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D.Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5:
DISCIPLINA TRANSITORIA,
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 150
Disciplina transitoria
1. I
ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato
fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla
stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
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D. Lgs. 12
settembre 2007, n. 169
Art. 19
Disciplina transitoria in materia di
esdebitazione
1.
Le disposizioni di cui al
Capo IX “della esdebitazione” del
Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5.
2.
Qualora le procedure
fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel
termine di un anno dalla medesima data.
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(dalla
relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007)
L’articolo
in commento estende retroattivamente
l’applicazione del
beneficio dell’esdebitazione anche alle procedure fallimentari pendenti al 16 luglio 2006,
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del
2006. In tal modo, il
beneficio dell’esdebitazione
potrà essere accordato a tutti i falliti, indipendentemente
dalla data di apertura della procedura fallimentare. Per le procedure
fallimentari innanzi dette, chiuse prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, la norma prevede che le domande di esdebitazione debbano
essere presentate nel termine di un anno dalla medesima data.
(testo
integrale della relazione)
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Il CASO.it
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Fallimento – Procedimento per dichiarazione – Fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita prima della riforma – Questione di diritto transitorio – Scelta del mezzo di impugnazione – Applicazione della nuova normativa. (21/05/2010)
La sentenza di fallimento pronunciata in data successiva alla entrata in vigore della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5/2006 e che abbia ad oggetto l’estensione del fallimento al socio di società dichiarata fallita in data precedente alla citata riforma, deve essere resa con la forma ed il contenuto previsti dalla nuova normativa, la quale ne regolerà, pertanto, anche la fase dell’impugnazione. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli 21 aprile 2010
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Fallimento – Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 5/2006 – Interpretazione – Procedimento per dichiarazione di fallimento e procedimento di liquidazione – Distinzione – Fallimenti dichiarati successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa – Applicazione della nuova disciplina.
La norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha inteso chiaramente distinguere il procedimento per dichiarazione di fallimento dalla procedura di fallimento che consegue alla sentenza dichiarativa; questa procedura, infatti, non si innesta nel procedimento avviato con la domanda di fallimento ma si apre ed inizia con la sentenza dichiarativa, la quale da un lato costituisce l’epilogo del procedimento che ha avuto inizio con il ricorso del debitore, del creditore o del pubblico ministero e dall’altro l’inizio della procedura liquidatoria. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il termine per l’opposizione allo stato passivo di fallimento dichiarato in seguito a ricorso presentato prima della riforma ma dichiarato successivamente fosse di trenta giorni e non di quindici). (fb)
Cassazione civile 05 marzo 2009
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Concordato fallimentare – Presentazione di più proposte – Entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. n. 169/2007 – Apertura della procedura con la prima proposta – Regime applicabile all’intero procedimento.
Nell’ipotesi in cui vengano presentate più proposte di concordato fallimentare la prima delle quali in data precedente l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal cd. decreto correttivo n. 169/2007, si deve ritenere che l’apertura della procedura di concordato abbia luogo in seguito alla presentazione di tale prima proposta, la quale determina l’inizio di un’unica procedura nella quale si inseriscono le successive e che determina pertanto il regime applicabile all’intero procedimento. (fb)
Tribunale Roma 11 marzo 2008
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Reclamo contro i decreti del giudice delegato ex art. 26 l. fall. - Proposta di concordato fallimentare relativo a fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 - Normativa processuale applicabile.
Il reclamo proposto, ex art. 26 l.f., nell’ambito del sub-procedimento di concordato fallimentare soggetto, ai sensi dell’art. 150 d. lgs. 5/06, alla disciplina della novella e relativo a fallimento dichiarato in data antecedente al 16-7-2006, risulta regolato dalla norma introdotta dal d. lgs. 5/06 in applicazione analogica di quanto disposto dall’art. 129 l.f. nonché per uniformità di disciplina.
Tribunale Mantova 30 novembre 2007
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Fallimento – Reato di bancarotta – Mutatio legis nel corso del procedimento – Disciplina transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/06 – Rilevanza processuale – Ultrattività dello status di imprenditore fallibile – Esclusione.
Poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non vi è dubbio che la mutatio legis in ordine alla fallibilità dell’imputato si rifletta sulla sussistenza stessa del reato in questione. Pertanto, se, per scelta del legislatore, l’elemento costitutivo di un reato cambia configurazione del corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale novum debba tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento. Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/06 regola dal punto di vista procedurale le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall’altro, nel silenzio della legge, non rende ultrattivo lo status di imprenditore “fallibile” in base alle norme previgenti e non impedisce quindi al giudice di applicare l’art. 2 cod. pen. , la cui ratio è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe punibile. (Fattispecie in tema di piccolo imprenditore)
Cassazione penale 21 novembre 2007
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Fallimento – Impugnazione della sentenza dichiarativa – Regime transitorio - Ricorso depositato prima del 16 luglio 2006 – Appello – Inammissibilità.
