CONTRATTI
- forma -


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Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti – Nullità.

La forma scritta per il contratto di investimento prevista all’art. 23 t.u.f. è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Mondovì 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Dichiarazione unilaterale ricognitiva.

La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né dal comportamento processuale delle parti o da altri mezzi probatori ivi compresa la dichiarazione confessoria. (pf) (massima ufficiale) Tribunale Mondovì 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Produzione in giudizio.

La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Mondovì 09 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati – Obbligo di astensione dell'Intermediario in assenza di autorizzazione fornita dal Cliente su supporto duraturo – Violazione – Risarcimento del danno – Nesso causale in re ipsa – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 8, co. I, II e III, deliberazione Consob 23.12.1998 n. 11768, modificato dalla deliberazione 20.04.2000 n. 12497, gli intermediari finanziari non possono eseguire o far eseguire alcuna operazione al di fuori dei mercati regolamentati se non hanno ricevuto apposita autorizzazione scritta dal cliente (fatta salva l'autorizzazione orale registrata nel solo caso di ordine telefonico), non potendosi peraltro ritenere equipollente alla stessa l'eventuale autorizzazione rilasciata dal risparmiatore per l'esecuzione in contropartita diretta dell'operazione. Pertanto, a fronte della violazione di un tale obbligo di astensione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26724 del 2007), la prova del nesso eziologico tra condotta della banca e danno risarcibile patito dal cliente deve ritenersi sussistente in re ipsa, ossia nel compimento stesso dell'operazione da parte dell'Intermediario. (cr) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 03 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti – Sigla illeggibile per convalida firme – Nullità.

La sigla illeggibile attribuita alla banca ed apposta in un riquadro in cui compare l’indicazione “convalida firme” ha la funzione di certificare la provenienza della proposta contrattuale e l’autenticità delle sottoscrizioni degli investitori, non valendo invece quale manifestazione di volontà ed accettazione della proposta da parte della banca. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti – Nullità.

La forma scritta per il contratto di investimento prevista all’art. 23 t.u.f. e dall’art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Produzione in giudizio.

La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Dichiarazione unilaterale ricognitiva.

La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né da un dichiarazione confessoria di una delle parti. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti – Nullità.

La forma scritta per il contratto di investimento prevista all’art. 23 t.u.f. e dall’art. 6 l. 1/91 è rispettata solo qualora il documento contenga la sottoscrizione del cliente e della banca; in caso di mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca si è in presenza di una proposta contrattuale non accettata e non di un contratto. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Dichiarazione unilaterale ricognitiva.

La manifestazione per iscritto della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione unilaterale ricognitiva dell’avvenuta stipulazione per iscritto del contratto, né da un dichiarazione confessoria di una delle parti. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Produzione in giudizio.

La produzione in giudizio da parte della banca del contratto sottoscritto dal solo investitore non determina la sua conclusione allorché la parte che lo abbia sottoscritto abbia dedotto in giudizio la nullità del contratto, revocando così la proposta contrattuale. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Alba 02 novembre 2010



Contratto quadro - Forma scritta - Mancata sottoscrizione - Nullità - Principio di esecuzione - Equipollente - Esclusione.

Il contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità; il requisito obbligatorio della forma scritta non esclude tuttavia che la conclusione del contratto quadro possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti, purché esse siano scritte e non orali, con la conseguenza che non può valere come accettazione scritta il principio di esecuzione dato al contratto medesimo dalla banca. (ts) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 29 settembre 2010



Contratto quadro - Forma scritta - Produzione in giudizio di contratto non sottoscritto dalla banca - Equipollente - Esclusione - Controparte diversa dall’originario contraente - Eccezione di nullità antecedente alla produzione - Revoca implicita - Sussistenza.

