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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169

 

 

Art. 16

 

Il comma 5 riformula l’art. 16 del r.d., apportando al testo precedente solo due variazioni.

Il nuovo primo comma accorpa i precedenti commi primo e secondo: non è più necessario precisare che la sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio, perché ciò risulta già dal nuovo art. 15.

Nel n. 4 si è aggiunto l’inciso finale <<ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura>>, per consentire un più lungo termine per la fissazione dell’adunanza per l’esame dello stato passivo nei casi di procedure particolarmente complesse, e quindi con numerosi creditori, in considerazione delle esigenze organizzative dei curatori e dei giudici delegati.

Il comma 6 introduce l’obbligo del cancelliere di comunicare per estratto la sentenza di fallimento anche al pubblico ministero. Ciò in vista della soppressione delle norme che prevedono l’iscrizione notizie relative al fallimento nel casellario giudiziale.(testo integrale della relazione)

 

 

 

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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169