Il mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata a seguito di ricorso per fallimento depositato prima del 16 luglio 2006 è l’opposizione avanti il tribunale che l’ha pronunciata e non l’appello, dovendosi, nella specie, applicare la norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/2006, secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento pronunciati prima della data sopra indicata sono definiti secondo la legge anteriore.
Appello Potenza 17 ottobre 2007
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Fallimento in estensione – Ricorso per dichiarazione di fallimento presentato in data successiva al 16 luglio 2006 – Disciplina applicabile – Autonomia della seconda procedura – Sussistenza.
Nel caso di fallimento in estensione pronunciato ex art. 147 l.f. a seguito di ricorso presentato in data successiva al 16 luglio 2006 in relazione a società dichiarata fallita con sentenza anteriormente emessa, si applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 5/06 in considerazione sia del deposito dell’istanza posteriormente all’entrata in vigore della novella sia del fatto che tale tipo di fallimento costituisce una procedura concorsuale del tutto autonoma rispetto a quella già dichiarata.
Tribunale Mantova 11 ottobre 2007
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Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 - Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità (art. 16 l.f.; art. 146 dpr 30 maggio 2002 n.115)
Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare.
Tribunale Vicenza 13 ottobre 2006
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Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 - Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità.
Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare.
Tribunale Vicenza 12 ottobre 2006
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Fallimento – Sentenza dichiarativa di fallimento – Diritto transitorio – Artt. 150 e 153 d. lgv. 5/06 – Ricorso anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo – Sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore – Definizione secondo la legge anteriore.
La disciplina transitoria della nuova legge fallimentare prevede una regola generale fissata nell’articolo 153 del d. lgv. 5/06, l’applicazione della nuova disciplina a tutte le fattispecie dalla data della sua entrata in vigore, ed una serie di deroghe tra cui quella prevista nell’articolo 150 ai sensi del quale in via eccezionale si applicherà la legge anteriore a tutte le procedure introdotte con un ricorso già pendente alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Tribunale Salerno 10 ottobre 2006
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Fallimento – Procedimenti iniziati prima del 16 luglio 2006 – Rito applicabile – Gravame contro la sentenza – Giudice competente.
I procedimenti per dichiarazione di fallimento iniziati prima dell’entrata in vigore del D. lgs. n. 5/2006 debbono essere definiti e quindi decisi secondo la legge anteriore, la quale prevede che la sentenza di fallimento possa essere impugnata con opposizione avanti al Tribunale che l’ha emessa e non con reclamo alla Corte d’Appello.
Appello Venezia 28 settembre 2006
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Ricorso per dichiarazione di fallimento depositato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e definito successivamente – Disciplina applicabile.
La sentenza di fallimento emessa a seguito di ricorso presentato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e deciso in data successiva è disciplinata dalla normativa previgente ai sensi dell’art. 150 del predetto decreto.
Tribunale Mantova 25 agosto 2006
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Riabilitazione civile – Registro dei falliti - Cancellazione dei nomativi iscritti in base alla legge anteriore alla riforma fallimentare. Riforma della legge fallimentare – Norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 – Ambito di applicazione.
Il venir meno dell’istituto della riabilitazione, conseguente all’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, ha determinato una sorta di riabilitazione ex lege per tutti gli iscritti al registro dei falliti. E poiché le norme introdotte dalla riforma trovano in subiecta materia immediata applicazione, deve essere ordinata l’immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti. La norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 riguarda solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al ricorso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell’ambito della procedura fallimentare, mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento ovvero per le norme attributive o eliminative di status e condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso e ciò ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il favor personae.
Tribunale Vicenza 20 luglio 2006
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Dichiarazione di fallimento – Riforma della legge fallimentare – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile. Fallimento di socio illimitatamente responsabile – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una fase successiva autonoma e distinta. Pertanto, i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, sono disciplinati dalla nuova normativa e ciò anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato proposto in data anteriore. Il fallimento c.d. “in estensione” del socio illimitatamente responsabile trae origine dal fallimento principale, con la conseguenza che, ai fini della scelta del rito applicabile sulla scorta dell’art. 150 del d.lgs. n. 6/2006, si dovrà avere riguardo non al ricorso per la dichiarazione dell’estensione del fallimento, bensì a quello per la dichiarazione del fallimento principale.
Tribunale Mondovì 20 luglio 2006
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Art. 151
Abrogazione in materia di transazione fiscale
1.
L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
abrogato.
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Art. 20
Modifica all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114
1.
All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera
a) è soppressa.