La produzione in giudizio da parte della banca del contratto quadro da essa non sottoscritto non può valere come equipollente della sottoscrizione del contratto, richiesta dalla legge a pena di nullità, se la controparte del giudizio non è la stessa che aveva già sottoscritto il contratto (nella fattispecie, l’attrice era una dei quattro contraenti originali) e se il consenso prestato con la originaria sottoscrizione sia stato revocato prima della produzione. In tal senso, l’eccezione di nullità del contratto quadro per mancata sottoscrizione della banca, proposta dall’attrice prima della produzione del contratto da parte della convenuta, deve essere intesa quale revoca implicita del consenso prestato. (ts) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 29 settembre 2010



Contratti – Forma scritta ad substantiam – Dichiarazione confessorie di ricezione di copia del contratto – Equipollente della sottoscrizione – Esclusione. (14/09/2010)

La dichiarazione confessoria resa da una delle parti in causa circa la ricezione di una copia del contratto, da intendersi completo in tutte le sue parti, non vale a rimediare alla mancata sottoscrizione di un contratto per il quale la legge preveda la forma scritta ad substantiam, non potendo tale dichiarazione confessoria essere utilizzata come elemento integrante di un contratto nè come prova di questo. (Fattispecie in tema di contratti di investimento). (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Bari 15 luglio 2010



Contratti – Forma scritta ad substantiam – Produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto – Equipollente della sottoscrizione – Sussistenza – Condizioni – Sottoscrizione da intendersi effettuata al momento della produzione – Sanatoria della nullità con riferimento ad operazioni effettuate prima della produzione – Eclusione. (14/09/2010)

Fermo il principio in forza del quale la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata contestuale sottoscrizione e perfeziona pertanto, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato, occorre tuttavia precisare che il contratto deve intendersi sottoscritto all'epoca della produzione in giudizio e che, in tal caso, detta produzione non può sanare il vizio della mancanza di forma con riferimento ai successivi atti esecutivi del contratto stesso. (Fattispecie in tema di contratti di investimento ove la produzione in giudizio del documento contrattuale ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta ha avuto luogo in epoca successiva al compimento delle operazioni in strumenti finanziari oggetto di contestazione). (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Bari 15 luglio 2010



Contratto quadro – Dichiarazione del cliente di avvenuta sottoscrizione – Prova – Esclusione – Consenso dell’intermediario espresso tramite predisposizione del modulo – Esclusione. (21/04/2010)

La prova del contratto quadro non può essere dedotta dal modulo con il quale il cliente dichiari di aver ricevuto ed esaminato le norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari, ivi compreso il documento sui rischi generali di investimento, così come non è sostenibile che la predisposizione di detto modulo da parte della banca costituisca espressione del consenso scritto da parte della medesima. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Trento 22 febbraio 2010



Contratto quadro – Domanda di nullità per mancanza di forma – Produzione in giudizio da parte della banca – Sanatoria – Esclusione. (24/05/2010)

La mancanza di forma scritta (cui non può neppure supplire la prova per testi o per presunzioni) non può essere in alcuno modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro di negoziazione, posto che l’incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuata nella domanda con la quale l’investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanza della forma di cui si discute. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 05 febbraio 2010



Intermediazione finanziaria – Prescrizioni di forma – Contratto quadro – Necessità – Ordini di acquisto – Esclusione – Convalida del contratto – Esclusione. (29/06/2010)

La prescrizione di forma, a pena di nullità, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell’art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell’art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita al c.d. contratto quadro o master agreement, con la conseguenza che i singoli ordini di borsa costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti di mandato. La mancata stipulazione del contratto-quadro fra l’intermediario autorizzato ed il cliente determina, pertanto, la nullità dell’ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l’ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l’ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. Il difetto di forma in questione comporta la nullità del negozio e non è ammissibile la convalida dello stesso stante la previsione di cui all’art. 1423 cod. civ.. (mb) (riproduzione riservata) Tribunale Forlì 20 gennaio 2010



Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Sottoscrizione dell’intermediario – Necessità.

La forma scritta ad substantiam dei contratti relativi ai servizi di investimento richiede necessariamente la produzione in giudizio di un atto sottoscritto non solo dall’investitore, ma anche dall’intermediario; non è infatti a tal fine idonea né la concorde ammissione delle parti, né il comportamento da esse tenuto  e nemmeno la produzione in giudizio di un documento  con il quale venga riconosciuto il fatto storico dell’avvenuta conclusione del contratto. E’ pertanto irrilevante la dichiarazione con la quale l’investitore dichiari di aver ricevuto il contratto sottoscritto da parte dell’intermediario. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 05 gennaio 2010



Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Produzione in giudizio dopo la domanda di nullità – Irrilevanza.

