|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Art. 34Deposito delle somme riscosse I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto
quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di
giustizia e di amministrazione, devono essere depositate
entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un
istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite. II. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non
può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato. III. In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine
prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.
|
Deposito delle somme riscosse
I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. III. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato. IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
_____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 30 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
|
Art. 34 Deposito delle somme riscosse
I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (1) II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
(abrogato il terzo comma) (2)
III. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
_____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
|
||||||||||||
|
> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 34 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||