PROFILI PROCESSUALI
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Intermediazione finanziaria - Domanda di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario e di restituzione delle somme investite previa restituzione dei titoli - Interpretazione - Domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione.

La domanda con la quale si chiede che, accertato l’inadempimento dell'intermediario, questi sia condannato, previa restituzione dei titoli, alla restituzione delle somme investite, deve essere interpretata come domanda di risoluzione del rapporto di negoziazione e ciò nonostante la somma dovuta dall'intermediario sia indicata come risarcimento del danno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze 11 aprile 2011



Intermediazione mobiliare - Azioni dematerializzate di fondo mobiliare estero immesse in un sistema di gestione accentrata - Localizzazione - Luogo della scritturazione in conto presso l'intermediario ex art. 10 d.lgs. n. 170 del 2004 - Sussistenza - Luogo di iscrizione nel libro dei soci - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, le azioni di un fondo mobiliare estero, emesse in forma dematerializzata ed immesse dal collocatore straniero in un sistema di gestione accentrata, devono ritenersi localizzate - ai fini delle domande risarcitorie proposte dall'investitore italiano contro le società estere coinvolte nell'emissione, promozione, collocamento e gestione delle azioni, nonché contro la società di revisione dell'emittente e la banca gestore del patrimonio di questa - nel luogo in cui è aperto il conto od avviene l'annotazione contabile nei registri dell'intermediario, nei quali si opera la registrazione in favore del titolare, in quanto le disposizioni del c.d. "prima" ("place of the relevant intermediary approach"), di cui all'art. 10 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, sono applicabili anche oltre il campo dei diritti di garanzia su strumenti finanziari in forma scritturale, attesa l'indiscutibile analogia di "ratio legis"; resta, invece, irrilevante l'ubicazione materiale del libro dei soci della società emittente, in quanto sia proposta un'azione risarcitoria di natura aquiliana e non un'azione di tipo sociale, rappresentando le azioni in questione null'altro che l'oggetto finale di un investimento mobiliare. (massima ufficiale) Cassazione civile 08 aprile 2011



Intermediazione mobiliare - Danno da falsità del prospetto - Localizzazione dell'evento dannoso - Luogo di utilizzo del prospetto - Rilevanza - Fondamento.

La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso. (massima ufficiale) Cassazione civile 08 aprile 2011



Mercati Finanziari – Camera di conciliazione ed arbitrato Consob – Controversie instaurate dinanzi all’autorità giudiziaria – Reciproca indipendenza.

L’istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB, intervenuta con d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116, non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande di fronte all’autorità giudiziaria; da ciò deriva l’impossibilità, da parte di un istituto di credito, di dolersi delle conseguenze derivanti dal risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria e dal costo del finanziamento del Fondo di garanzia per i risparmiatori ed investitori, essendo questione estranea al processo ed attenendo esclusivamente a scelte adottate in sede legislativa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 16 febbraio 2011



Giurisdizione competenza - Sanzioni amministrative di cui al Titolo II, Parte V del TUF - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.

Avverso le sanzioni adottate da determinate autorità, tra le quali la Consob, all’esito delle procedure di cui al Titolo II, Parte V del TUF (ivi comprese quelle ai sensi dell'articolo 163, comma 1, lett. b) del D.ls. 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione introdotta dall'articolo 18, comma 1, lett. f) n. 1 della L. 262/2005, cd. “legge sul risparmio”), può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Appello Milano 15 dicembre 2010



Contratto di interest swap rate - Deroga convenzionale della competenza per territorio - Di riduzione della nullità relativa ad altri contratti - Modifica della competenza - Ammissibilità.

La presenza in un contratto di interest swap rate di una clausola di deroga convenzionale della competenza per territorio non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata qualora nel medesimo giudizio sia stata dedotta la nullità per carenza della forma scritta di altri contratti quadro sottoscritti tra le stesse parti. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Urbino 04 novembre 2010



Intermediazione finanziaria – Procedimento sommario di cognizione – Domanda di nullità del contratto – Assenza di istanze di prova orale o di CTU – Ammissibilità. (26/10/2010)

E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 702 bis, codice procedura civile, ove si chieda la declaratoria di nullità di operazioni in strumenti finanziari causata dalla mancanza e quindi dalla nullità del contratto quadro, le parti non abbiano avanzato alcuna richiesta di istruttoria orale o di CTU e la causa sia, pertanto, di natura esclusivamente documentale. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 29 settembre 2010



Obbligazioni argentine - Adesione all’arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all’azione nei confronti dell’intermediario - Esclusione - Oggetto diverso.