La produzione in giudizio del contratto da parte dell’intermediario che non l’abbia sottoscritto non è idonea a far considerare concluso il contratto qualora la parte che l’abbia sottoscritto lo produca in giudizio invocandone la nullità che equivale implicitamente alla revoca del consenso rilasciato. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 05 gennaio 2010



Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Negoziazione per conto terzi – Nullità – Restituzione della provvista.

La mancata conclusione in forma scritta del contratto quadro di investimento, che può essere ritenuto un contratto quadro di commissione ex art. 1371 c.c., determina la nullità delle operazioni di negoziazione per conto terzi e comporta l’obbligo per l’intermediario di restituire la provvista prelevata per l’esecuzione dell’ordine. (pf) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 05 gennaio 2010



Contratto di negoziazione – Mancata sottoscrizione dell’intermediario – Domanda di nullità – Produzione in giudizio – Revoca del consenso.

In mancanza di valido contratto quadro (perché sottoscritto da promotore finanziario non abilitato a spendere il nome dell’intermediario), non può darsi valore di accettazione scritta alla produzione in giudizio del documento ove gli attori ne abbiano chiesto la dichiarazione di nullità, con ciò manifestando la volontà di revocare il proprio consenso prima della produzione. (fb) Tribunale Vigevano 08 maggio 2009



Intermediazione finanziaria – Contratti – Forma scritta ad substantiam – Ricevuta di consegna del documento – Irrilevanza – Produzione del documento sottoscritto dalle parti – Necessità.

La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l’investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione. (fb) Tribunale Mondovì 21 aprile 2009



Contratto di negoziazione – Mancata sottoscrizione – Esistenza di ordini scritti – Equipollenza – Esclusione.

Non è condivisibile l’opinione secondo la quale la mancanza del contratto quadro non comporterebbe la nullità dei singoli ordini qualora questi siano stati conclusi per iscritto con indicazione degli elementi essenziali della negoziazione; la stipulazione del contratto è, infatti, funzionale all’assolvimento di oneri informativi e comportamentali dell’intermediario ed a far sì che l’accordo con il cliente abbia un contenuto minimo obbligatorio. (fb) Tribunale Forlì 07 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Disconoscimento della sottoscrizione – Volontà di eccepire la mancanza di forma scritta – Sussistenza.

Qualora l’investitore abbia in giudizio disconosciuto il contratto quadro ed i singoli ordini di negoziazione rilevandone la mancanza di sottoscrizione originale, è possibile ritenere sussistente la sua volontà di eccepire anche la carenza di forma scritta di tali atti. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 01 aprile 2009



Contratto di negoziazione – Mancata sottoscrizione – Nullità – Convalida – Esclusione – Rinnovazione – Condizioni.

Si deve escludere che la condotta tenuta dalle parti nello svolgimento del rapporto valga a convertire un contratto nullo e perché possa aversi la rinnovazione del medesimo con effetti costitutivi è necessario che il nuovo accordo sia sottratto alla preesistente azione antigiuridica. (Cass. 3088/1979 - ndr) (fb) Tribunale Forlì 03 marzo 2009



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità per mancanza di forma scritta – Disconoscimento della sottoscrizione - Nullità degli ordini.

La mancata stipulazione del contratto quadro determina la nullità degli ordini di acquisto conferiti nel corso del rapporto (nel caso di specie, l’investitore ha disconosciuto la propria sottoscrizione del contratto quadro e il documento, in mancanza di istanza di verificazione, è divenuto inutilizzabile nel processo). (fb) Tribunale Rimini 31 dicembre 2008



Intermediazione finanziaria – Convalida del contratto nullo per mancanza di forma – Esclusione.

La circostanza che l’investitore abbia rivenduto i titoli in relazione al cui acquisto ha agito in giudizio non vale a sanare il vizio genetico della nullità dell’operazione per mancanza di forma del contratto quadro. (fb) Tribunale Rimini 31 dicembre 2008



Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell’operazione - Informazione circa le specifiche caratteristiche del titolo negoziato - Necessità.

L’intermediario deve sempre illustrare al cliente le specifiche caratteristiche del titolo e la sua rischiosità indicandone il rating e ciò anche nel caso in cui l’operazione sia adeguata al profilo di rischio dell’investitore. (fb) Tribunale Pisa-Pontedera 13 ottobre 2008



Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell’intermediario - Elevato profilo di rischio dell’investitore - Informazione relativa alla singola operazione - Necessità.

