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Art.
46
Beni non compresi nel fallimento I. Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi,
pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i
limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli
ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è
disposto dagli artt. 170
e 326 del codice civile; 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati,
salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile; 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge. II. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con
decreto del giudice delegato.
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Art.
46
Beni non compresi nel fallimento
I. Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; (1) 4) (soppresso) (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. II. I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3) _____________________________ (1) n. 3 introdotto dall’art. 43 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. (2) n. 4 soppresso dall’art. 43 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. (3) comma sostituito dall’art. 43 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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