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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari |
a cura di |
Franco Benassi |
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PROMOTORE FINANZIARIO
In difetto di valida clausola di esonero da responsabilità, non è fondata la domanda di manleva svolta dall’intermediario finanziario condannato a risarcire gli investitori dei danni conseguenti all’inadempimento agli obblighi negoziali e dal primo proposta nei confronti di procacciatore d’affari che, benché non iscritto all’albo dei promotori finanziari, aveva fatto sottoscrivere ai clienti un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova 15 gennaio 2013
Perché al cliente investitore possa essere attribuita una colpa esclusiva o concorrente con quella del promotore che abbia distratto le somme ricevute è necessario che emerga la prova della collusione, o quanto meno della fattiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore o comunque che le circostanze siano tali per cui il dovere di comportarsi secondo buona fede e di non pregiudicare ingiustamente le ragioni dell'altro contraente avrebbe imposto al cliente di adottare maggior diligenza non prestandosi al compimento di operazioni anomale quando egli sia perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale della sottoscrizione di programmi di investimento. Perché ciò accada non è, però, sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione delle regole di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi per la tutela dei risparmiatori, occorrendo invece che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale, con la precisazione che spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore, non potendo la collusione od una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente essere presunte sulla base della sola circostanza che l'equivalente pecuniario dell'investimento sia stato conferito con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob, ma essendo necessario che detta circostanza si accompagni con altri elementi significativi, quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni posti in essere con modalità irregolari, la durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, il valore complessivo delle operazioni poste in essere, l'esperienza acquisita dal cliente negli investimenti in titoli finanziari ed in particolare la sua conoscenza del complesso iter funzionale della sottoscrizione di determinati programmi di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I 24 maggio 2012
La disposizione dell'art. 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richiede un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato. (massima ufficiale)
In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli. (massima ufficiale) Cassazione civile 25 gennaio 2011
Le norme di comportamento dettate dall'articolo 96 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 sono poste a carico non degli investitori ma dei soggetti qualificati (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nessuna violazione di tali norme e delle comuni regole di diligenza e di prudenza fosse addebitabile all'investitore che aveva consegnato al promotore finanziario le somme investite mediante bonifico sul conto corrente del promotore ed altresì mediante assegni circolari a lui intestati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le norme di cui agli art. 5, comma 4, L. n. 1 del 2 gennaio 1991 (c.d. legge SIM), art. 23, comma 3° D.L.vo n. 415 del 23 luglio 1996, e, da ultimo, art. 31, comma 3°, del D.L.vo n. 58 del 24 febbraio 1998, configurano, in capo all’intermediario, una responsabilità oggettiva indiretta per fatto altrui; tale responsabilità, in particolare, opera per il solo fatto che l’illecito del promotore abbia un nesso di occasionalità con lo svolgimento dell’attività per conto dell’intermediario, non presuppone alcuna colpa in capo al preponente (né sotto il profilo della erronea scelta del collaboratore, né sotto l’aspetto della negligente vigilanza sulla sua attività) e non è esclusa dal comportamento doloso del promotore, come si ricava all’evidenza dalla norma che include anche il caso di danni derivanti da illecito penale (fattispecie in tema di appropriazione indebita di denaro degli investitori da parte del promotore finanziario, che si faceva consegnare denaro in contanti o assegni, presentando poi documenti contraffatti attestanti l’utilizzo del denaro in acquisto di strumenti finanziari). (Mario Coderoni) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza 29 ottobre 2010
Non dà luogo ad un’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato la circostanza che il pagamento al promotore avvenisse in contanti, in violazione della normativa sui rapporti tra investitore e promotore finanziario, che prevede, quale esclusiva modalità di pagamento al promotore, soltanto assegni o altri titoli di credito non trasferibili, intestati all’intermediario, oppure ordini di bonifico o ancora strumenti finanziari all’ordine, comunque intestati all’intermediario, trattandosi di norme che impongono un obbligo di comportamento gravante sul promotore, per di più posto proprio a tutela del cliente-investitore; e ciò anche ove il cliente fosse consapevole della violazione posta in essere dal promotore, salvo il caso in cui tra i due soggetti vi sia stata una vera e propria collusione.
