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Massimario di Diritto dei Contratti e Mercati Finanziari

 

a cura di

 Franco Benassi

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DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
- Natura e contenuto -
- know your merchandise rule -


indice




Doveri informativi, di correttezza e di buona fede dell'intermediario - Violazione - Acquisto di obbligazioni Lehman Brothers Holdings Inc. effettuato nel febbraio del 2008 - Conoscibilità della situazione di difficoltà economica dell'emittente - Fattispecie.

Costituisce violazione dei doveri informativi, di correttezza e di buona fede il comportamento dell'intermediario che ometta di avvertire l'investitore della particolare rischiosità dell'investimento in obbligazioni Lehman Brothers Holdings Inc. effettuato nel febbraio del 2008. La banca intermediaria non poteva, infatti, non essere a conoscenza della situazione di difficoltà dell'emittente il quale, già nell'agosto del 2007, aveva licenziato circa 1200 dipendenti, registrando una perdita di 25 milioni di dollari ed una riduzione dell'avviamento di circa 27 milioni di dollari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Salerno 20 ottobre 2012



Diritto bancario – Obblighi informativi della banca – Know your costumer rule – Suitability rule.

Gli obblighi informativi a carico della banca nei confronti dei clienti devono essere adempiuti sia nella fase iniziale del rapporto (c.d. obblighi informativi passiva: “know your costumer rule”) sia all’atto dello specifico ordine di acquisto di strumenti finanziari (cd. obblighi di informazione attiva: suitability rule). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Appello Torino 10 aprile 2012



Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Applicabilità al cliente che abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Doveri di cui all'articolo 21 del TUF - Dovere dell'intermediario di proporre al cliente strumenti finanziari adeguati alle esigenze dallo stesso manifestate - Sussistenza - Adeguatezza dell'investimento di cui art. 29 del reg. Consob - Distinzione.

Intermediazione finanziaria - Contratti derivati - Swap - Collegamento negoziale fra più contratti di rinegoziazione - Inadempimento dell'intermediario - Ripercussione sull'intero rapporto.

L'articolo 21 del TUF dispone che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l'integrità dei mercati; l'interesse del cliente deve, quindi, sempre costituire il punto di riferimento dell'attività professionale espletata dall'intermediario finanziario e ciò anche quando il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e di informazione prescritti dall'articolo 21 del TUF nell'interesse dei clienti e della integrità dei mercati impongono all'intermediario il dovere di proporre strumenti finanziari adeguati alle esigenze che il cliente abbia opportunamente manifestato e ciò anche nell'ipotesi in cui questi abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31 del reg. Consob. In proposito, va precisato che la nozione di "adeguatezza" alle esigenze del cliente dello strumento proposto discende direttamente dagli obblighi prescritti dal citato articolo 21 del TUF e differisce dalla valutazione di adeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio dell'investitore prevista dall'art. 29 del reg. Consob. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In virtù del collegamento negoziale esistente tra più contratti in derivati finanziari ove i successivi costituiscono la rinegoziazione dei precedenti, si deve ritenere che l'inadempimento dell'intermediario ai doveri prescritti dall'articolo 21 del TUF si ripercuota sull'intero rapporto intercorso con il cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 23 marzo 2012




Prestazione di servizi di investimento diligenza professionale dell'intermediario abilitato - Obbligo di trasmissione al cliente delle notizie integranti il diffuso patrimonio di conoscenze degli operatori professionali del settore.

L'intermediario non è tenuto ad approfondimenti, analisi, previsioni, raccolta ed elaborazione di dati, che vadano al di là del comune diffuso patrimonio di conoscenze proprio degli operatori che agiscono professionalmente nel settore in cui anch'esso opera, competendogli essenzialmente un obbligo di diligente trasmissione al cliente delle notizie di cui, con diligenza e perizia professionali, si è dotato. (Nel caso di specie, l'ordine di acquisto disposto nel febbraio 2008 aveva avuto ad oggetto obbligazioni Lehman la quale, a quella stessa data, godeva di elevato rating attribuitogli dalle principali agenzie ed era considerata una delle maggiori banche d'affari su scala mondiale, circostanze tutte che rendevano imprevedibile un suo default). (Paolo Negri della Torre (riproduzione riservata) Tribunale Como 07 marzo 2012



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Condotta rimproverabile dell’intermediario – Mutamento del rischio dei titoli.

Non può essere rimproverata di alcuna violazione dell’obbligo di informazione e monitoraggio, sebbene di fonte convenzionale, assunto nei confronti del cliente, la banca convenuta che non si trovi nella reale possibilità di cogliere tempestivamente il mutamento del rischio dei titoli oggetto della pattuizione. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Novara 23 giugno 2011



Negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato - Interpretazione dell'articolo 16 della legge n. 1 del 1991 - Interpretazione restrittiva che esclude la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato essere - Esclusione.

L'articolo 16 della legge n. 1 del 1991, che consentiva alle banche la negoziazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, non può essere interpretato in modo restrittivo nel senso di escludere la possibilità di negoziare anche i titoli di Stato esteri (nella specie obbligazioni argentine). Depone a favore di questa interpretazione anche la normativa regolamentare successiva, la quale all'art. 9 del regolamento Consob n. 11768 del 98, la quale, escludendo da qualsiasi restrizione le negoziazioni fuori dei mercati regolamentati dei titoli di Stato, precisa che, sotto questa denominazione, devono intendersi i "titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri". (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 25 maggio 2011



Obbligazioni della Repubblica Argentina - Obbligo dell'intermediario di informazione - Fattispecie - Know your merchandise rule.