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(dalla
relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007)
L’articolo 2 sopprime la lettera a) dell’articolo 5,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in tema di disciplina
del commercio: disposizione che vietava l’iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti
dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di
riabilitazione.
Con
l’abrogazione dell’intera
lettera, quindi, non solo verranno superate le problematiche applicative
relative alla soppressione del procedimento di riabilitazione, ma sarà
possibile iscrivere nel registro delle imprese anche il fallito, quale
titolare di una nuova impresa commerciale, distinta da quelle assoggettate a
fallimento.
(testo
integrale della relazione)
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Art. 152
Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del
fallito
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
20 marzo 1967, n. 223;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto
1991, n. 264, limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non
sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di
fallimento».
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Art. 21
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
1. Le
seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) art. 3 (L), comma 1,
lettera q);
b) art. 5 (L), comma 2,
lettera i);
c) art. 24 (L), comma 1,
lettera n);
d) art. 25 (L), comma 1,
lettera n);
e) art. 26 (L), comma 1,
lettera b).
2. Per le procedure
concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla
riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva,
nell’articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell’articolo 26 (L), comma 1,
lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del
2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.
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(dalla
relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007)
Il comma 1 sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le norme del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti”, che prevedono
l’iscrizione nel
casellario giudiziale delle notizie relative alle procedure concorsuali. Si è
ritenuto che
l’iscrizione di tali
notizie nel casellario giudiziale rappresenti un inutile duplicato rispetto
alle analoghe iscrizioni nel registro delle imprese, previste dalla legge
fallimentare.
Poiché le norme del Testo Unico n. 313 del 2002 abrogate dal comma 1
dell’articolo 21
del presente decreto continueranno ad applicarsi alle procedure concorsuali
pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo, in maniera tale che il
nuovo regime troverà applicazione soltanto per le procedure concorsuali aperte
a far data dal
1°
gennaio 2008, il comma 2, stabilisce, al
fine di
eliminare ogni difetto di coordinamento, che per i
certificati
relativi alle procedure aperte
nell’arco
temporale compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 31 gennaio 2007, gli effetti
riferiti alla riabilitazione civile dalla lettera n), del comma 1
dell’art.
25, del T.U., andranno ricondotti alla chiusura del fallimento (trattasi,
infatti, di procedure per le quali non è più prevista la riabilitazione civile
e tutte le incapacità personali del fallito cessano con la chiusura del
fallimento).
(testo
integrale della relazione)
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Art. 153
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45 (1),
46 (2),
47 (3),
151 (4)
e 152 (5),
che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
________________
(1) L’art.
45 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sostituisce l’art. 48 (Corrispondenza del
fallito) legge fallimentare.
(2)
L’art.
46 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sostituisce l’art. 49 (Obblighi del fallito)
legge fallimentare.
(3)
L’art.
47 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 abroga l’art. 50 (Pubblico registro dei
falliti) legge fallimentare.
(4) L’art.
151 del d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 abroga l’art. 3, comma 3 del d.l. 8 luglio
2002, n. 138.
(5)
L’art. 152 del d. lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 abroga l’art. 2, comma 1, lett. e)
del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
nonché l’art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n.
264, limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non sia in
corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
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Art. 22
Entrata in vigore e disciplina
transitoria
1. Il
presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per
dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore,
nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte
successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle
procedure concorsuali pendenti.
4. L’articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o
chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. |
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(dalla
relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007)
Reca norme in materia di entrata in vigore del decreto legislativo, nonché
la disciplina transitoria riguardante l’applicazione delle
norme del medesimo decreto.
La scelta compiuta è stata quella di rendere applicabili le disposizioni del
presente decreto soltanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento ed
alle procedure fallimentari, rispettivamente, iniziati o aperte
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
Fanno eccezione a tale disciplina gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5 e 20
che, atteso il loro particolare contenuto, si applicheranno a tutte le
procedure in corso.
L’articolo
19, invece, si applicherà, altresì, alle procedure di fallimento disciplinate
dalla medesima norma che risulteranno chiuse alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
(testo
integrale della relazione)
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Il CASO.it
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Concordato fallimentare – Disciplina transitoria di cui al d. lgs. 169/07 – Procedure aperte – Nozione.
Poiché l’art. 22 del decreto legislativo n. 169/07 stabilisce che le novità in esso contenute si applicano alle procedure di concordato «aperte» successivamente alla sua entrata in vigore, tale «apertura» deve farsi coincidere col deposito del ricorso in cancelleria, poiché questo è il momento che segna la pendenza della domanda. (mb)
Tribunale Messina 18 febbraio 2009
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Concordato fallimentare – Presentazione di proposte concorrenti in tempi diversi prima e dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 169/2007 – Legge applicabile.
