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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori
I. In sede di adunanza per lesame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 40, nonchι chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
II. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piω creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. III. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dallentitΰ dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui allarticolo 41, un compenso per la loro attivitΰ, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. _____________________________ (1) Articolo introdotto dallart. 35 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 37-bis Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori
I. Conclusa ladunanza per lesame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivitΰ dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (1) II. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piω creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. III. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [...] ammessi, indipendentemente dallentitΰ dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui allarticolo 41, un compenso per la loro attivitΰ, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (2) _____________________________ (1) Comma sostituito dallart. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma modificato dallart. 3 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonchι alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 37bis |
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