In ipotesi di negoziazione di bond della Repubblica Argentina, la banca intermediaria deve informare gli investitori non soltanto dei rischi generici connessi all’elevato tasso di rendimento dei titoli, ma anche degli ulteriori specifici elementi conoscitivi (andamento dei bilanci e politica economica dello Stato estero emittente, solidità patrimoniale, grado di affidabilità riconosciuto dalle più note agenzie internazionali, rischio di default dello stato estero emittente) non potendo ipotizzarsi che la banca ignori tali circostanze. L’eventuale ignoranza di tali circostanze di fatto, agevolmente acquisibili da un’esperto del settore, configura di per sè una negligenza dell’intermediario tenuto ad acquisire, ai sensi dell’art. 26 co. 1 lett. e) del Regolamento Consob, “una conoscenza degli strumenti finanziari …propri o di terzi, da essi stessi offerti…”. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) Tribunale Trapani 29 luglio 2010



Intermediazione finanziaria – Avvertimento relativo all’affidabilità dello stato emittente l’obbligazione – Fattispecie – Genericità – Sussistenza.

L’avvertimento relativo al paese emittente per cui “l’affidabilità in senso lato non poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata” non è sufficiente ad avvertire l’investitore del rischio di perdita del capitale investito. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Oristano 28 gennaio 2010



Intermediazione finanziaria –Doveri informativi dell’intermediario in relazione allo specifico titolo negoziato – Conoscenza della situazione economica dell’emittente – Onere della prova a carico dell’investitore.

Per affermare che l’intermediario sia venuto meno all’obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine al titolo oggetto della scelta di investimento, l’investitore deve provare che lo stesso fosse effettivamente in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell’emittente, notizie che se conosciute avrebbero totalmente disincentivato il cliente dall’investimento (Fattispecie in tema di obbligazioni argentine negoziate  nel gennaio e nel marzo del 2001 da investitori con alta propensione al rischio). Tribunale Parma 18 marzo 2008



Know your merchandise rule.

In presenza di titoli originariamente destinati ad investitori qualificati, privi di rating e in caso di operazioni concluse durante la fase del grey market, l’intermediario ha il dovere di acquisire una effettiva conoscenza del grado di rischio dei titoli  e quindi  circa la probabilità che la società emittente  venga meno all’obbligo di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale investito. Appello Torino 19 ottobre 2007



Negoziazione di titoli privi di rating - Know your merchandise rule - Obbligo dell'intermediario di possedere una adeguata conoscenza del prodotto - Necessità.

L'assenza di rating e quindi di una obiettiva valutazione del rischio di credito avrebbe dovuto consigliare l'intermediario, che è operatore professionale al quale è richiesto un adeguato livello di diligenza, di procurarsi una effettiva conoscenza dei prodotti finanziari negoziati, al di là di quella ricavabile dalle notizie da chiunque acquisibili sulla stampa specializzata o con la mera lettura dei bilanci sociali. Tribunale Roma 11 ottobre 2007



Doveri informativi dell’intermediario – Informazione specifica relativa al titolo – Necessità.

L’intermediario ha l’onere di provare di aver informato l’investitore della natura particolarmente rischiosa dei titoli negoziati. Tribunale Alba 03 ottobre 2007



Negoziazione di obbligazioni Cirio - Know your merchandise rule - Violazione - Responsabilità - Sussistenza.

L'inadempimento dell'intermediario alla regola di acquisire una adeguata conoscenza degli strumenti finanziari negoziati importa inadempimento al disposto di cui all'art. 26 del reg. Consob n. 11522 ed è fonte di responsabilità per i danni subiti dall'investitore che non è stato posto nelle condizioni di comprendere la portata ed i rischi connessi all'operazione. (Nel caso di specie, avente ad oggetto la negoziazione di obbligazioni Cirio, la corte ha ritenuto che l'acquisizione dell'offering circular non fosse sufficiente per ritenere che la banca avesse adempiuto all'obbligo di informarsi) Appello Torino 20 aprile 2007




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Piena proprietà di appartamento di civile abitazione di mq. 60 circa, con garage e terreno di pertinenza esclusiva di mq.191 circa - Fall. 62/2012 - Castellucchio (MN), scade il 22 Maggio 2013

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Wes Anderson, 'Il treno per il Darjeeling'

"L’uomo deve capire che il destino non è un salto di morte sotto un treno ma un salto sotto un treno scampandone senza il minimo danno"  Jiri Kolár, poeta ceco del ‘900. (Fotogramma tratto dal film "Il treno per il Darjeeling" del regista Wes Anderson).


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Controllo di fattibilità del piano nel concordato preventivo - Napoli 21 Maggio 2013

Il diritto civile nella percezione cinematografica: realtà ed ideologie - Cereseto (AL) 24 Maggio 2013

Pre-concordato, piani di ristrutturazione e concordato in continuità aziendale: profili di criticità ed opportunità - Sansepolcro (AR) 24 Maggio 2013

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