Il passaggio di un ingente numero di promotori finanziari da una banca all’altra non costituisce di per sé un atto di concorrenza sleale qualora manchi la prova dell’animus nocendi e del compimento di pratiche scorrette quali l’offerta di condizioni economiche non linea con il mercato, la denigrazione, la diffusione di notizie false ecc. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Monza Sez. distaccata Desio 08 marzo 2010
In virtù dei principi contenuti negli artt. 1228 e 2049 cod. civ., la società di gestione di fondi di investimento è tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in buona fede dei danni loro arrecati dall'illecito comportamento della società mandataria a cui sia stata affidata la distribuzione delle quote del fondo. La mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando relegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria. (fb) (riproduzione riservata) Cassazione civile 05 giugno 2009
La responsabilità della banca per il fatto del promotore che si sia appropriato delle somme ricevute dai clienti sussiste anche nel caso in cui il denaro sia stato consegnato al promotore mediante assegni privi della intestazione del beneficiario; il mancato rispetto di tale regola, di carattere eminentemente tecnico, è infatti imputabile al promotore e non ai clienti che in lui hanno riposto la loro fiducia. (fb) Tribunale Venezia 17 febbraio 2009
Qualora il promotore finanziario si sia appropriato di somme dei propri clienti ed il fatto si configuri come penalmente rilevante, al cliente potrà essere riconosciuto il risarcimento del danno morale. (Nella specie, tale voce di danno è stata liquidata nella misura di un terzo del danno patrimoniale). (fb) Tribunale Venezia 17 febbraio 2009
Non è consentito far gravare sul cliente regole di diligenza imposte dall’ordinamento in capo a soggetti qualificati, quali quelle previste dall’art. 96 reg. Consob sulle forme di pagamento ricevibili dal promotore, poiché tali norme, lungi dal configurare un onere di diligenza in capo al risparmiatore, sono al contrario poste a sua tutela. Tribunale Milano 01 aprile 2008
Poiché la responsabilità cd. oggettiva della società di intermediazione mobiliare per il fatto illecito del promotore è configurabile solo ove il soggetto che ha cagionato il danno a terzi sia, al momento del verificarsi dell’evento dannoso, promotore della società o comunque legato ad essa, tale responsabilità non è configurabile qualora il medesimo sia stato cancellato dall’albo dei promotori finanziari e non risulti che egli abbia agito su richiesta e per conto della società. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 18 marzo 2008
La società capogruppo è corresponsabile ai sensi dell’art. 38 reg. Consob 11522/98 nei confronti dei sottoscrittori delle quote del fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza dell’inadempimento della società di gestione. Tribunale Trani 10 dicembre 2007
Secondo l’opinione prevalente, la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., imputandosi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta, il costo del rischio creato dalla società stessa, prescindendo da ogni indagine relativa alla colpa, e ciò al fine di offrire una tutela rafforzata all’investitore, che può così contare anche sul patrimonio dell’intermediario. E tale responsabilità sussiste anche se il promotore ha agito oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti o addirittura con dolo, purché l’attività sia in sé riconducibile all’incarico affidato. Tribunale Biella 05 giugno 2007
Qualora l’investitore faccia valere la responsabilità “oggettiva” dell’intermediario per il fatto del promotore, non assume rilievo la circostanza che il versamento sia avvenuto con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni di settore, posto che il destinatario di tali prescrizioni è il promotore e non l’investitore. Neppure può avere rilievo il fatto che le modalità di pagamento possano essere espressione di una condotta negligente o imprudente dell’investitore, essendo l’obbligazione dell’intermediario una obbligazione di garanzia, sicchè quest’ultimo non potrà opporre all’investitore le eccezioni che non avrebbe potuto opporre il promotore finanziario. Tribunale Biella 05 giugno 2007
Nel caso in cui il promotore finanziario A abbia presentato ad un proprio cliente il promotore finanziario B, che ordisce poi ai suoi danni una truffa mediante l’uso di moduli intestati alla Banca mandante e spendendo il suo nome, e sempre A abbia assistito lo stesso cliente nella stipula del contratto truffaldino, oltre a B (pur prescindendo da non provate collusioni con A) sono responsabili A, per la violazione degli obblighi di protezione del cliente e del mandante, quest’ultimo (sia in eligendo che in vigilando) e lo stesso cliente, ove la modalità di versamento adottata non sia conforme a quanto prescritto nelle condizioni contrattuali. Tribunale Vicenza 24 maggio 2007
Deve escludersi la responsabilità del soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31, 3° comma, TUF qualora la prova dell’avvenuta consegna delle somme da parte dell’investitore si fondi esclusivamente sulla confessione del promotore finanziario e da documentazione dallo stesso formata. Tribunale Milano 17 aprile 2007
E’ nullo l’acquisto di prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio) effettuato con ordine di negoziazione conferito per il tramite di promotore finanziario presso il domicilio dell’investitore ove manchi la menzione della facoltà di recesso prevista dall’art. 30 Dlgs 58/98. Tribunale Milano 04 aprile 2007
