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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari |
a cura di |
Franco Benassi |
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DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Costituisce violazione dei doveri informativi, di correttezza e di buona fede il comportamento dell'intermediario che ometta di avvertire l'investitore della particolare rischiosità dell'investimento in obbligazioni Lehman Brothers Holdings Inc. effettuato nel febbraio del 2008. La banca intermediaria non poteva, infatti, non essere a conoscenza della situazione di difficoltà dell'emittente il quale, già nell'agosto del 2007, aveva licenziato circa 1200 dipendenti, registrando una perdita di 25 milioni di dollari ed una riduzione dell'avviamento di circa 27 milioni di dollari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Salerno 20 ottobre 2012
Gli obblighi informativi a carico della banca nei confronti dei clienti devono essere adempiuti sia nella fase iniziale del rapporto (c.d. obblighi informativi passiva: “know your costumer rule”) sia all’atto dello specifico ordine di acquisto di strumenti finanziari (cd. obblighi di informazione attiva: suitability rule). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012
L'articolo 21 del TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'intermediario non è tenuto ad approfondimenti, analisi, previsioni, raccolta ed elaborazione di dati, che vadano al di là del comune diffuso patrimonio di conoscenze proprio degli operatori che agiscono professionalmente nel settore in cui anch'esso opera, competendogli essenzialmente un obbligo di diligente trasmissione al cliente delle notizie di cui, con diligenza e perizia professionali, si è dotato. (Nel caso di specie, l'ordine di acquisto disposto nel febbraio 2008 aveva avuto ad oggetto obbligazioni Lehman la quale, a quella stessa data, godeva di elevato rating attribuitogli dalle principali agenzie ed era considerata una delle maggiori banche d'affari su scala mondiale, circostanze tutte che rendevano imprevedibile un suo default). (Paolo Negri della Torre (riproduzione riservata) Tribunale Como 07 marzo 2012
Non può essere rimproverata di alcuna violazione dell’obbligo di informazione e monitoraggio, sebbene di fonte convenzionale, assunto nei confronti del cliente, la banca convenuta che non si trovi nella reale possibilità di cogliere tempestivamente il mutamento del rischio dei titoli oggetto della pattuizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 23 giugno 2011
L'articolo 16 della legge n. 1 del 1991, che consentiva alle banche la negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, non può essere interpretato in modo restrittivo nel senso di escludere la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato esteri (nella specie obbligazioni argentine). Depone a favore di questa interpretazione anche la normativa regolamentare successiva, la quale all'art. 9 del regolamento Consob n. 11768 del 98, la quale, escludendo da qualsiasi restrizione le negoziazioni fuori dei mercati regolamentati dei titoli di Stato, precisa che, sotto questa denominazione, devono intendersi i "titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri". (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 25 maggio 2011
In ipotesi di negoziazione di bond della Repubblica Argentina, la banca intermediaria deve informare gli investitori non soltanto dei rischi generici connessi all’elevato tasso di rendimento dei titoli, ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default dello stato estero emittente) non potendo ipotizzarsi che la banca ignori tali circostanze. L’eventuale ignoranza di tali circostanze di fatto, agevolmente acquisibili da un’esperto del settore, configura di per sè una negligenza dell’intermediario tenuto ad acquisire, ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett. e) del Regolamento Consob, “una conoscenza degli strumenti finanziari …propri o di terzi, da essi stessi offerti…”. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) Tribunale Trapani 29 luglio 2010
L’avvertimento relativo al paese emittente per cui “l’affidabilità in senso lato non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata” non è sufficiente ad avvertire l’investitore del rischio di perdita del capitale investito. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Oristano 28 gennaio 2010
Per affermare che l’intermediario sia venuto meno all’obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine al titolo oggetto della scelta di investimento, l’investitore deve provare che lo stesso fosse effettivamente in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell’emittente, notizie che se conosciute avrebbero totalmente disincentivato il cliente dall’investimento (Fattispecie in tema di obbligazioni argentine negoziate nel gennaio e nel marzo del 2001 da investitori con alta propensione al rischio). Tribunale Parma 18 marzo 2008
In presenza di titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, privi di rating e in caso di operazioni concluse durante la fase del grey market, l’intermediario ha il dovere di acquisire una effettiva conoscenza del grado di rischio dei titoli e quindi circa la probabilità che la società emittente venga meno all’obbligo di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale investito. Appello Torino 19 ottobre 2007
L'assenza di rating e quindi di una obiettiva valutazione del rischio di credito avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali. Tribunale Roma 11 ottobre 2007
L’intermediario ha l’onere di provare di aver informato l’investitore della natura particolarmente rischiosa dei titoli negoziati. Tribunale Alba 03 ottobre 2007
L'inadempimento dell'intermediario alla regola di acquisire una adeguata conoscenza degli strumenti finanziari negoziati importa inadempimento al disposto di cui all'art. 26 del reg. Consob n. 11522 ed è fonte di responsabilità per i danni subiti dall'investitore che non è stato posto nelle condizioni di comprendere la portata ed i rischi connessi all'operazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto la negoziazione di obbligazioni Cirio, la corte ha ritenuto che l'acquisizione dell'offering circular non fosse sufficiente per ritenere che la banca avesse adempiuto all'obbligo di informarsi) Appello Torino 20 aprile 2007 |
"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno" Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson). Convegni e Formazione
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