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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
I. Il fallimento della societΰ determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui allarticolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione delloperazione. II. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puς decidere di subentrare nel contratto in luogo della societΰ assumendone gli oneri relativi. III. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puς chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare loperazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puς trattenere i proventi dellaffare e puς insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per leventuale credito residuo. IV. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dallarticolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. V. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica larticolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile. _____________________________ (1) Articolo introdotto dallart. 59 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006. |
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