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Art.
48
Corrispondenza diretta al fallito I. La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al
curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi
patrimoniali. II. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza.
Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli
interessi patrimoniali.
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Corrispondenza diretta al fallito
I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 45 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 48 Corrispondenza diretta al fallito
I. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (1) II. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (2) _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. (2) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 48 |
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