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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Conti speciali (1)
I. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. II. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate. III. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 100 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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