La spontaneità dell’iniziativa del cliente non esonera l’intermediario dal rispetto degli obblighi informativi, i quali non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato di acquisto di un determinato titolo; in questo caso l’intermediario ha, infatti, l’obbligo di illustrare pregi e difetti del tipo di investimento, oltre che di astenersi dal dare corso all’operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. (fb) Tribunale Pisa-Pontedera 13 ottobre 2008



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Forma scritta – Preesistenza agli ordini – Necessità – Redazione per iscritto degli ordini – Sanatoria – Esclusione.

Il contratto quadro di negoziazione, che deve avere forma scritta ad substantiam, deve preesistere alle operazioni di negoziazione ed è errato ritenere che il mancato rispetto di tale onere possa essere sanato dalla redazione in forma scritta di ordini di acquisto che rechino indicazione dei soli elementi dell’operazione e null’altro prevedano in ordine al carattere dei servizi di investimento con particolare riferimento alle informazioni. (fb) Tribunale Forlì 12 settembre 2008



Intermediazione finanziaria - Contratto quadro – Forma – Contenuto minimo – Natura e modalità dei servizi forniti – Forma scritta – Necessità.

Per il c.d. contratto quadro è previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell’entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell’intermediario. (sz) Tribunale Torino 24 luglio 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Singoli mandati scritti di negoziazione – Ammissibilità.

In mancanza di espressa disposizione non è possibile sostenere che la conclusione di sporadici mandati di negoziazione in assenza di un contratto quadro di riferimento sia per ciò solo affetta da nullità, essendo peraltro evidente che in simili evenienze gli ordini dovranno essere necessariamente impartiti per iscritto, in ottemperanza al dettato della legge. Anche alla luce della rafforzata tutela degli investitori può quindi ancora ammettersi la possibilità di singoli mandati di negoziazione ove gli stessi siano conferiti per iscritto e fermo restando l’obbligo per l’intermediario di adempiere parallelamente ai doveri di trasparenza e di informazione posti a suo carico dal legislatore e dalla Consob. Tribunale Monza 04 giugno 2008



Intermediazione finanziaria – Disconoscimento del contratto quadro – Omessa produzione dell’originale – Inutilizzabilità del documento – Nullità dell’operazione impugnata.

L’omessa produzione da parte della banca dell’originale del contratto quadro disconosciuto dall’attore comporta l’inutilizzabilità in giudizio del documento e la nullità dell’operazione di negoziazione impugnata dall’investitore. Tribunale Venezia 28 aprile 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza del contratto quadro – Nullità degli ordini – Nullità relativa – Domanda subordinata dell’intermediario di nullità di tutti gli atti di negoziazione posti in essere dal cliente.

La mancata sottoscrizione del contratto quadro comporta la nullità dei singoli ordini di negoziazione e tale nullità ha carattere relativo, azionabile solo dall’investitore, così che non può essere accolta la domanda subordinata dell’intermediario volta ad estendere l’invalidità a tutti i titoli contenuti nel portafoglio. Tribunale Milano 11 aprile 2008



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Difformità dal contenuto prescritto dalla legge – Divergenze relative alla definizione di norme comportamentali – Nullità – Esclusione.

Non dà luogo a nullità il fatto che il contratto quadro non recepisca integralmente il contenuto previsto dall’art. 30 reg. Consob n. 11522/98, qualora le divergenze tra il testo del contratto e quanto previsto dalla citata norma riguardino profili che attengono alla disciplina dei comportamenti degli intermediari, disciplina che come tale non incide sul momento genetico del contratto ma solo sull’esecuzione dello stesso. Tribunale Venezia 28 febbraio 2008



Intermediazione finanziaria – Mancanza del contratto quadro – Domanda di nullità per mancanza della sottoscrizione - Produzione in giudizio – Perfezionamento del contratto – Esclusione.
Intermediazione finanziaria – Mancanza del contratto quadro – Apposizione del visto sul modulo di negoziazione – Conclusione del contratto quadro – Esclusione.

