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Art. 6Iniziativa per la dichiarazione di
fallimento
I. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di
uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.
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Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1)
I. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. II. Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 4 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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