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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
39
Compenso del curatore I. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il
fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore
con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice
delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia. II. La liquidazione del compenso θ fatta dopo l'approvazione del
rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Θ in facoltΰ del
tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati
motivi.
III. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puς
essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i
pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed θ sempre ammessa la
ripetizione di ciς che θ stato pagato, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale,
se vi θ luogo.
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Art.
39
Compenso del curatore
I. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1) II. La liquidazione del compenso θ fatta dopo lapprovazione del rendiconto e, se del caso, dopo lesecuzione del concordato. Θ in facoltΰ del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. III. Se nellincarico si sono succeduti piω curatori, il compenso θ stabilito secondo criteri di proporzionalitΰ ed θ liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. (2) IV. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puς essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed θ sempre ammessa la ripetizione di ciς che θ stato pagato, indipendentemente dallesercizio dellazione penale. (3) _____________________________ (1) (3) Comma modificato dallart. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. (2) Comma introdotto dallart. 37 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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