Qualora ad una proposta di concordato fallimentare depositata prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 169/2007 faccia seguito un’altra proposta successiva all’entrata in vigore del suddetto D.lgs., l’intera procedura sarà regolata dalla legge vigente all’epoca della presentazione del primo ricorso che regge e costituisce il momento di apertura dell’intero iter procedimentale.
Tribunale Roma 11 marzo 2008
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Revocatoria fallimentare – Regime transitorio di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35 – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza.
Risponde ad un criterio di ragionevolezza ed alla necessità di prevedere uguale trattamento per tutti i creditori della stessa impresa fallita la scelta del legislatore di applicare le nuove disposizioni alle azioni revocatorie originate da procedure iniziate solo dopo l’entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35.
Tribunale Mantova 24 maggio 2007
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Fallimento – Ricorso anteriore al 16 luglio 2006 - Dichiarazione successiva al 16 luglio 2006 – Nuovo rito – Applicabilità (art. 16 l.f.; art. 146 dpr 30 maggio 2002 n.115)
Le dichiarazioni di fallimento pronunciate dopo il 16 luglio 2006 sulla base di ricorsi depositati in epoca anteriore, così come le procedure ad esse conseguenti, sono regolate dalle nuove norme della legge fallimentare.
Tribunale Vicenza 13 ottobre 2006
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Fallimento – Sentenza dichiarativa di fallimento – Diritto transitorio – Artt. 150 e 153 d. lgv. 5/06 – Ricorso anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo – Sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore – Definizione secondo la legge anteriore.
La disciplina transitoria della nuova legge fallimentare prevede una regola generale fissata nell’articolo 153 del d. lgv. 5/06, l’applicazione della nuova disciplina a tutte le fattispecie dalla data della sua entrata in vigore, ed una serie di deroghe tra cui quella prevista nell’articolo 150 ai sensi del quale in via eccezionale si applicherà la legge anteriore a tutte le procedure introdotte con un ricorso già pendente alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Tribunale Salerno 10 ottobre 2006
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Ricorso per dichiarazione di fallimento depositato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e definito successivamente – Disciplina applicabile.
La sentenza di fallimento emessa a seguito di ricorso presentato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 5/06 e deciso in data successiva è disciplinata dalla normativa previgente ai sensi dell’art. 150 del predetto decreto.
Tribunale Mantova 25 agosto 2006
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Riabilitazione civile – Registro dei falliti - Cancellazione dei nomativi iscritti in base alla legge anteriore alla riforma fallimentare. Riforma della legge fallimentare – Norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 – Ambito di applicazione.
Il venir meno dell’istituto della riabilitazione, conseguente all’entrata in vigore della riforma della legge fallimentare, ha determinato una sorta di riabilitazione ex lege per tutti gli iscritti al registro dei falliti. E poiché le norme introdotte dalla riforma trovano in subiecta materia immediata applicazione, deve essere ordinata l’immediata cancellazione dal registro dei falliti di tutti i nominativi che vi sono attualmente iscritti. La norma transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 riguarda solo le procedure di fallimento in corso (fatta eccezione per il riferimento al ricorso), ovvero tutte le fattispecie soggette ad una evoluzione processuale nell’ambito della procedura fallimentare, mentre per ciò che concerne i presupposti o condizioni di fallibilità o le conseguenze della chiusura del fallimento ovvero per le norme attributive o eliminative di status e condizioni, o della legittimazione ad agire, le norme vigenti devono intendersi già applicabili anche alle procedure pendenti o per le quali sia già stato depositato il ricorso e ciò ad evitare inique disparità di trattamento in casi in cui deve prevalere il favor personae.
Tribunale Vicenza 20 luglio 2006
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Dichiarazione di fallimento – Riforma della legge fallimentare – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile. Fallimento di socio illimitatamente responsabile – Regime transitorio di cui all’art. 150 d.lgs. n. 6/2006 – Rito applicabile.
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può dirsi definito con la sentenza che dichiara il fallimento, la quale introduce una fase successiva autonoma e distinta. Pertanto, i fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, data di entrata in vigore della riforma della legge fallimentare introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, sono disciplinati dalla nuova normativa e ciò anche se il ricorso per la dichiarazione di fallimento è stato proposto in data anteriore. Il fallimento c.d. “in estensione” del socio illimitatamente responsabile trae origine dal fallimento principale, con la conseguenza che, ai fini della scelta del rito applicabile sulla scorta dell’art. 150 del d.lgs. n. 6/2006, si dovrà avere riguardo non al ricorso per la dichiarazione dell’estensione del fallimento, bensì a quello per la dichiarazione del fallimento principale.
Tribunale Mondovì 20 luglio 2006
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