L’aver presentato ricorso per arbitrato ICSID non esclude la procedibilità/ammissibilità della domanda in riferimento alle domande proposte, tenuto conto che le stesse hanno un oggetto diverso, nell’arbitrato internazionale controparte è la Repubblica Argentina e le domande risarcitorie o di nullità svolte dagli investitori hanno come presupposto la condotta non del Governo Argentino, bensì dell’intermediario. (ts) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 29 settembre 2010



Intermediazione finanziaria – Fondi comuni di investimento immobiliare – Responsabilità patrimoniale – Possibilità di intestare i beni direttamente al fondo – Esclusione – Capacità processuale autonoma – Esclusione.

I fondi comuni d’investimento (nella specie, un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto immobiliare operato nell’interesse di un fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società di gestione. (massima ufficiale) Cassazione civile 15 luglio 2010



Intermediazione finanziaria – Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori – Camera di conciliazione ed arbitrato – Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione – Esclusione. (06/07/2010)

Il mancato utilizzo della procedura arbitrale introdotta dal decreto legislativo n. 179 del 2007, che ha istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria. Detta disciplina prevede, infatti, unicamente la facoltà in capo all'investitore di ricorrere all'arbitrato, avente natura rituale, in alternativa all'esercizio dell'azione civile, fermo restando poi la facoltà per lo stesso investitore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario, in aggiunta all'indennizzo già stabilito dalla Consob. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 14 aprile 2010



Intermediazione finanziaria – Interpretazione della domanda – Domanda risarcitoria come accessoria a quella di nullità – Rilevanza della prospettazione – Condizioni.

Ove la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’investitore venga dedotta come conseguenza delle violazioni commesse dall’intermediario, diviene irrilevante la formulazione di tale domanda come accessoria a quella di nullità o annullamento del rapporto, a meno che i danni dei quali si invoca il risarcimento siano conseguenza esclusiva della nullità in sé e per sé considerata. (fb) (riproduzione riservata) Appello Reggio Calabria 14 dicembre 2009



Amministrazione straordinaria di imprese in crisi – Prosecuzione dell’attività in presenza di stato di insolvenza – Omessa richiesta di accertamento dello stato di insolvenza – Danno al patrimonio della società – Azione di massa – Legittimazione del commissario straordinario – Sussistenza.
Stato di insolvenza – Prosecuzione dell’attività – Aggravamento del dissesto – Responsabilità di amministratori e sindaci – Emissione di prestiti obbligazionari – Responsabilità concorrente degli intermediari lead manager – Esclusione.

Il commissario straordinario di procedura di amministrazione straordinaria di impresa in crisi è legittimato a proporre l’azione di risarcimento dei danni subiti dalla società - e di riflesso dalla massa indistinta dei creditori che avrebbero subito un depauperamento del patrimonio sociale - in conseguenza del fatto illecito commesso da intermediari finanziari che, in qualità di lead manager nel collocamento di prestiti obbligazionari, abbiano, in concorso con gli amministratori e i sindaci della società che detti prestiti ha emesso, ritardato l’emersione dell’insolvenza e provocato l’aggravamento del dissesto delle società insolventi. (fb) (riproduzione riservata)
Ove il danno dedotto in giudizio consista nell’aggravamento del dissesto come conseguenza della prosecuzione dell’attività di impresa, non è possibile affermare la corresponsabilità degli intermediari finanziari che in veste di lead manager abbiano collaborato e garantito l’emissione di prestiti obbligazionari per la ristrutturazione del debito; l’emissione di detti prestiti ha, infatti, funzione meramente strumentale e derivata rispetto all’unico fatto illecito di natura omissiva ascrivibile agli organi sociali che al momento opportuno non hanno chiesto l’accertamento dello stato di insolvenza. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Roma 03 novembre 2009




Intermediazione finanziaria – Acquisto di titoli tramite società fiduciaria – Legittimazione ad agire del fiduciante – Sussistenza.

Ai fini della legittimazione ad agire, non rileva la circostanza che i titoli in relazione al cui acquisto venga dedotta la nullità per violazione del dovere di astensione da operazioni inadeguate, siano stati acquistati per il tramite di società fiduciaria, posto che la proprietà dei titoli affidati in gestione appartiene pur sempre al fiduciante e che l’azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse. (fb) Tribunale Ravenna 12 ottobre 2009



Intermediazione finanziaria – Inadeguatezza dell’operazione – Omessa autorizzazione scritta ed avviso – Risarcimento del danno – Quantificazione.