Affinché possa applicarsi l’art. 31, secondo comma, del TUF - che prevede la responsabilità in solido del soggetto che conferisce l’incarico al promotore finanziario per i danni da questi arrecati - occorre che il promotore, allorché ha posto in essere gli atti illeciti, sia munito del mandato da parte della SIM o di altro soggetto abilitato, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di mandato in epoca precedente e successiva alla commissione degli illeciti. Non può ritenersi applicabile il principio dell’apparenza del diritto e quindi della esistenza di un mandato della SIM a favore di un promotore finanziario nell’ipotesi in cui le operazioni siano state da questi poste in mancanza di un contratto la cui forma scritta è prevista ad substantiam dall’art. 23 del TUF ed in mancanza altresì di altri elementi obiettivi idonei a giustificare l’erroneo convincimento dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza. Tribunale Torino 19 dicembre 2006
La responsabilità dell'intermediario ex art. 31 d. lgs. 58/98 ha natura oggettiva e, quindi, prescinde da ogni valutazione di colpa in vigilando o in eligendo dello stesso e sussiste, ove sia riscontrabile un rapporto di preposizione, il fatto illecito del promotore e la connessione fra incombenze e danno. Tribunale Mantova 27 ottobre 2005
Ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 31 d. lgs 58/98 è sufficiente l'esistenza di un rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore finanziario, ravvisabile ove quest'ultimo abbia speso il nome dell'intermediario. Tribunale Mantova 27 ottobre 2005
La banca intermediaria è responsabile di eventuali danni arrecati all’investitore anche nel caso in cui si sia limitata a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione comunicato da un promotore finanziario. In tal caso, la banca non potrà invocare la solidarietà passiva prevista dall’art. 31, comma II, TUIF al fine di essere mallevata dai danni arrecati al cliente dal promotore e ciò in quanto, nell’ipotesi in esame, il danno è stato arrecato dalla banca che ha dato esecuzione all’ordine di acquisto e non dal promotore finanziario che ha trasmesso l’ordine. Tribunale Pescara 21 ottobre 2005
Ha natura oggettiva la responsabilità della società di intermediazione per i danni cagionati dal promotore che abbia agito nell'ambito dell'esercizio delle incombenze affidategli dalla società stessa. La società preponente è pertanto responsabile nei confronti dell’investitore per i danni da questi subiti per effetto della distrazione di somme operata dal promotore e tale responsabilità non può ritenersi esclusa dal fatto che l’investitore abbia effettuato i versamenti di tali somme con modalità difformi da quelle previste dai contratti sottoscritti. Tribunale Torino 07 ottobre 2004
Sussiste la responsabilità della società mandante per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito del promotore finanziario. Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il promotore abbia agito illecitamente ed anche quando il comportamento del promotore possa integrare gli estremi dell'illecito penale. E' configurabile peraltro in ipotesi di fatto illecito del promotore finanziario ai danni della clientela della SIM, la responsabilità di questa anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.- Qualora il danno ingiusto che il promotore finanziario abbia causato abusando dei poteri a lui attribuiti dalla SIM e dalla fiducia dei clienti di quest'ultima consista nell'espletamento di operazioni non autorizzate e nella mancata esecuzione di quelle autorizzate dai clienti, il quantum risarcibile va determinato in ragione dei risultati che il danneggiato avrebbe conseguito dalla puntuale negoziazione dei titoli. Tribunale Lecce 28 giugno 2004
Rientra nel novero dei procedimenti di cui all’art. 1, I co. lett d) del d. lgs. n. 5/03, la controversia con la quale si deduce la violazione da parte del promotore finanziario degli artt. 95, 96 e 98 reg. Consob n. 11522/98 e si chiede la condanna al risarcimento del danno dello stesso promotore e, in via solidale ex art. 31, III co. d. lgs. n. 58/98, della banca preponente. Tribunale Mantova 15 giugno 2004
La responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore ha carattere essenzialmente oggettivo, imputandosi alla società intermediaria, nell'interesse della quale l'attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio dell'attività medesima e quindi l'illecito del promotore. Le norme in materia tendono infatti a far in modo che il rischio dell’attività del promotore non cada sull’inerme risparmiatore ma su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale, lo organizza, lo controlla e può tradurre il rischio stesso in costo.Da ciò consegue che:a)è necessario e sufficiente per il risparmiatore provare la qualità di promotore del soggetto che ha distratto i fondi e appunto la distrazione delle somme, spettando alla società intermediaria eccepire e dimostrare - quale unica possibilità di esclusione della responsabilità - la collusione consapevole tra risparmiatore e promotore e cioè che l'investimento è avvenuto per espresso patto tra le parti al di fuori dell'incarico conferito per avere il cliente consapevolmente richiesto investimenti finanziari del tutto estranei all'attività svolta dalla s.i.m.;b)la responsabilità solidale della s.i.m sussiste anche se il promotore non abbia il potere di rappresentanza ed a prescindere dal fatto che il promotore stesso sia o meno rappresentante apparente della società;c)la responsabilità solidale della s.i.m non è esclusa dal fatto che il rapporto contrattuale intrattenuto dal promotore col cliente sia formalmente riconducibile a soggetti terzi o al promotore stesso, qualora questi abbia operato nel medesimo contesto spazio temporale in cui svolgeva le sue funzioni di promotore della s.i.m e per analoghe finalità di investimento finanziario; d)la responsabilità solidale della s.i.m. non è esclusa dall'irregolare forma di pagamento adottata dal risparmiatore danneggiato, in difformità dalle indicazioni fornite dalla società preponente e dalla normativa Consob di settore, se non nel caso in cui si evidenzi una colpa esclusiva del risparmiatore; per imprudenza non scusabile, tale da rivestire un'incidenza causale determinante ed unica nella creazione del danno. Tribunale Mantova 13 ottobre 2003 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson). Convegni e Formazione
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