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LEGGE FALLIMENTARE - TESTO A FRONTE
(*con
massime di giurisprudenza)
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Testo storico |
D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 |
D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |
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Art.
9
Competenza I. Il fallimento θ dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
II. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puς essere dichiarato fallito nel territorio dello Stato anche se θ stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. III. Sono salve le convenzioni internazionali.
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Art.
9
Competenza
I. Il fallimento θ dichiarato dal tribunale del luogo dove limprenditore ha la sede principale dellimpresa. II. Il trasferimento della sede intervenuto nellanno antecedente allesercizio delliniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. III. Limprenditore, che ha allestero la sede principale dellimpresa, puς essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se θ stata pronunciata dichiarazione di fallimento allestero. IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dellUnione europea. V. Il trasferimento della sede dellimpresa allestero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se θ avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui allarticolo 6 o la presentazione della richiesta di cui allarticolo 7. (1) _____________________________ (1) Articolo cosμ modificato dallart. 7 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
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