Quando è violata la disciplina prevista in caso di inadeguatezza - per la mancata segnalazione nell'ordine dei motivi dell'inadeguatezza e la mancata specifica autorizzazione scritta del cliente - l’intermediario risarcisce il danno nella misura corrispondente alla intiera perdita dell'investimento. (dm) Tribunale Milano 28 settembre 2009



Intermediazione finanziaria – Istituzione della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob – Conseguenze sui giudizi pendenti – Irrilevanza.

Il fatto che nelle more del giudizio promosso dall’investitore nei confronti dell’intermediario siano stati emanati il DPR 22 giugno 2007, n. 116 e il Dlgs. 8 ottobre 2007, n. 179, che ha istituito presso la Consob la Camera di conciliazione e arbitrato con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere “controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori”, non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all’A.G.. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Ferrara 19 agosto 2009



Consulenza tecnica a fini conciliativi – Natura e finalità del procedimento – Strumento di deflazione processuale – Individuazione della competenza – Ricorso ai criteri di cui all’art. 669 quinquies c.p.c. – Esclusione – Collegamento con il luogo di svolgimento delle operazioni del consulente – Necessità – Fattispecie in tema di contratti derivati.

La consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis codice di procedura civile può essere chiesta anche ai fini dell’accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni processuali e si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale; proprio in ragione della particolare natura del procedimento, l’individuazione della competenza non può essere effettuata sulla scorta di quanto disposto dall’art. 669 quinquies codice di procedura civile, dovendosi invece avere riguardo alle concrete modalità di attuazione che richiedono un collegamento con il luogo ove il consulente deve effettuare le operazioni. (Nel caso di specie, la consulenza preventiva a fini di conciliazione è stata disposta in ordine alle caratteristiche ed agli effetti di un contratto derivato su tassi di interesse). (fb) Tribunale Trento 22 maggio 2009



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Adesione all’arbitrato internazionale ICSID – Rinuncia all’azione nei confronti dell’intermediario – Esclusione – Contenuto della lettera di istruzione agli obbligazionisti – Natura di mera raccomandazione – Estraneità all’accordo dell’intermediario.

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti dell’intermediario proposta dall’investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l’Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito alla Tfa (Task force Argentina – Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina) ed allo studio legale White & Case; sulla base della documentazione sottoscritta dai singoli investitori in sede di adesione a tale iniziativa ed in particolare dalla “lettera di istruzioni agli obbligazionisti” non appare, infatti, configurabile alcun impegno dell’investitore a rinunciare al giudizio nei confronti dell’intermediario, il quale rimane estraneo a tale accordo, stante la natura di raccomandazione delle clausole in esso contenute, miranti esclusivamente a rendere edotto l’investitore delle eventuali conseguenze derivanti da sue libere scelte; il fatto poi che l’investitore venga espressamente invitato a “rinunciare agli atti del giudizio Icsid, revocare la procura alle lite a White & Case ed il mandato alla Tfa per iniziare l’azione legale che si ritenga più opportuna”, non importa automaticamente la rinuncia all’azione interna nei confronti dell’intermediario, atteso che detto invito ha riguardo all’ipotesi in cui il risparmiatore faccia precedere la successiva azione interna alla rinuncia al giudizio arbitrale estero, evenienza che tuttavia non esclude la facoltà in capo al predetto di agire anche senza la preventiva rinuncia agli atti dell’arbitrato, la quale comporta l’unica conseguenza di non potersi valere di un eventuale giudicato arbitrale favorevole, come in caso di alienazione dei titoli in pendenza di quest’ultimo giudizio. (fb) Tribunale Saluzzo 28 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Azione di nullità o annullamento di contratti di swap – Clausola di deroga alla competenza territoriale – Efficacia.

La clausola, contenuta nel contratto quadro, di elezione di un foro convenzionale esclusivo è idonea a derogare alla competenza territoriale del giudice adito dall’investitore al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o di annullamento di singoli contratti di swap. (fb) Tribunale Alba 18 aprile 2009



Intermediazione finanziaria – Azione di nullità e di risoluzione – Vendita dei titoli prima del giudizio – Questione di legittimazione attiva – Irrilevanza.

Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’attore con riferimento alle domande di nullità e di risoluzione, atteso che la vendita dei titoli disposta prima dell’introduzione del giudizio non impedisce comunque la restituzione del tantundem. (fb) Tribunale Milano 18 febbraio 2009



Cessione di azienda bancaria – Pretese non azionate relative a rapporti di intermediazione mobiliare – Responsabilità della cessionaria – Sussistenza – Chiusura del rapporto in data precedente la cessione – Irrilevanza.

In tema di cessione di azienda bancaria, l’art. 58 del TUB realizza una successione piena di ogni rapporto inerente l’oggetto ceduto, ricomprendente anche gli oneri ed i rischi maturati alla data della cessione e le pretese non ancora azionate ma fondate su situazioni già storicamente realizzatesi; ne consegue che, in mancanza di allegazione e prova dell’avvenuta cessione della relativa posizione, la banca cessionaria risponde dei crediti vantati dagli investitori con riferimento a rapporti di intermediazione finanziaria e ciò anche se il rapporto bancario di conto corrente sia stato chiuso in data antecedente. (fb) Tribunale Milano 18 febbraio 2009



Intermediazione finanziaria – Contratto quadro stipulato da società – Contratto di swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale – Validità.

Deve essere decisa da arbitri la controversia promossa da una società in relazione a contratti di swap qualora nel contratto quadro sia contenuta una clausola compromissoria (sottoscritta anche ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.) che devolve ad arbitri rituali ogni controversia derivante dal contratto normativo o da ciascun contratto specifico. (fb) Tribunale Cuneo 09 febbraio 2009



Contratti (in genere) – Arbitrato – Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Clausola compromissoria – Applicabilità agli ordini – Esclusione (d.lgs. n. 58/1998; Reg. CONSOB n. 11522/1998; art. 808 c.p.c.).

La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009



Contratti (in genere) – Arbitrato – Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Clausola compromissoria – Applicabilità agli ordini – Esclusione. (20/07/2010)

La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario. (gl) (riproduzione riservata) Tribunale Vicenza 29 gennaio 2009



Intermediazione finanziaria - Nullità dell’ordine di negoziazione – Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall’emittente – Legittimazione della banca – Sussistenza.

Qualora l’ordine di acquisto venga dichiarato nullo, è meritevole di accoglimento la domanda dell’intermediario di restituzione dei titoli negoziati e delle cedole di interesse maturate. Se, infatti, è vero che queste ultime non sono pagate dalla banca bensì dall’emittente l’obbligazione, tuttavia la riscossione di tali somme è curata dalla prima in forza del contratto di deposito titoli ed amministrazione. Conseguentemente, nel disporre le restituzioni dovute per effetto della dichiarazione di nullità, legittimata alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ed accreditate sul conto degli attori sarà la stessa banca che ha proceduto all’accredito in forza del rapporto di mandato in essere con i clienti. (fb) Tribunale Marsala 21 marzo 2008



Intermediazione finanziaria – Interrogatorio formale dell’investitore – Ammissione di circostanze relative agli obblighi informativi.

Ove l’investitore che agisce nei confronti dell’intermediario non si presenti a rendere l’interpello, tutte le circostanze ivi dedotte potranno ritenersi ammesse ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ., ivi compresa la ricezione di idonee informazioni prima della sottoscrizione degli ordini, tanto più quando quest’ultima circostanza risulti confermata da prove testimoniali e da diciture apposte sugli ordini attestanti la “preventiva avvertenza” sulla rischiosità e non adeguatezza delle operazioni. Tribunale Parma 18 marzo 2008



Intermediazione finanziaria – Rapporto con l’intermediario effettuato tramite società fiduciaria – Azione di nullità, annullamento e risarcimento nei confronti dell’intermediario - Legittimazione ad agire del mandante – Esclusione.

Qualora l’acquisto di determinati prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Parmalat) venga effettuato per il tramite di società fiduciaria e questa abbia agito per conto del mandante senza spenderne il nome, la legittimazione ad agire contro l’intermediario per la risoluzione o l’annullamento del contratto ed il risarcimento del danno spetta esclusivamente alla società fiduciaria. In base all’art. 1705 cod. civ., infatti, la legittimazione del mandante a sostituirsi al mandatario anche al fine di agire direttamente nei confronti del terzo contraente concerne esclusivamente l’esercizio dei diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato e non le altre azioni contrattuali di nullità, annullamento e risarcitorie. Tribunale Modena 14 febbraio 2008



Intermediazione finanziaria - Cessione dei titoli oggetto di giudizio - Successione nel diritto controverso - Sussistenza. 

