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 Franco Benassi

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Art. 51


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Espropriazione presso terzi - Fallimento del debitore - Riassunzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - L'inammissibilità.

La dichiarazione di fallimento del debitore impedisce non solo il proseguimento dell'azione esecutiva promossa nei suoi confronti ma anche l'azione di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'articolo 549 c.p.c., il cui giudizio, se riassunto dal creditore, dovrà essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Brescia 02 agosto 2012



Fallimento - Credito fondiario - Sospensione del processo - Esclusione.

Ai sensi dell’art. 41 T.U.L.B. la procedura esecutiva può essere iniziata e proseguita dal creditore fondiario che non ha, tuttavia, il potere di ottenere la sospensione del processo ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.; infatti, la menzionata norma speciale costituisce un privilegio processuale (in deroga all’art. 51 Legge Fallimentare), ma non attribuisce al creditore fondiario la facoltà di far arrestare la liquidazione di un cespite dell’attivo del fallimento, pregiudicando l’interesse dei creditori concorsuali alla celere definizione della procedura fallimentare. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia 11 aprile 2012



Amministrazione straordinaria - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - Sequestro conservativo - Applicabilità.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contenuto dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) deve intendersi esteso, nonostante il mancato riferimento della norma alle azioni cautelari, anche al sequestro conservativo, in quanto misura strumentale e prodromica all'azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 16 agosto 2011



Fallimento – Revoca – Effetti nei confronti dei creditori – Divieto di azioni individuali.

In caso di revoca del fallimento, viene meno il divieto di azioni esecutive individuali del cui all'art. 51 l.f., cosicché i creditori, successivamente alla revoca, possono aggredire i beni residui del debitore per vedere soddisfatte le loro ragioni. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Sulmona 12 maggio 2011



Fallimento – Revoca – Azioni che derivano dal fallimento – Improcedibilità.

Dopo la revoca del fallimento i giudizi che presuppongono l'apertura della procedura fallimentare divengono improcedibili, e possono proseguire soltanto per addivenire alla dichiarazione di improcedibilità o alla decisione sulle spese. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Sulmona 12 maggio 2011



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in favore della massa - Condizioni - Assenza di cause di inefficacia del pignoramento - Omessa declaratoria del giudice dell'esecuzione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purchè però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benchè non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente. (Affermando detto principio e cassando la decisione impugnata, la S.C. ha ammesso al passivo privilegiato il creditore e così riconosciuto l'efficacia verso la massa dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, affetto da inefficacia per non essere stata depositata nella relativa procedura la documentazione ipocatastale ai sensi dell'art.567 cod. proc. civ.). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 02 dicembre 2010



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Espropriazione forzata su beni del fallito - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore istante - Scelta del curatore di non coltivare la procedura - Improcedibilità della stessa - Conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento in favore della massa - Condizioni - Assenza di cause di inefficacia del pignoramento - Omessa declaratoria del giudice dell'esecuzione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 legge fall., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purchè però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benchè non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente. (Affermando detto principio e cassando la decisione impugnata, la S.C. ha ammesso al passivo privilegiato il creditore e così riconosciuto l'efficacia verso la massa dell'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, affetto da inefficacia per non essere stata depositata nella relativa procedura la documentazione ipocatastale ai sensi dell'art.567 cod. proc. civ.). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI 02 dicembre 2010



Fallimento – Curatore – Azione di simulazione – Sostituzione processuale.

Il curatore che agisce in simulazione, per fare accertare il carattere simulato di un contratto posto in essere dal fallito, non si pone quale mero sostituto processuale del fallito medesimo, ma esercita, come quando agisce in revocatoria, un'azione concessa dall'ordinamento ai terzi, - e tra questi i creditori del fallito -, per far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti (art. 1415, 2 co., cod. civ.). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 01 febbraio 2010



Fallimento – Azione di simulazione – Sostituzione processuale – Legittimazione “cumulata” del curatore.

L’azione diretta all’accertamento del carattere simulato di un contratto posto in essere dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto strumentale all'esercizio di azioni esecutive, può essere iniziata o proseguita soltanto dal curatore (art. 51 l. fall.). Pertanto, il curatore, nel giudizio in cui esercita l'azione di simulazione compresa nel patrimonio del contraente poi fallito, cumula la legittimazione già spettante al fallito (art. 43 l. fall.) con quella già spettante ai creditori. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Nola 01 febbraio 2010



Fallimenti – Divieto di azioni esecutive o cautelari – Procedimenti possessori – Natura cautelare – Sussistenza. (14/09/2010)

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento (articolo 51, legge fallimentare) riguarda anche i procedimento possessori, i quali, nella fase sommaria, presentano indubbiamente natura cautelare. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Ancona-Jesi 12 dicembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo - Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente - Configurabilità - Intervento del curatore nella procedura esecutiva - Mantenimento degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento - Sussistenza - Estensione agli effetti conservativi del sequestro - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I 11 dicembre 2009



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento – Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Solidarietà passiva - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei condebitori - Prosecuzione nella sede ordinaria della controversia relativa al rapporto tra creditore e condebitore non fallito - Omessa proposizione di domande, per la partecipazione al concorso, nei confronti del condebitore fallito - "Vis attractiva" ex art. 24 legge fall. del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a responsabilità del cessionario d'azienda.

In tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore "in bonis". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla responsabilità in capo al cessionario, ex art. 2560 cod. civ., per i debiti dell'azienda cedutagli dal cedente poi fallito, situazione peraltro qualificabile come fonte di solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III 03 dicembre 2009



Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - In genere - Espropriazione della quota nelle forme del pignoramento presso terzi - Sopravvenuto fallimento della società - Proseguibilità dell'esecuzione - Configurabilità - Dichiarazione del terzo - Legittimazione del curatore e non del liquidatore - Devoluzione della relativa questione al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Dichiarazione del terzo - In genere - Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata - Fallimento della società - Dichiarazione del terzo - Legittimazione - Spettanza al curatore o al liquidatore della società - Devoluzione della relativa questione al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.

In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società non comporta l'improseguibilità della procedura esecutiva, mentre la questione relativa alla legittimazione del soggetto chiamato a rendere la dichiarazione di terzo dev'essere fatta valere avanti al giudice dell'esecuzione, con eventuale prosecuzione del giudizio per il relativo accertamento, in caso di riconosciuta invalidità della dichiarazione resa dal liquidatore della società terza pignorata,ove sia ritenuto che la predetta legittimazione spetti invece al curatore fallimentare. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III 21 ottobre 2009



Procedimento esecutivo – Credito fondato su contratto di mutuo fondiario – Cessione del credito – Riconoscimento al cessionario dei privilegi processuali di cui all’art. 41 T.U. 385/1993 - Esclusione.

In caso di cessione di un credito fondiario, non competono al cessionario i privilegi processuali di cui all’art. 41 T.U. n. 385/1993 (salvo che nei casi di cessione regolata dall’art. 58 co. 3 del T.U. n. 385/1993). In particolare, il cessionario non può iniziare e/o proseguire l’azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore, trattandosi di prerogativa che l’art. 41 co. 2 cit. riserva espressamente solo al creditore-banca. (lp Tribunale Napoli 03 marzo 2009



Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario - Vendita a terzi - Esecuzione individuale in favore dell'istituto di credito fondiario - Ammissibilità in costanza di fallimento - Conseguenze - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Esclusione.

Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 42 del r.d. n. 645 del 1905 (sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma applicabile nella specie "ratione temporis"), di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, esclude l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare al fine di ottenere la dichiarazione d'inefficacia della compravendita nei confronti della massa dei creditori, venendo in tal caso meno uno dei presupposti dell'azione, costituito dall'impossibilità di assoggettare direttamente il bene all'esecuzione concorsuale, in quanto, ponendosi la vendita del bene nell'ambito dell'esecuzione individuale come alternativa a quella nell'ambito della procedura fallimentare, il curatore deve limitarsi a chiedere il versamento della somma assegnata all'istituto, qualora quest'ultimo non abbia chiesto l'ammissione al passivo o il suo credito risulti incapiente, e non può neppure pretendere dal terzo acquirente la differenza tra il valore del bene e l'importo eventualmente inferiore ricavato dalla vendita forzata. (fonte: CED, Corte di Cassazione) Cassazione civile 28 maggio 2008



Amministrazione straordinaria – Divieto di azioni esecutive o cautelari – Applicazione del divieto di cui all’art. 51 legge fall. – Ammissibilità. Azione cautelare propedeutica alla espropriazione – Divieto – Sussistenza.

L’art. 51 legge fallimentare, nella formulazione precedente la riforma di cui al d lgs. n. 5/2006, e l’art. 48 del d. lgs. n. 270/1999 che disciplina l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi sono espressione del medesimo principio per cui si deve ritenere che l’estensione del divieto alle azioni cautelari operato dalla recente riforma della legge fallimentare debba essere applicato anche all’amministrazione straordinaria nonostante il citato art. 48 non faccia espresso riferimento a tali azioni E’ propedeutica alla espropriazione del debitore –e quindi vietata dall’art. 51 legge fallimentare- l’azione cautelare che tende a prevenire un’obbligazione risarcitoria attraverso l’anticipata imposizione alla debitrice di una obbligazione di facere, con ciò comunque coinvolgendo la responsabilità patrimoniale della medesima. Tribunale Novara 23 maggio 2007



Ricorso per riabilitazione – Abrogazione della riabilitazione e del pubblico registro dei falliti - Cancellazione – Cessazione delle incapacità.

Poiché l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione  ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. Tribunale Mantova 08 febbraio 2007



Fallimento – Riabilitazione del fallito – Effetti della abolizione del registro dei falliti - Cancellazione del nominativo e cessazione della incapacità.

Per effetto della abrogazione dell’istituto della riabilitazione da parte del d. lgs. n. 5/2006, che ha altresì eliminato il pubblico registro dei falliti, qualora venga proposto ricorso per riabilitazione, dovrà in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo del ricorrente dal pubblico registro dei falliti ed ordinarsi la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. (Nel caso di specie, il fallimento del ricorrente era stato dichiarato chiuso in data 3 luglio 2006) Tribunale Alba 15 dicembre 2006



Riabilitazione civile – Registro dei falliti - Cancellazione dei nomativi iscritti in base alla legge anteriore alla riforma fallimentare. Riforma della legge fallimentare – Norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 – Ambito di applicazione.

Il venir meno dell’istituto della riabilitazione, conseguente all’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, ha determinato una sorta di riabilitazione ex lege per tutti gli iscritti al registro dei falliti. E poiché le norme introdotte dalla riforma trovano in subiecta materia immediata applicazione, deve essere ordinata l’immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti. La norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 riguarda solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al ricorso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell’ambito della procedura fallimentare, mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento ovvero per le norme attributive o eliminative di status e condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso e ciò ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il favor personae. Tribunale Vicenza 20 luglio 2006




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