|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Art. 77
Associazione in partecipazione
I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento
dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito
per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a
suo carico.
II. Egli è tenuto al versamento della parte
ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art.
150.
|
Art. 77
Associazione in partecipazione
I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1) _____________________________ (1) Comma modificato dall’art. 63 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||