La produzione del contratto quadro non sottoscritto dalla banca non vale ad escludere la sanzione della nullità comminata dall’art. 23 del TUF qualora l’investitore ne abbia chiesto nel giudizio la declaratoria esprimendo in tal modo l’intenzione di revocare il proprio consenso già prima della produzione del documento, fermo restando che detta produzione non varrebbe comunque a manifestare il consenso con effetto retroattivo.
Il semplice visto del funzionario della banca apposto sul modulo di ricezione dell’ordine di negoziazione non vale a sostituire la manifestazione di volontà di sottoscrivere il contratto quadro.
Tribunale Taranto 08 gennaio 2008




Contratti soggetti all’obbligo di forma scritta ad substantiam - manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti - Dichiarazione confessoria della controparte - Insufficienza - Produzione in giudizio del documento negoziale - Impugnazione del contratto - Revoca del consenso - Equivalenza - Perfezionamento del contratto – Esclusione.

In tema di contratti soggetti all’obbligo di forma scritta ad substantiam, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti (la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione nè quale elemento integrante il contratto nè - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo (cfr. Cass. 18.6.2003 n.9887; Cass. 28.5.1997 n.4709). Da ciò discende che la circostanza che nel modulo prodotto in causa l’attrice abbia confermato di aver ricevuto una lettera contenente l’accordo normativo integralmente riportato, non è sufficiente a ritenere la sussistenza della forma scritta atteso che la Banca avrebbe dovuto produrre la lettera in questione. Tribunale Venezia 25 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria - Contenuto del contratto quadro - Entrata in vigore del TUF - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Sono nulli, ai sensi dell'art. 1418, I comma, cod. civ., gli ordini di negoziazione posti in essere sulla base di un contratto quadro stipulato in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del TUF e che non sia stato aggiornato secondo le nuove norme che prevedono oneri formali ed ulteriori a carattere inderogabile. Tribunale Parma 10 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Forma scritta dei contratti e degli ordini – Necessità – Distinzione.

La forma scritta ad substantiam è prevista, in modo tassativo, esclusivamente per i contratti che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, intendendosi per tali non i singoli contratti di acquisto titoli, i singoli contratti di investimento, costituenti la prestazione del servizio di intermediazione, ma i contratti che stabiliscono come gli ordini devono essere impartiti. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 04 ottobre 2007



Intermediazione finanziaria – Negoziazione di BTP on line – Contratto di opzione put – Forma scritta – Nullità.

  Tribunale Napoli 02 maggio 2007



Forma dei singoli ordini di negoziazione – Autonomia della parti – Forma alternativa a quella scritta – Natura.

L’art. 23 del TUF prescrive la forma scritta ad substantiam e la relativa sanzione della nullità solo per il contratto quadro, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge all’autonomia delle parti. Pertanto, ove queste abbiano previsto la forma scritta come alternativa a quella orale, si deve ritenere che tale requisito di forma non sia stato voluto per la validità degli ordini ma ad probationem. Tribunale Milano 26 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Nullità relativa – Rilevabilità d’ufficio – Insussistenza.

La sanzione della nullità prevista dall’art. 23 del TUF per la mancanza del contratto quadro ha natura di nullità relativa che come tale può essere dedotta solo dall’investitore e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tribunale Arezzo 17 aprile 2007



Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Inadempimento alle prescrizioni regolamentari – Sussistenza.

La mancata sottoscrizione del contratto quadro, fermo restando l’eventuale profilo di nullità, ha comunque rilievo sul piano dell’inadempimento alle prescrizioni di cui all’art. 30 reg. Consob in quanto gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri sevizi se non sulla base di un apposito contratto scritto, una copia del quale è consegnata all’investitore. Tribunale Arezzo 17 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto quadro sottoscritto da una sola parte – Conseguente nullità dei singoli ordini di negoziazione – Sussistenza – Convalida – Esclusione.  

E’ nullo per violazione del requisito della forma scritta prescritta ad substantiam dall’art. 23 d. lgs. n. 58/98, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari che sia stato sottoscritto dalla sola parte che producendolo in giudizio ne abbia eccepito l’invalidità. E poiché gli ordini di borsa traggono la loro origine ed efficacia dalla conclusione del contratto di negoziazione e sono traducibili in atti di esecuzione del rapporto contrattuale, alla nullità del contratto quadro consegue la nullità di tutti gli ordini impartiti in esecuzione dello stesso non essendo peraltro ammissibile la convalida mediante esecuzione del negozio nullo. Tribunale Mantova 22 marzo 2007



Intermediazione finanziaria – Vendita di opzioni e sottoscrizione di buoni del tesoro – Sottoscrizione di un unico contratto di negoziazione – Necessità.

