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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art. 11
Fallimento dell'imprenditore defunto I. L'imprenditore defunto puς essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. II. L'erede puς chiedere il fallimento del defunto, purchι l'ereditΰ
non sia giΰ confusa con il suo patrimonio.
III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti
della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del
codice civile.
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Art.
11
Fallimento dellimprenditore defunto
I. Limprenditore defunto puς essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nellarticolo precedente. II. Lerede puς chiedere il fallimento del defunto, purchι lereditΰ non sia giΰ confusa con il suo patrimonio; lerede che chiede il fallimento del defunto non θ soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1) III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. ________________________ (1) Comma sostituito dallart. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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