 20 febbraio 2013



Curatore fallimentare – Azione di simulazione atto compiuto dal dante causa del fallito – Prova – Limiti.

Il curatore del fallimento dell’erede del simulato alienante che chieda l’accertamento della simulazione dell’atto compiuto dal dante causa del fallito, agisce avvalendosi dei poteri di questo e non versa nella situazione dei creditori del simulato alienante nè dei terzi, nel significato che questo termine ha nell’art. 1417 c.c., sicchè è soggetto ai limiti della prova testimoniale derivanti dall’art. 2722 c.c.. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 24 luglio 2012



Fallimento - Opposizione allo stato passivo del creditore privilegiato - Costituzione del Curatore nei giudizi di opposizione allo stato passivo - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione.

Il giudizio di opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità, rappresenta un’ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio è rimessa alla sola volontà del curatore. Tale autonomia deroga al disposto normativo di cui agli artt. 25 e 31, legge fallimentare, poiché è strettamente correlata all’attività di formazione dello stato passivo ad egli attribuita, e, pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, al quale, a seguito della riforma del 2005, spetta esclusivamente un compito di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura. (Cristina Muratori) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 04 maggio 2012



Responsabilità delle agenzie di rating – Emissione di obbligazioni Parmalat – Legittimazione del curatore fallimentare – Danno al patrimonio della società.

Il provvedimento viene pubblicato in anteprima in attesa che ne venga completata la redazione delle massime. Tribunale Milano 01 luglio 2011



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Beni del fallito - Beni non compresi - Riduzione della capacità lavorativa specifica - Danno patrimoniale - Riconducibilità - Danno da perdita della capacità di guadagno futura - Somme riconosciute a tale titolo - Massa attiva del fallimento - Ricomprensione - Sussistenza - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Concordato fallimentare - Assuntore - Azione di risarcimento danni proposta dal curatore fallimentare - Sinistro stradale verificatosi in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento - Azione facente parte del patrimonio del fallito - Configurabilità - Identità di posizione processuale - Sussistenza - Concordato fallimentare - Assuntore - Posizione processuale identica a quella del curatore fallimentare.

La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, deve essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico; ne consegue che le somme riconosciute a titolo di danno da perdita della capacità di guadagno futuro, integrando un danno patrimoniale, rientrano nella massa attiva del fallimento e devono essere in questa ricomprese, non potendo essere sussunte nelle fattispecie di cui all'art. 46, primo comma, nn. 1) e 2), della legge fallimentare. (massima ufficiale)

Il curatore del fallimento che proponga domanda giudiziale di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale verificatosi, in danno del fallito, in epoca antecedente al fallimento, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito stesso, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, come suo avente causa, ponendosi, conseguentemente, nella sua stessa posizione sostanziale e processuale; ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento per concordato, l'eventuale assuntore del concordato fallimentare che prosegua il giudizio iniziato dal curatore viene a trovarsi nella medesima posizione processuale di quest'ultimo. (massima ufficiale)
Cassazione civile, sez. III 27 gennaio 2011




Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Riconducibilità dell'azione esperita alla autorizzazione - Contestazione - Natura - Interpretazione di un atto processuale - Conseguenze - Deducibilità della questione in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex artt. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto, ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, il curatore, chiedendo di poter agire per la revocabilità di un'ipoteca volontaria prestata dalla società fallita per debito di terzi, aveva poi concluso l'istanza, ed era stato conseguentemente autorizzato, a proporre genericamente l'azione revocatoria dell'art. 67 legge fall.). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 05 novembre 2010



Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere - Rappresentanza legale del minore - Raggiungimento della maggiore età - Successiva dichiarazione di fallimento - Interruzione del processo - Sua prosecuzione da parte del curatore fallimentare - Notifica dell'atto di riassunzione al genitore del minore ed al fallito - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo instaurato dal minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestà parentale, al raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato che venga successivamente dichiarato fallito, con conseguente interruzione del procedimento, l'iniziativa del curatore fallimentare che intenda riassumere il predetto processo non necessità di essere promossa con atto di riassunzione nè nei confronti del genitore (che ha perso la rappresentanza processuale e non è perciò contraddittore necessario), nè nei confronti del fallito (la cui capacità processuale è relativa, in quanto subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spetta la legittimazione a far valere gli interessi della massa). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 27 settembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione - Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Pagamento effettuato alla società capogruppo mandataria - Inefficacia nei confronti del fallimento della mandante - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo, nè è invocabile la irrevocabilità del mandato, stabilita nell'interesse non del mandatario ma dell'amministrazione appaltante che, in base alla citata disciplina, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI 30 luglio 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo - Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente - Configurabilità - Intervento del curatore nella procedura esecutiva - Mantenimento degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento - Sussistenza - Estensione agli effetti conservativi del sequestro - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 11 dicembre 2009



