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Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Art. 37-bis
Le modifiche recate dal comma 9 all’articolo 37-bis del r.d., introducono la previsione secondo cui la richiesta di sostituzione del curatore e le designazioni di nuovi membri del comitato dei creditori possono essere effettuate dalla maggioranza di tutti i creditori ammessi soltanto al termine dell’adunanza di verifica, prima della pronuncia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Ciò al fine di evitare che una maggioranza occasionale di creditori presenti in adunanza (quelli <<allo stato ammessi>>), anziché la maggioranza di tutti i creditori ammessi, possa provocare la sostituzione di un curatore sgradito solo ad alcuni. Assume rilievo anche le precisazione secondo cui il tribunale non è più tenuto a disporre in ogni caso la sostituzione del curatore, ma solo dopo aver verificato la sussistenza di giusti motivi, in coerenza con i poteri conferiti al tribunale dal precedente art. 37 per quanto riguarda la revoca del curatore. (testo integrale della relazione)
Relazione al d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169 |