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Art. 7Stato d'insolvenza risultante in sede penale I. Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza
dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento,
dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte
dell'imprenditore, il procuratore della Repubblica che procede contro
l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione
di fallimento. |
Iniziativa del pubblico ministero (1)
I. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6: 1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore; 2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. _____________________________ (1) Articolo sostituito dall’art. 5 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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