|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Contratto di affitto
d'azienda
I. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1). _____________________________ (1) Articolo introdotto dall’art. 67 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
|
Art. 80-bis Contratto di affitto d'azienda (1)
(abrogato)
_____________________________ (1) Articolo abrogato dall’art. 4 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
|
||||||||||||
|
> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 80bis |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||