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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

art. 33 <

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 Art. 34

Deposito delle somme riscosse

 

I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

II. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

III. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

 

 Art. 34

Deposito delle somme riscosse

 

I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

 

 

 

 

 

 

II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

III. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.

IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

 

_____________________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 30 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

 

Art. 34

Deposito delle somme riscosse

 

I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (1)

II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

 

 

(abrogato il terzo comma) (2)

 

 

 

 

 

 

III. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

 

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

(2) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 34

  

 

 

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