|
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 35
Il comma 8 introduce un nuovo secondo comma nell’articolo 35, al fine di rendere più trasparente l’attività di gestione del curatore e di fornire una concreta base di valutazione per la decisione del comitato dei creditori. Si prevede, difatti, che il curatore, quando chiede al comitato dei creditori l’autorizzazione a compiere un atto previsto dalla medesima norma, sia tenuto a formulare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla convenienza dell’atto da compiere. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |