DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
- Adeguatezza dell'operazione -
- casi particolari -
indice
Intermediazione finanziaria - Previsione contrattuale di commissioni implicite - Applicazione al cliente di condizioni meno favorevoli di quelle ottenute dall'intermediario sul mercato - Legittimità - Obbligo di informazione del cliente - Dovere di trasparenza dell'intermediario - Rilevanza sotto il profilo dell'adeguatezza dell'operazione.
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Valutazione sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Consob 11 522 del 1998 e di ogni altra informazione disponibile.
Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Operazioni inadeguate - Violazione dell'obbligo di astensione - Nesso di causalità in re ipsa - Onere della prova - Inversione.
La previsione contrattuale di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
L'adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Allorché l'intermediario abbia violato l'obbligo di astensione, come nel caso di conflitto di interessi o di operazioni inadeguate, il nesso di causalità deve ritenersi in re ipsa; si deve infatti presumere che, se adeguatamente informato nel rispetto della normativa di "protezione" dettata a sua tutela, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento e la violazione dei doveri di diligenza richiesti dalla legge all'intermediario abilitato sposta l'onere di provare il contrario sull'istituto di credito convenuto, che ha colposamente omesso di raccogliere le informazioni necessarie e di considerare la rischiosità dell'operazione, segnalandola alla cliente. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria - Previsione contrattuale di commissioni implicite - Applicazione al cliente di condizioni meno favorevoli di quelle ottenute dall'intermediario sul mercato - Legittimità - Obbligo di informazione del cliente - Dovere di trasparenza dell'intermediario - Rilevanza sotto il profilo dell'adeguatezza dell'operazione.
La previsione contrattuale di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 01 luglio 2011
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Precedente acquisto di obbligazioni a rischio – Rilevanza – Esclusione.
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Qualifica di bancario da parte dell’investitore – Rilevanza – Esclusione.
Deve considerarsi inadeguato l’investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all’epoca dell’investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
In relazione all’acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l’inadeguatezza dell’operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall’altro rende ancor più grave l’inadempimento del dovere di segnalazione dell’inadeguatezza da parte dell’istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell’operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
Ai fini della valutazione di adeguatezza di un’operazione di acquisto di obbligazioni argentine rispetto al profilo soggettivo dell’investitore, è irrilevante la circostanza che quest’ultimo avesse lavorato in passato per la banca intermediaria, qualora lo stesso non abbia mai operato nel settore dei titoli e dunque non abbia acquisito competenza specifica in materia. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine per il 40% del portafoglio da parte di investitori con basso profilo di rischio – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Deve considerarsi inadeguato l’investimento in obbligazioni argentine, che impegni circa il 40% del portafoglio detenuto da coppia di coniugi, i quali all’epoca dell’investimento rivestano la qualità di pensionati e siano inoltre di età prossima ai settanta anni e privi di competenza specifica in materia mobiliare. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
Tribunale Perugia 07 maggio 2011
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Precedente acquisto di obbligazioni a rischio – Rilevanza – Esclusione.
In relazione all’acquisto di obbligazioni argentine, il fatto che gli stessi investitori avessero acquistato, pochi giorni prima, obbligazioni Parmalat non fa venire meno l’inadeguatezza dell’operazione. Tale circostanza, se da un lato non vale per ciò solo a rendere gli acquirenti operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob, dall’altro rende ancor più grave l’inadempimento del dovere di segnalazione dell’inadeguatezza da parte dell’istituto bancario, il quale avrebbe dovuto avvertire gli investitori della non congruità dell’operazione anche con riferimento alla composizione del portafoglio. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
Tribunale Perugia 07 maggio 2011
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Valutazione di adeguatezza – Qualifica di bancario da parte dell’investitore – Rilevanza – Esclusione.
Ai fini della valutazione di adeguatezza di un’operazione di acquisto di obbligazioni argentine rispetto al profilo soggettivo dell’investitore, è irrilevante la circostanza che quest’ultimo avesse lavorato in passato per la banca intermediaria, qualora lo stesso non abbia mai operato nel settore dei titoli e dunque non abbia acquisito competenza specifica in materia. (Alessio Pottini) (riproduzione riservata)
Tribunale Perugia 07 maggio 2011
Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Offering circulars – Clientela retail.
In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come “adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali” sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)
Appello Torino 13 ottobre 2010
Intermediazione finanziaria – Informazione relativa al titolo negoziato – Acquisto di obbligazioni ad un valore pari alla metà del loro valore – Operazione a carattere speculativo – Informazione relativa al rischio relativo a paesi emergenti ed alla esecuzione delle operazioni fuori dai mercati regolamentati – Adeguatezza. (29/06/2010)
L'acquisto di una obbligazione ad un prezzo pari a quasi la metà del suo valore nominale rende palesi le caratteristiche speculative dell'operazione. In questo caso le ulteriori informazioni trasmesse per iscritto all'investitore in relazione all'effettuazione dell'operazione fuori dai mercati regolamentati ed ai rischi connessi alle obbligazioni emesse da Paesi emergenti sono sufficienti a ritenere pienamente rispettati i doveri informativi che gravano sull'intermediario. (riproduzione riservata)
Appello Milano 28 aprile 2010
Adeguatezza dell’operazione – Obbligazioni argentine – Composizione del portafoglio – Responsabilità dell’intermediario – Esclusione. (04/05/2010)
Non è inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine effettuata nel dicembre del 2000 (quando ancora non era noto l’aggravamento del rischio di rimborso), per una percentuale pari al 10% del portafoglio di un investitore che detenga anche altri titoli con analoghe caratteristiche di rischio, quali azioni Enel e fondi di investimento. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Parma 30 marzo 2010
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni corporate (Lehaman Brothers) – Acquisto effettuato nell’ottobre del 2007 – Particolari condizioni del contesto economico – Rilevanza – Composizione del portafogli – Inadeguatezza per dimensione – Sussistenza.
E’ inadeguata per dimensione l’operazione di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato nell’ottobre del 2007 - quando era già nota la crisi dei cd. “subprime” e si era verificato un improvviso aumento dei tassi interbancari - che incida per il 50% del patrimonio investito in buona parte in titolo di stato italiani ed in minima parte in azioni opportunamente diversificate. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 05 marzo 2010
Banche – Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione – Strumenti finanziari derivati.
L’obbligo dell’intermediario di informare per iscritto l’investitore che le operazioni in strumenti derivati abbiano generato una perdita effettiva o potenziale superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni non è assolto dalla comunicazione periodica dell’esito delle operazioni. (pf)
Cassazione civile 17 febbraio 2009
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Dimensione e profilo soggettivo dell’investitore – Inadeguatezza – Sussistenza.
Sono inadeguate, per dimensione e con riferimento al profilo dell’investitore, le operazioni di acquisto che portano la prima (euro 250.000,00) ad un quarto e la seconda (euro 258.000,00) ai due terzi dell’intero patrimonio, la quota investita in obbligazioni argentine da parte di due coniugi, una casalinga ed un pensionato, privi di prospettive di rilevanti guadagni e soliti investire esclusivamente in titoli di stato. (fb)
Tribunale Milano 13 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio – Inadeguatezza per dimensione - Sussistenza.
E’ inadeguata per dimensione l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine che incide nella misura del 24 per cento del portafoglio dell’investitore all’interno del quale sono presenti azioni e fondi azionari ma in percentuale di gran lunga inferire di quella sopra indicata. (fb)
Tribunale Milano 24 settembre 2008
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni argentine – Operatività dell’investitore – Percentuale investita –Adeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
L’acquisto di obbligazioni argentine non è inadeguato per un investitore che in tale titolo ha investito una somma non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio liquido e che prima e dopo la detta operazione ha operato in titoli caratterizzati da analogo rischio. (fb)
Tribunale Reggio Emilia 14 luglio 2008
Borsa - Servizi di investimento mobiliare - Obblighi della banca - Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente - Necessità - Operazioni non adeguate - Ordine scritto - Necessità - Precedente acquisto di altri titoli a rischio - Rilevanza - Esclusione.
In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione)
Cassazione civile 25 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto di fornire informazioni – Precedenti acquisti di fondi di investimento – Profilo di rischio.
E’ possibile sostenere che le obbligazioni Parmalat Fin, negoziate nel maggio del 2001, fossero adeguate ad un cliente che abbia rifiutato di fornire informazioni su profilo di rischio ed obiettivi di investimento e che abbia in precedenza acquistato fondi di investimento composti per il 47% da azioni, per il 5% da obbligazioni e per il rimanente da liquidità. (fb)
Tribunale Catania 19 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Investitore costituito da esperto commercialista – Pregressa frequente e sostenuta operatività in strumenti finanziari – Mancanza di rating – Indice di rischio – Consapevolezza – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di monitorare l’andamento dei corsi – Rapporto di semplice negoziazione trasmissione ordini – Esclusione.
Un investitore che svolga la professione di commercialista, che sia componente di diversi collegi sindacali, tra i quali anche quello di una banca, che effettui ripetuti investimenti in obbligazioni di paesi emergenti per importi anche rilevanti e che abbia indicato quali obiettivi di investimento “la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi” non può non sapere che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato e soprattutto che, per un soggetto di tale esperienza, la mancanza di rating doveva, nel caso specifico avente ad oggetto obbligazioni Cirio, ritenersi indice di particolare rischiosità dello strumento. (fb)
L’obbligo per l’intermediario di monitorare l’andamento del prezzo dei titoli per informare l’investitore dell’eventuale aumento del rischio postula l’esistenza di un rapporto di gestione patrimoniale o di consulenza e non rientra tra quelli che conseguono alla stipula del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari. (fb)
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corp Bv – Segnalazione relativa al rischio dell’operazione – Inadeguatezza dell’operazione – Insussistenza.
Non è venuto meno ai propri obblighi informativi l’intermediario che in relazione all’acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corp. BV abbia avvertito per iscritto il cliente (peraltro abituato ad investire ingenti importi in titoli azionari) della rischiosità del titolo “in rapporto al soggetto emittente, al grado di liquidità ed alla volatilità del cambio.
Tribunale Parma 22 gennaio 2008
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine per oltre la metà del patrimonio – Inadeguatezza – Sussistenza.
Deve ritenersi inadeguato l’acquisto di euro 150.000 circa di obbligazioni argentine che impegni oltre la metà del patrimonio di investitore che abbia in passato destinato i propri risparmi in titoli di stato italiani e primari titoli azionari.
Tribunale Livorno 21 novembre 2007
Intermediazione finanziaria - Investitore con profilo di rischio conservativo - Acquisto di obbligazioni argentine per minima parte della liquidità - Adeguatezza dell'operazione - Esclusione.
Non può ritenersi adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine da parte di investitori che hanno sempre investito in titoli di stato italiano per il solo fatto che l'investimeto nelle suddette obbligazioni è di ridotta entità.
Tribunale Padova 31 ottobre 2007
Alta propensione al rischio – Non adeguatezza.
Una propensione al rischio alta o medio alta non fa di per sé venire meno la non adeguatezza delle operazioni di investimento in titoli obbligazionari Cirio, scelta sintomatica dell’obiettivo di effettuare un investimento soggetto all’obbligo di restituzione da parte dell’emittente.
Appello Torino 19 ottobre 2007
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine - Inadeguatezza per dimensione – Adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell’investitore – Sussistenza.
L’operazione di acquisto di euro 70.000 di obbligazioni argentine su un patrimonio liquido disponibile di circa euro 150.000, pur essendo inadeguata per dimensione, è comunque compatibile con il profilo di rischio di un investitore che dichiari l’intendimento di effettuare investimenti finalizzati in parte al conseguimento di una redditività pura col minimo rischio ed in parte di una redditività e rivalutabilità con rischio dell’andamento dei corsi.
Tribunale Cagliari 28 settembre 2007
Adeguatezza dell’operazione – Acquisto di obbligazioni Cirio per il 10% del portafoglio – Possesso di altre obbligazioni – Compimento di operazioni speculative.
Deve ritenersi adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio Del Monte per un importo non superiore al 10% del portafoglio da parte di investitori che disponevano di obbligazioni con cedola anche più alta di quella delle obbligazioni Cirio e che hanno effettuato varie operazioni speculative.
Tribunale Velletri 27 settembre 2007
Intermediazione finanziaria – Rinnovo di precedente investimento - Inadeguatezza dell’operazione – Avvertenza – Necessità.
L’intermediario ha il dovere di avvertire il cliente dell’inadeguatezza dell’operazione anche nel caso in cui la stessa consista nel rinnovo di un precedente analogo investimento. (fb)
Tribunale Udine 11 settembre 2007
Obbligo dell'intermediario di assumere informazioni sul profilo del cliente - Violazione - Negoziazione di obbligazioni Cirio - Inadeguatezza per dimensione - Sussistenza.
Ove l'intermediario non provveda ad assumere informazioni sulla esperienza finanziaria e sulla situazione economica dell'investitore, si deve presumere che l'operazione di negoziazione posta in essere costituisca l'intero patrimonio del cliente con la conseguenza che l'operazione medesima (nel caso di specie avente ad oggetto obbligazioni Cirio) è inadeguata per dimensione.
Tribunale Roma 20 agosto 2007
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni Cirio ed Argentina - Inadeguatezza dell'operazione per dimensioni - Pregressa operatività in obbligazioni per ingenti importi - Insussistenza.
La banca che abbia avvertito i clienti della inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni a carattere speculativo (Cirio ed Argentina) in relazione alla loro situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio ed obiettivi di investimento non è tenuta ad avvertire i medesimi clienti della inadeguatezza "per dimensioni" qualora gli stessi abbiano in passato investito in obbligazioni per oltre 900 milioni di lire e chiesto informazioni per accedere alla stipula di contratti di "swap domestico".
Tribunale Savona 11 luglio 2007
Obbligazioni Cirio – Conoscenza del rischio da prte dell’intermediario – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio.
Deve ritenersi adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio effettuata nell’ottobre del 2001 quando l’intermediario non disponeva di informazioni per ritenere particolarmente rischioso l’investimento e su disposizione di un investitore che era solito investire in titoli rischiosi percentuali tra il 14 e il 28 per cento della liquidità.
Tribunale Massa 21 giugno 2007
Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Adeguatezza dell'operazione - Professione e composizione del portafoglio - Inadeguatezza - Sussistenza.
E' inadeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni Cirio per un investitore con bassa propensione al rischio ricavabile dalla presenza in portafoglio di obbligazioni a basso rendimento e dalla professione svolta di insegnante di scuola materna.
Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto 21 giugno 2007
Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Presenza di titoli a rischio nel portafoglio del cliente – Sintomo inequivoco di esperienza ed avvedutezza - Esclusione
La presenza nel portafoglio del cliente della Banca di altri titoli argentini, o comunque con elevato rischio, non significa di per sé che il medesimo sia necessariamente di un investitore con esperienza ed avvedutezza, potendo al contrario essere sintomo di ingenuità e di non avvedutezza, per essere stato più volte indotto in errore da chi doveva invece tutelarne gli interessi.
Tribunale Vicenza 15 giugno 2007
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione dell’intermediario – Investimento in obbligazioni argentine – Obbligo di comunicazione delle variazioni del rating – Sussistenza.
In presenza di un investitore con profilo conservativo che intenda investire in obbligazioni di uno stato sovrano (nella specie Repubblica Argentina) un cospicuo importo, l’intermediario ha l’obbligo di esporre al cliente, con chiarezza e trasparenza, la redditività nel corso degli anni ed il rating del titolo obbligazionario.
Tribunale Prato 11 maggio 2007
Adeguatezza dell'operazione di investimento - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Adeguatezza per dimensione.
Può considerarsi adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine per un importo di euro 10.000 nell'ambito di un patrimonio complessivo di € 140.000 da parte di investitore che in precedenza abbia effettuato investimenti in titoli con profilo non prettamente conservativo.
Tribunale Savona 09 maggio 2007
Contratto di gestione patrimoniale in futures - Soglia minima di ingresso - Mancato rispetto - Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
L’inosservanza della soglia minima di ingresso fissata dall’intermediario finanziario per la stipula di contratti di gestione patrimoniale destinati all’investimento in futures costituisce un’operazione inadeguata per tipologia ed oggetto ed integra violazione della norma di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Mantova 08 febbraio 2007
Intermediazione mobiliare - Negoziazione di obbligazioni argentine - Investitore con profilo di rischio medio-alto - Precedenti operazioni in titoli azionari - Adeguatezza dell'operazione - Sussistenza - Violazione dei doveri informativi dell'intermediario - Esclusione.
Tribunale Varese 17 gennaio 2007
Intermediazione finanziaria – Compilazione della scheda-cliente – Dovere del mandatario di verificare la congruità dell’operazione – Sussistenza.
La mera compilazione della scheda-cliente non esonera l’intermediario dal dovere di verificare pur sempre la congruità dell’investimento in rapporto al profilo patrimoniale e finanziario del cliente ed il dovere del mandatario è ben lungi dall’esaurirsi nella sottoposizione, al cliente, di tutta una serie di moduli. Tuttavia l’investitore che decida di mutare il proprio profilo di rischio da medio-alto a elevato, che fornisca l’ulteriore indicazione di voler porre in essere una speculazione in titoli Argentina e che abbia effettuato operazioni in swap per l’importo di due milioni di dollari USA, non può fondatamente sostenere che sia inadeguata al proprio profilo di rischio l’operazione di acquisto di obbligazioni Parmalat per l’importo di circa €.110.000 e che la banca non abbia assolto ai propri doveri informativi.
Tribunale Milano 10 gennaio 2007
Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Adeguatezza dell’operazione – Valutazione – Elementi.
La natura speculativa delle obbligazioni della Repubblica Argentina è compatibile con il profilo di rischio che, a fronte del rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, l’intermediario può dedurre dal fatto che l’investitore sia un Maresciallo della Guardia di Finanza da poco in pensione, dal fatto che l’investimento in obbligazioni argentine sia di importo non superiore a 10.000,00 euro a fronte di un patrimonio investito di circa 60.000,00 euro costituito anche da azioni Seat Pagine Gialle e Banca Intesa.
Tribunale Vasto 09 novembre 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio.
Può considerarsi adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine effettuato nel dicembre del 1997 per un valore di €.20.000,00 da parte di investitore con portafoglio con investimenti di circa lire 330.000.000 e che abbia effettuato operazioni anche in obbligazioni venezuelane e colombiane.
Tribunale Genova 03 novembre 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio – Avvertimento scritto della rischiosità dell’operazione.
Non può ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine per un valore di euro 20.000,00 da parte di cliente debitamente informato per iscritto della natura rischiosa dell’obbligazione e che ha in portafoglio obbligazioni di altro paese emergente (Brasil 9% per un valore nominale di 20.000,00) e che ha da poco acquistato azioni Seat Pagine Gialle (per un controvalore di euro 5.000,00), passando poi all’acquisto di CCT dic. 1999/2006 per un controvalore di euro 10.000,00.
Tribunale Biella 29 settembre 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio – Acquisto di azioni Cirio del Monte – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Deve ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di 26.000 azioni Cirio del Monte mediante l’utilizzo del denaro ricavato dalla vendita di azioni della banca intermediaria rispetto ad un portafoglio che prima di tale operazione era composto anche da 10.000 Bond Argentina, 550 azioni Autostrade e 525 azioni Enel e che, come tale, poteva definirsi orientato verso impieghi di tutta tranquillità.
Tribunale Padova 17 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Mancanza della valutazione di rating – Natura speculativa dei titoli – Sussistenza.
La circostanza che determinate obbligazioni (nella specie Parmalat Finance Corporation BV) siano state emesse senza che una società specializzata abbia fornito la valutazione del rischio del credito attraverso l’esame della solidità patrimoniale dell’emittente –e quindi della effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il prestito emesso- induce inevitabilmente a ritenere che detti titoli costituissero fin dalla loro emissione junk bond, cioè obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (speculative grade), non adatti, quindi, ad un investitore privo di accentuata propensione al rischio.
Tribunale Catania 05 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Composizione del portafoglio.
Deve ritenersi non adeguata l’operazione di acquisto di 40.000,00 euro di obbligazioni argentine da parte di un investitore che abbia in portafoglio lire 9 milioni di obbligazioni del Credito Fondiario, lire 50 milioni di obbligazioni Cariplo, lire 45 milioni di obbligazioni del Mediocredito Lombardo ed euro 23.000,00 di Bot.
Tribunale Milano 26 aprile 2006
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Successivo acquisto di obbligazioni brasiliane - Irrilevanza.
Deve ritenersi inadeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine da parte di investitore che abbia sempre investito i propri risparmi in titoli di stato. Non è indice di maggiore propensione al rischio la circostanza che successivamente alle operazioni in obbligazioni argentine l'investitore medesimo abbia acquistato anche obbligazioni brasiliane.
Tribunale Termini Imerese 07 marzo 2006
Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio media – Pregressa operatività in prodotti con rischio medio - Inadeguatezza dell’operazione – Insussistenza.
Non è inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio da parte di investitori che hanno dichiarato una media propensione al rischio e che avevano effettuato operazioni in altre obbligazioni ad alta redditività e in altri prodotti finanziari con analoghe caratteristiche di rischiosità.
Tribunale Reggio Emilia 22 dicembre 2005
Intermediazione finanziaria – Acquisto di prodotto strutturato – Presenza di opzione put – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Deve ritenersi inadeguata ad un investitore con basso profilo di rischio l’operazione di acquisto di un prodotto finanziario strutturato composto da un BTP decennale e da un contratto di vendita di un opzione put dal cliente alla banca.
Tribunale Brindisi 16 dicembre 2005
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio - Adeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Deve ritenersi adeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio (nella specie Cirio Fin 8% DC05) qualora l’incidenza della stessa non sia superiore al 5% degli investimenti complessivi anche in titoli azionari operati dei clienti e questi abbiano scelto e dichiarato un profilo di rischio elevato finalizzato all’ottenimento della massima redditività.
Tribunale Roma 03 dicembre 2005
Intermediazione finanziaria – Investimento dell’intero patrimonio in obbligazioni Argentina – Inadeguatezza dell’operazione - Sussistenza.
Si deve ritenere che l’intermediario abbia violato l’obbligo di segnalare all’investitore l’inadeguatezza dell’operazione qualora l’intero patrimonio liquido del cliente, di importo pari a lire 2.100.000.000, sia stato investito in obbligazioni Argentina.
Tribunale Milano 16 novembre 2005
Intermediazione finanziaria – Composizione del portafoglio dell’investitore – Fondi bilanciati – Acquisto di obbligazioni argentine - Adeguatezza dell’operazione – Insussistenza.
Il fatto che nel portafoglio dell’investitore siano presenti fondi comuni di investimento che notoriamente effettuano, tramite investitori professionali, una gestione bilanciata e diversificata del denaro è indice di un profilo di rischio medio, rispetto al quale non può considerarsi adeguata l’operazione di acquisto, per una percentuale del 10% del portafoglio, di obbligazioni argentine che notoriamente appartengono alla categoria dei titoli speculativi.
Tribunale Roma 14 novembre 2005
Intermediazione finanziaria - Propensione al rischio – Valutazione – Pregressa operatività in fondi azionari – Effetti.
La circostanza costituita dal fatto che un investitore abbia detenuto un investimento in fondi azionari per oltre 250.000 euro induce a ritenere che si tratti di soggetto con elevata propensione al rischio.
Tribunale Alba 04 luglio 2005
Negoziazione di obbligazioni Cirio avvenuta nel novembre del 2001 – Rischiosità dell’investimento – Insussistenza.
Nel novembre del 2001 non vi erano elementi di giudizio per considerare che l’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio H. 01. 04 ced 6% fosse altamente rischiosa e quindi inadeguata, in senso oggettivo, ad un profilo con propensione al rischio minima o ridotta ed obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale, posto che, dalle informazioni reperibili sul mercato a quell’epoca, non poteva in alcun modo evincersi la rischiosità dell’investimento né altrimenti prevedersi il default di detti titoli.
Tribunale Trani 07 giugno 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Deposito contestato – Profilo di ogni intestatario – Rilevanza.
In ipotesi di acquisto di titoli destinati a confluire su un deposito cointestato a più risparmiatori l’intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'operazione separatamente in relazione al profilo di ciascuno di essi.
Tribunale Mantova 05 aprile 2005
Intermediazione finanziaria – Valutazione del profilo di rischio – Pregressa operatività in obbligazioni ad alto rendimento – Effetti.
La presenza nel portafoglio di un investitore di obbligazioni ad alto rendimento evidenza un profilo di un soggetto alla ricerca di rendimenti superiori a quelli dei titoli di stato della Repubblica Italiana ma di certo non una propensione verso operazioni speculative ad alto rischio.
Tribunale Roma 11 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Documento sui rischi generali di investimento – Notizie relative all’investitore – Obbligo di valutazione – Sussistenza.
L’acquisizione delle notizie di cui all’art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l’intermediario debba procedere o astenersi dall’operazione per inadeguatezza della stessa dovendo essere prese in considerazione anche tutte le notizie di cui l’intermediario sia in possesso quali l’età dell’investitore, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce della pregressa operatività, la situazione del mercato, così come ha chiarito la Consob con la comunicazione DI/730396 del 24 gennaio 2000.
Tribunale Roma 11 marzo 2005
Esperienza in mercati finanziari – Frequenza e natura speculativa delle operazioni – Sussistenza.
Le documentate speculazioni sui corsi dei B.T.P. decennali e trentennali nonché sui derivati quali il “Fib 30”, la loro frequenza anche infragiornaliera e la diversa tipologia degli ordini di borsa impartiti costituiscono concordanti elementi dai quali è possibile desumere la profonda conoscenza da parte dell’investitore delle regole del mercato borsistico e siffatto elemento unitamente alla estrema diversificazione degli investimenti (titoli di stato, derivati, titoli azionari di diversi comparti, specialmente di quello bancario, assicurativo e industriale), all’ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto, agli affidamenti goduti, alle numerosissime operazioni per quantitativi spesso minimi, inducono a ritenere che la banca non abbia violato il precetto di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Milano 03 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Profilo di rischio dell’investitore – Titoli azionari a bassa volatilità – Valutazione.
Non può essere considerato indice di elevata propensione al rischio l’aver operato sul mercato borsistico con titoli azionari a bassa volatilità unitamente a titoli di stato, per cui l’intermediario è comunque tenuto a fornire le informazioni previste dagli artt. 21 del d. lgs. n. 58/98 e 28 del reg. Consob n. 11522/98 qualora l’investitore si appresti ad acquistare titoli obbligazionari ad alto rischio (nella specie obbligazioni strutturate Argentina Cap Protect).
Tribunale Venezia 22 novembre 2004