Deve essere considerata in modo unitario l’operazione con la quale si preveda la concessione di opzioni put (BTP Index, BOT Strike e Bot Equity) a favore della banca e la sottoscrizione di buoni del tesoro con funzione, questi ultimi, di garanzia del debito maturato dal cliente in caso di esito negativo della vendita delle opzioni. Ne consegue che l’intera operazione deve risultare da un contratto scritto la cui mancanza importa nullità delle operazioni e l’obbligo restitutorio delle somme versate dal cliente. Tribunale Taranto 27 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Contratto per la prestazione dei servizi di investimento – Forma scritta ad substantiam – Necessità.

È sempre richiesta dall’articolo 23 del D.lgs. n. 58/1998 la forma scritta ad substantiam del contratto concernente la prestazione di attività di intermediazione finanziaria e servizi di investimento, del quale è indicato, all’articolo 30 del Regolamento Consob n. 11522/98, il contenuto minimo indispensabile di validità costituito dalla natura dei servizi forniti, modalità di svolgimento degli stessi, entità e criteri di calcolo della loro remunerazione, eventuali altre condizioni particolari convenuti con il cliente. Tribunale Torino 12 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Contratto per la prestazione dei srvizi di investimento – Forma scritta ad substantiam – Necessità.

È sempre richiesta dall’articolo 23 del D.lgs. n. 58/1998 la forma scritta ad substantiam del contratto concernente la prestazione di attività di intermediazione finanziaria e servizi di investimento, del quale è indicato, all’articolo 30 del Regolamento Consob n. 11522/98, il contenuto minimo indispensabile di validità costituito dalla natura dei servizi forniti, modalità di svolgimento degli stessi, entità e criteri di calcolo della loro remunerazione, eventuali altre condizioni particolari convenuti con il cliente. Tribunale Torino 12 febbraio 2007



Contratto quadro – Mancanza di forma scritta – Prove orali – Inammissibilità – Comportamento delle parti – Irrilevanza.

Le deduzioni istruttorie orali articolate dall’intermediario non sono idonee a superare la mancanza della forma scritta del contratto quadro, né può attribuirsi rilevanza al comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del rapporto controverso, comportamento che non presenta concludenza alcuna in relazione a vizi formali che danno luogo a nullità. Tribunale Torino 12 febbraio 2007



Nullità del contratto quadro per difetto di forma – Rilevabilità da parte dell’intermediario – Esclusione – Domanda subordinata di restituzione – Inaccoglibilità.

La domanda subordinata della banca convenuta di disporre la restituzione di tutti gli strumenti finanziari negoziati o, in alternativa, il loro valore economico, nonché di tutte le cedole incassate o maturande non è accoglibile avuto riguardo al fatto che la nullità prevista dall’articolo 23 D.lgs. 58/1998 è da considerarsi di carattere relativo e la legittimazione ad eccepirla spetta al solo cliente. Tribunale Torino 12 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Nullità degli ordini di negoziazione per mancanza del contratto quadro – Sussistenza.

La sanzione della nullità per difetto di forma scritta è prevista ex lege solo per il cd. contratto quadro, mentre per quanto riguarda i singoli ordini, è lasciata alle parti la facoltà di regolare le forme (ad substantiam o ad probationem) da adottare. Ne consegue che La mancanza di un contratto quadro valido rende senza titolo ogni ulteriore attività eseguita dall’intermediario, compresa l’esecuzione dell’ordine per cui è causa. Tribunale Biella 26 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Inesistenza del contratto quadro al momento del conferimento dell’ordine di negoziazione – Indissolubilità del vincolo tra contratto quadro, ordine ed esecuzione dello stesso - Nullità – Convalida e ratifica – Esclusione.