La vendita in corso di causa dei titoli oggetto dell'operazione di negoziazione per la quale l'investitore agisce nei confronti dell'intermediario integra la fattispecie della cessione del diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., applicabile al rito societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, d. lgs. 5/03. Tribunale Velletri 26 ottobre 2007



Consob – Potere regolamentare – Natura primaria della normativa – Esclusione.
Art. 41 Cost. – Indirizzamento e coordinamento a fini sociali dell’attività economica – Riserva relativa di legge – Sussistenza – Potere regolamentare della Consob – Sussistenza.
Consob – Potere regolamentare delegato – Proponibilità di questioni di costituzionalità – Esclusione.
Consob – Potere regolamentare in materia finanziaria – Questione di incostituzionalità . Esclusione.

I regolamenti delle Autorità indipendenti, in particolare quelli della Consob, pur quando caratterizzati da un contenuto che sembra avvicinarli alle leggi ordinarie, non possono assurgere al rango primario. La legge ordinaria può invece validamente istituire fonti non primarie non previste in Costituzione ed abilitare queste fonti a “normare” anche in settori coperti da riserva relativa, purché una legge o un atto avente forza di legge stabilisca la disciplina di principio. (fb)
Il terzo comma dell’art. 41 Cost, secondo cui “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, prevede una riserva di legge relativa, che concerne dunque anche la materia della cd. financial economy. Ciò vale in primo luogo ad affermare la piena legittimità, dal punto di vista costituzionale, dell’esercizio di discrezionalità negli atti normativi della Consob e dell’attribuzione a quest’ultima di poteri regolamentari fin dal decreto legge 95/1974 e oggi con il Testo Unico della Finanza. Ove si affermasse che il settore della tutela del risparmio fosse coperto da riserva di legge assoluta, si avrebbe infatti come ovvia conseguenza un mercato finanziario iporegolato o comunque regolato in modo da non rispondere con la dovuta continuità e prontezza alle esigenze della moderna regolazione economica. (fb)
Salvo il problema dei regolamenti sostanzialmente indipendenti, non si pongono problemi di legittimità per i regolamenti che, come quelli emanati da Consob in base al TUF, in quanto delegati, sono integrativi del disposto di fonte primaria essendo il meccanismo della “normazione per principi” introdotto dal TUF conforme alla riserva relativa di legge. (fb)
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d. lgs. 58/1998 per contrasto con gli artt. 1, 70, 41 comma 3 e 87 Cost. perché la norma attribuirebbe alla Consob poteri normativi ampi e permanenti, senza delimitare in maniera precisa l’oggetto della attribuzione e senza stabilire principi vincolanti a cui attenersi. (fb)
Tribunale Roma 24 maggio 2007




Intermediazione finanziaria – Vigilanza della Consob – Azione risarcitoria dell’investitore per omissione dell’autorita’ garante – Giurisdizione.

La posizione dei risparmiatori nei confronti dell'Autorità di vigilanza assume la consistenza di un diritto soggettivo (Cass. 6719/03, cit.); diritto che, non essendo collegato ad alcuna relazione di potere con la pubblica amministrazione, in caso di violazione, deve essere tutelato innanzi al giudice ordinario. Tanto più quando l'azione proposta trovi il suo fondamento nell'esercizio di un "comportamento" illecito della pubblica amministrazione e sia diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Le pretese risarcitorie avanzate dagli investitori nei confronti dell’autorità di vigilanza (la Consob) per presunte omissioni commesse nell’esercizio della sua attività istituzionale sono, pertanto, di competenza del giudice ordinario.
Cassazione Sez. Un. Civili 29 luglio 2005




Intermediazione mobiliare – Nullità degli ordini di negoziazione – Procedimento monitorio –Ammissibilità.

E’ applicabile il procedimento monitorio di cui agli art. 633 e segg. c.p.c. all’ipotesi in cui l’investitore chieda la condanna dell’intermediario alla restituzione della somma pagata per l’acquisto di obbligazioni argentine deducendo la nullità dei relativi atti di negoziazione. Tribunale Bari 26 maggio 2005



Sottoscrizione di quote di fondo di investimento – Domanda di nullità o annullabilità del contratto – Legittimazione passiva.

La domanda di nullità o di annullamento del contratto di sottoscrizione delle quote di un fondo di investimento deve essere indirizzata nei confronti dell’emittente e non della banca intermediaria. Tribunale Monza 16 dicembre 2004




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