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a cura di Franco Benassi
Massime |
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Art.
199
Responsabilità del commissario liquidatore I. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale. II. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il
commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con
l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. III. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del
tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla
liquidazione. |
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