Il vincolo tra il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l’ordine di negoziazione del cliente e l’esecuzione dello stesso da parte dell’intermediario è indissolubile. Ne consegue che , in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l’ordine dato dall’investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure “consapevole” e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore. In tale ipotesi, non può neppure validamente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento all’intermediario del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o, comunque approvazione dell’operato della banca. Tribunale Cagliari 18 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Sottoscrizione di singoli contratti – Forma scritta – Sussistenza.

Deve ritenersi assolto l’obbligo della forma scritta previsto dall’art. 23 del TUF qualora le parti non sottoscrivano il cd. contratto quadro ma vari contratti di analogo contenuto in occasione di ogni singola operazione di investimento. Tribunale Novara 18 gennaio 2007



Intermediazione finanziaria – ordine di borsa – forma scritta - necessità.

La forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento è obbligatoria, a pena di nullità, sia per la stipula del contratto quadro di intermediazione, sia per le successive operazioni di investimento, in considerazione della necessità di attestare, al momento della raccolta dei singoli ordini di borsa, il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza previsti a carico degli intermediari. Tribunale Genova 26 giugno 2006



Intermediazione finanziaria – Omessa sottoscrizione del contratto quadro – Nullità dell’ordine di acquisto – Sussistenza.

Deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 23 TUF l’acquisto di obbligazioni avvenuto prima della stipula del contratto quadro ed in data antecedente l’emissione dei titoli negoziati. Tribunale Foggia 15 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto quadro – Nullità delle operazioni – Rilevabilità.

Le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari poste in essere senza la previa sottoscrizione del cd. contratto quadro sono nulle per violazione di norme a carattere imperativo e tale nullità è insanabile ed è rilevabile in ogni momento della causa. Tribunale Milano 07 aprile 2006



Servizi di intermediazione finanziaria – Forma scritta ad substantiam – Ordini di negoziazione – Derogabilità.

Il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti relativi ai servizi di investimento riguarda il solo contratto-quadro e non i singoli ordini di negoziazione, per i quali il reg. Consob n. 11522/1998, all’art. 30 lett. c), prevede che il contratto possa derogare a tale tipo di forma. Tribunale Milano 15 marzo 2006



Contratti bancari – Forma scritta – Necessità - Sottoscrizione del contratto di una sola parte – Produzione in giudizio da parte del successore – Irrilevanza.

Con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. 17.2.1992 n. 154 - poi recepito nell’art. 117 del T.U. D.lgs. 1.9.1993 n. 385 - tutti i contratti bancari devono necessariamente stipularsi per iscritto a pena di nullità, requisito questo che non può ritenersi rispettato nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente.Né può ritenersi che la produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto determini il perfezionamento del negozio qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso non dall’originario contraente non sottoscrittore, ma dal successore dello stesso né l’atto di opposizione, in cui è dedotta la nullità del negozio per difetto di forma, può ritenersi manifestazione scritta della volontà di far propri gli effetti del contratto non perfezionato. Tribunale Mantova 13 marzo 2006



Scrittura privata – Prova – Produzione in giudizio della parte che non l’ha sottoscritta – Perfezionamento del contratto – Proposizione di domande di nullità, annullamento e risoluzione – Incompatibilità con la volontà di revoca del consenso.

Posto che la produzione in giudizio della scrittura ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta vale a supplire la mancanza di sottoscrizione e perfeziona, sul piano sostanziale e probatorio, il contratto in essa contenuto (purchè la controparte del giudizio non abbia revocato il consenso prestato prima della produzione), va precisato che la proposizione di domande di nullità, annullamento e risoluzione implicano il perfezionamento del contratto e sono incompatibili con la volontà di revocarne la proposta. Tribunale Reggio Emilia 22 dicembre 2005



Intermediazione finanziaria – Forma scritta degli ordini di negoziazione – Necessità – Insussistenza.

Le norme che disciplinano la materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF e Deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 – Adozione del Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare,  gli artt. 21 e 23 del D. Leg. n. 58/98 e gli artt. da 26 a 30 del citato reg. Consob hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali “abilitati” a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”) diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali. Tribunale Catania 25 novembre 2005



Intermediazione mobiliare – Difetto di forma scritta del cd. contratto-quadro – Conferma degli ordini telefonici – Sanatoria – Esclusione.

