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Art.
52
Concorso dei creditori I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito. II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve
essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse
disposizioni della legge.
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Art.
52
Concorso dei creditori
I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. (1)
_____________________________ (1) Comma sostituito dall’art. 49 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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Art. 52Concorso dei creditori
I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. III. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51. (1)
_____________________________ (1) Comma aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
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> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 52 |
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