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Legge Fallimentare
a cura di Franco Benassi

Massimario

 

 

 

art. 9 <

Indice

> art. 9-ter

 







 

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

 

 I. La sentenza che dichiara l’incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

IV. Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

V. Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

_____________________________

(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del , pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.

 

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di incompetenza (1)

 

I. Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (1)

II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

IV. Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

V. Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

_____________________________

(1) Comma modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 , pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

 

> la relazione al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 - Art. 9-bis

 

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