Il difetto di forma del contratto-quadro sanzionato dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/1998 con la nullità non può essere sanato dalle conferme degli ordini telefonici e ciò in quanto le stesse recepiscono solo alcuni degli elementi del contratto che deve, invece, contenere una regolamentazione complessiva del rapporto. Tribunale Pavia 21 ottobre 2005



Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma – Violazione – Conseguenze.

La nullità dei contratti di intermediazione è riscontrabile solo in difetto della forma scritta prescritta dall’art. 23 T.U.F. e con esclusivo riferimento al contratto quadro di negoziazione e deposito titoli. Detto requisito di forma non si estende ai vari ordini di acquisto via via impartiti dal cliente. Tribunale Genova 02 agosto 2005



Piano finanziario 4you – Forma scritta –-Necessità -  Nullità – Sussistenza.

Deve essere dichiarata la nullità a’ sensi dell’art. 23 del TUF del piano finanziario 4you qualora il relativo contratto non sia stato stipulato per iscritto. Tribunale Prato 28 luglio 2005



Intermediazione mobiliare – Negozi esecutivi del cd. contratto quadro - Forma scritta ad substantiam – Esclusione.

La forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 23 T.U.F. si riferisce al contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro o master agreement) e non ai singoli negozi conclusi nell’ambito e in esecuzione del rapporto che trova la sua fonte nel contratto quadro. Tribunale Milano 25 luglio 2005



Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma scritta – Necessità.

Sono nulli per violazione dell’art. 23 T.U.I.F. gli ordini di negoziazione di strumenti finanziari per i quali non sia stata adottata la forma scritta, essendo tale disposizione applicabile non solo al contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini che sostanziano il contenuto di tale rapporto. La violazione in questione, trattandosi di nullità, non può essere sanata dal comportamento concludente delle parti. Tribunale Torino 25 maggio 2005



Intermediazione mobiliare – Valore mobiliare – Definizione – Natura finanziaria – Domestic currency swap – Forma scritta – Contratto normativo - Necessità.

L'art. 1 l. 2 gennaio 1991 n. 1 (recante "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari": cosiddetta legge Sim), accedendo ad una nozione aperta di "strumento finanziario", comprensiva anche degli scambi su valute, rispetto alla definizione tradizionale di "valore mobiliare" che lo identificava con i titoli di massa, agganciati al carattere della negoziabilità degli stessi, ha introdotto una definizione di valore mobiliare che non tiene più conto della sua struttura o natura cartolare, bensì della finalità perseguita dalle parti, rilevando il carattere finanziario dello strumento adoperato con caratteristiche tali da poter interferire sull'allocazione degli strumenti e del risparmio. Nel concetto di valore mobiliare ai fini dell'assoggettamento alla predetta legge rientra, quindi, anche il domestic currency swap, inteso come contratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito. Detta contratto, pertanto, da distinguere rispetto alle operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi direttamente ad oggetto valute, è nullo ove non stipulato in forma scritta, come prescritto dall'art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 1 del 1991, fermo restando che è sufficiente che in forma scritta sia stato stipulato il contratto normativo di servizi, nel quale risultino la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; sicché, una volta assolto l'onere del rispetto della forma per il contratto normativo di servizi, i singoli negozi speculativi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto. Cassazione civ. 19 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto normativo – Mancata indicazione del prezzo base e del premio delle opzioni - Nullità – Sussistenza.

E’ nullo l’acquisto dei prodotti finanziari “BTP Tel” e “BTP Index” effettuato in assenza del contratto normativo di cui all’art. 30 reg. Consob n. 11522/98, non potendo a tale nullità sopperirsi mediante gli ordini scritti di investimento i quali peraltro non indicano né il prezzo base né il premio delle opzioni da cui i prodotti in questione sono composti. Tribunale Taranto 16 maggio 2005



Intermediazione finanziaria – Requisiti di forma del contratto e degli ordini di negoziazione – Nullità – Inadempimento.

L’obbligo della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 23 del d. lgs. n. 58/98 deve intendersi riferito al cd. contratto quadro e non agli ordini di acquisto degli strumenti finanziari, per i quali il mancato rispetto della forma prevista nel contratto potrà configurare non una nullità bensì un inadempimento dell’intermediario alle obbligazioni assunte. Tribunale Venezia 22 novembre 2004




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