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Massimario Legge Fallimentare |
a cura di |
Franco Benassi |
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Massimario
Il curatore del fallimento dell’erede del simulato alienante che chieda l’accertamento della simulazione dell’atto compiuto dal dante causa del fallito, agisce avvalendosi dei poteri di questo e non versa nella situazione dei creditori del simulato alienante nè dei terzi, nel significato che questo termine ha nell’art. 1417 c.c., sicchè è soggetto ai limiti della prova testimoniale derivanti dall’art. 2722 c.c.. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Il giudizio di opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità, rappresenta un’ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio è rimessa alla sola volontà del curatore. Tale autonomia deroga al disposto normativo di cui agli artt. 25 e 31, legge fallimentare, poiché è strettamente correlata all’attività di formazione dello stato passivo ad egli attribuita, e, pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, al quale, a seguito della riforma del 2005, spetta esclusivamente un compito di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura. (Cristina Muratori) (riproduzione riservata)
Il provvedimento viene pubblicato in anteprima in attesa che ne venga completata la redazione delle massime.
La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, deve essere ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico; ne consegue che le somme riconosciute a titolo di danno da perdita della capacità di guadagno futuro, integrando un danno patrimoniale, rientrano nella massa attiva del fallimento e devono essere in questa ricomprese, non potendo essere sussunte nelle fattispecie di cui all'art. 46, primo comma, nn. 1) e 2), della legge fallimentare. (massima ufficiale)
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex artt. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, e l'eventuale limitazione di quest'ultima, in rapporto alla maggiore latitudine dell'azione effettivamente esercitata, costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale, deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto, ed il giudice di merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., negli stretti limiti in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione. (Nella specie, il curatore, chiedendo di poter agire per la revocabilità di un'ipoteca volontaria prestata dalla società fallita per debito di terzi, aveva poi concluso l'istanza, ed era stato conseguentemente autorizzato, a proporre genericamente l'azione revocatoria dell'art. 67 legge fall.). (massima ufficiale)
In tema di processo instaurato dal minore legalmente rappresentato dal genitore esercente la potestà parentale, al raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato che venga successivamente dichiarato fallito, con conseguente interruzione del procedimento, l'iniziativa del curatore fallimentare che intenda riassumere il predetto processo non necessità di essere promossa con atto di riassunzione nè nei confronti del genitore (che ha perso la rappresentanza processuale e non è perciò contraddittore necessario), nè nei confronti del fallito (la cui capacità processuale è relativa, in quanto subordinata all'eventuale inerzia del curatore, cui spetta la legittimazione a far valere gli interessi della massa). (massima ufficiale)
In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento; il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n.5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo, nè è invocabile la irrevocabilità del mandato, stabilita nell'interesse non del mandatario ma dell'amministrazione appaltante che, in base alla citata disciplina, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita. (massima ufficiale)
Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento). (massima ufficiale)
Il Curatore, terzo interessato, può eccepire la prescrizione ex art. 2956, n. 2, codice civile.
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito. (massima ufficiale)
La disciplina prevista dagli art. 3, 4, 5 e 24 della l. n. 223/91 ha natura speciale rispetto alla disciplina del fallimento, per cui l'obbligo del curatore di tutelare gli interessi del fallimento non esclude il suo obbligo di osservare, pur nell'ottica del fallimento (creditori e fallito), le procedure previste dalla legge e, fra queste, anche (per la sua prevalente finalità) la normativa speciale in tema di mobilità. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione che aveva accolto la domanda di un dipendente diretta a far dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla curatela del fallimento della società datrice, per il mancato rispetto della procedura di cui alla l. n. 223/91). (fonte CED – Corte di Cassazione)
La scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare costituisce peraltro espressione di un potere discrezionale e si realizza mediante un atto che non è di straordinaria amministrazione, tal per cui può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell’anno 1998). (fb)
La sussistenza di un interesse della curatela, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a proporre ricorso tributario avverso il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha sospeso il rimborso di un credito IVA va valutato non solo alla stregua della somma liquida che si riceverebbe dalla successiva cessione di detto credito, ma anche alla stregua della natura dei crediti ammessi allo stato passivo e del danno che potrebbe essere arrecato ai creditori per effetto della ritardata chiusura del fallimento.
Per effetto delle modifiche apportate dalla riforma alla legge fallimentare, nei giudizi relativi a contestazioni dello stato passivo, il curatore non necessità dell’autorizzazione a stare in giudizio ed è titolare del potere di designazione dei procuratori ad litem. (fb)
Il potere del curatore di designazione degli avvocati previsto dall’art. 25, 6° comma L.F. è limitato ai soli casi in cui il curatore ponga in essere una attività giurisdizionale di impugnazione o contestazione di atti del giudice delegato o del Tribunale.
Sul curatore del fallimento - il quale è organo della procedura fallimentare e non già un successore, nè un sostituto necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (nel caso di specie sottoscrizione dei curricula dei lavoratori ai fini del perfezionamento della pratica amministrativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto ai sensi della legge 257/92).
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"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).
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