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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
63
Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
I. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di
pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso,
concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. II. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date
in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta. |
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