Fallimento – Stato passivo – Credito del professionista – Eccezione presuntiva di pagamento – Curatore – Proponibilità – Richiesta del curatore di documenti per valutare il quantum – Affermazione implicita di avvenuto pagamento – Natura di fatto confessoria – Non configurabilità – Giuramento decisorio de scientia – Ammissibilità – Formula. (21/04/2010)

Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, codice civile.
E’ onere del difensore del Fallimento e non del curatore come tale nella fase amministrativa della insinuazione tardiva specificare quale tipo di eccezione intende sollevare.
La richiesta di fornire documentazione per valutare il quantum del debito, formulata nella fase “amministrativa” della verifica della domanda tardiva da parte del curatore, non può contraddire l’eccezione di prescrizione, non può avere natura confessoria ed è anzi doverosa da parte sua, quale terzo rispetto al rapporto in cui è maturata la prestazione, e che non può disporre dei diritti della massa.
Al curatore può essere deferito soltanto il giuramento de scientia, con la formula: “se ha notizia dell’estinzione del debito”, e non quello de veritate. (gl) (riproduzione riservata)
Tribunale Vicenza 16 aprile 2009




Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - In genere (nozione, caratteri) - Pegno a garanzia di crediti - Costituzione a garanzia di credito non ancora esistente - Nullità - Sussistenza - Costituzione a garanzia di crediti condizionali o futuri - Validità - Condizioni - Determinazione del credito garantito - Necessità - Mera determinabilità del credito - Conseguenze - Invalidità dell'atto costitutivo - Esclusione - Opponibilità agli altri creditori - Condizioni - Requisiti di cui all'art. 2787, terzo comma, cod. civ. - Necessità.

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 25 marzo 2009



Fallimento – Rapporto di lavoro – Licenziamenti collettivi – Procedura per la messa in mobilità – Obbligo di applicazione da parte del curatore – Sussistenza.

La disciplina prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della l. n. 223/91 ha natura speciale rispetto alla disciplina del fallimento, per cui l'obbligo del curatore di tutelare gli interessi del fallimento non esclude il suo obbligo di osservare, pur nell'ottica del fallimento (creditori e fallito), le procedure previste dalla legge e, fra queste, anche (per la sua prevalente finalità) la normativa speciale in tema di mobilità. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione che aveva accolto la domanda di un dipendente diretta a far dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla curatela del fallimento della società datrice, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n. 223/91). (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile 02 marzo 2009



Fallimento – Contratti pendenti – Contratto preliminare di vendita – Facoltà di scioglimento del curatore – Natura discrezionale di ordinaria amministrazione – Autorizzazione del giudice delegato – Esclusione.

La scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare costituisce peraltro espressione di un potere discrezionale e si realizza mediante un atto che non è di straordinaria amministrazione, tal per cui può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell’anno 1998). (fb) Tribunale Nola 05 gennaio 2009



Fallimento - Interesse del curatore all'impugnazione di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Natura dei crediti ammessi - Danno ai creditori da ritardata chiusura della procedura.

La sussistenza di un interesse della curatela, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a proporre ricorso tributario avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha sospeso il rimborso di un credito IVA va valutato non solo alla stregua della somma liquida che si riceverebbe dalla successiva cessione di detto credito, ma anche alla stregua della natura dei crediti ammessi allo stato passivo e del danno che potrebbe essere arrecato ai creditori per effetto della ritardata chiusura del fallimento. Tribunale Palmi 09 novembre 2007



Fallimento – Giudizi di impugnazione dello stato passivo – Autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio – Esclusione – Potere del curatore di nomina dei procuratori – Sussistenza.

Per effetto delle modifiche apportate dalla riforma alla legge fallimentare, nei giudizi relativi a contestazioni dello stato passivo, il curatore non necessità dell’autorizzazione a stare in giudizio ed è titolare del potere di designazione dei procuratori ad litem. (fb) Tribunale Trapani 10 luglio 2007



Organi del fallimento – Nomina degli avvocati – Potere del curatore – Esclusione – Limiti.

Il potere del curatore di designazione degli avvocati previsto dall’art. 25, 6° comma L.F. è limitato ai soli casi in cui il curatore ponga in essere una attività giurisdizionale di impugnazione o contestazione di atti del giudice delegato o del Tribunale. Tribunale Firenze 22 marzo 2007



Funzioni del curatore fallimentare – Adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all’imprenditore – Distinzione – Esclusione.

Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, nè un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (nel caso di specie sottoscrizione dei curricula dei lavoratori ai fini del perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ai sensi della legge 257/92). Tribunale Mantova 04 gennaio 2007




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