DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
- adeguatezza dell'operazione -
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Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – dicitura prestampata contenuta nell'ordine di acquisto.
La dicitura “operazione inadeguata – titolo a rischio” contenuta nell’ordine di acquisto non è idonea a dimostrare l’assolvimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi di cui agli artt. 21 Tuf e 26,28 Reg. Consob 11522/98. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 26 settembre 2011
Intermediazione finanziaria - Previsione contrattuale di commissioni implicite - Applicazione al cliente di condizioni meno favorevoli di quelle ottenute dall'intermediario sul mercato - Legittimità - Obbligo di informazione del cliente - Dovere di trasparenza dell'intermediario - Rilevanza sotto il profilo dell'adeguatezza dell'operazione.
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Valutazione sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Consob 11 522 del 1998 e di ogni altra informazione disponibile.
Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Operazioni inadeguate - Violazione dell'obbligo di astensione - Nesso di causalità in re ipsa - Onere della prova - Inversione.
La previsione contrattuale di commissioni implicite (rappresentate dal margine lordo dell'operazione a favore della banca, derivante dall'applicazione al cliente di condizioni contrattuali meno favorevoli di quelle che la banca spunta sul mercato per ricoprire con operazioni di segno contrario il rischio finanziario assunto in rapporto all'operazione posta in essere con l'impresa cliente, che remunera anche il rischio creditizio - o di controparte - che la banca assume nei confronti della stessa, oltre ai veri e propri costi operativi) non determina necessariamente la patologia dell'operazione a danno del cliente, ma può essere valutata come segno di carenza di trasparenza nel comportamento dell'intermediario, valutabile nel contesto della mancanza di adeguatezza dell'operazione o sotto il profilo dell'esistenza di un conflitto di interessi. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
L'adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Allorché l'intermediario abbia violato l'obbligo di astensione, come nel caso di conflitto di interessi o di operazioni inadeguate, il nesso di causalità deve ritenersi in re ipsa; si deve infatti presumere che, se adeguatamente informato nel rispetto della normativa di "protezione" dettata a sua tutela, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento e la violazione dei doveri di diligenza richiesti dalla legge all'intermediario abilitato sposta l'onere di provare il contrario sull'istituto di credito convenuto, che ha colposamente omesso di raccogliere le informazioni necessarie e di considerare la rischiosità dell'operazione, segnalandola alla cliente. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Valutazione sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 28 del regolamento Consob 11 522 del 1998 e di ogni altra informazione disponibile.
L'adeguatezza della operazione al profilo del cliente va valutata sulla base delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 28 del reg. Consob 11522/98 e "di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"; l'intermediario deve quindi tener conto sia delle caratteristiche soggettive dell'investitore, che delle caratteristiche oggettive dell'operazione e formulare il giudizio di adeguatezza mettendo in rapporto le une con le altre. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 01 luglio 2011
Intermediazione finanziaria - Profilo di rischio dell'investitore - Atteggiamento propositivo e ricerca di titoli ad alto rendimento - Deduzione di un elevato profilo di rischio - Insufficienza.
La circostanza che l'investitore, nei rapporti con l'intermediario, si sia dimostrato particolarmente propositivo nell'acquisto di titoli ad alto rendimento non è sufficiente a dedurne un elevato profilo di rischio ed una specifica esperienza in strumenti finanziari. (Paola Pontanari) (riproduzione riservata)
Appello Milano 26 maggio 2011
Inadeguatezza dell'operazione - Avvertimento generico che non faccia riferimento a specifici profili di inadeguatezza - Contestazione del dovere informativo dell'intermediario - Onere dell'investitore di contestare l'adeguatezza dell'operazione sotto tutti i profili.
Qualora l'avvertimento dell'intermediario relativo alla inadeguatezza dell'operazione sia generico e non faccia riferimento a specifici profili (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione), l'investitore che intenda contestare la violazione del dovere informativo in questione, ha l'onere di contestare l'inadeguatezza dell'operazione sono tutti i profili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 25 maggio 2011
Inadeguatezza dell'operazione - Dichiarazione dell'investitore di essere stato avvertito - Dichiarazioni in forma sintetica mediante crocetta - Ammissibilità - Doppia sottoscrizione dell'ordine di negoziazione e della dichiarazione.
La dichiarazione dell'investitore di essere stato avvertito della inadeguatezza dell'operazione può essere reso in forma sintetica anche mediante una crocetta apposta sulla corrispondente casella, tenuto anche conto del fatto che la doppia sottoscrizione (dell'ordine di negoziazione e della dichiarazione di inadeguatezza) consente comunque di ritenere sufficientemente richiamata l'attenzione dell'investitore, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi previste dagli articoli 1342 e 1341, comma due, c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Milano 25 maggio 2011
Diritto finanziazio - Obbligazioni Cirio - Investitore non speculativo - Obbligo di informazione specifica - Clausola di non adeguatezza - Irrilevanza.
Le ragioni di inopportunità e inadeguatezza di cui all'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 non possono essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato, non evidenziato graficamente nè personalizzato nella modulistica, ove sia definiti inadeguata “... l'operatività oggetto di incarico ... sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti ... con riferimento agli investimenti effettuati”; l'intermediario cui incombe l’onere di provare l'assolvimento degli obblighi informativi deve dimostrare di avere rappresentato al cliente le ragioni dell'inadeguatezza, illustrando tutte quelle caratteristiche del prodotto. (Lorenzo Grassano) (riproduzione riservata)
Tribunale Milano 20 maggio 2011
Inadeguatezza dell’operazione – Sottoscrizione del cliente di avvertenza posta sull’ordine di acquisto di inadeguatezza dell’operazione senza ulteriori indicazioni – Irrilevanza.
Poiché, in caso di operazione inadeguata, la banca ha l’obbligo di informare il risparmiatore della inadeguatezza dell’operazione e «delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione» (art. 29 Reg. CONSOB n. 11522/98), è del tutto inidonea, in quanto generica, l’indicazione apposta sull’ordine di acquisto, sottoscritta dalla cliente, del seguente tenore: «ho/abbiamo preso atto che a Vostro avviso l’ordine non è adeguato alle indicazioni da me/noi forniteVi sulla mia/nostra situazione finanziaria e sugli obbiettivi perseguiti e tuttavia Vi autorizzo/iamo ad eseguirlo». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Inadeguatezza dell'operazione – Informazione resa in termini generici o ipotetici – Specifico riferimento ai singoli strumenti finanziari – Necessità.
Non assolve all'onere imposto all'intermediario dall'articolo 29 del reg. Consob 11522 del 1998 l'informazione relativa alla inadeguatezza dell'operazione espressa in termini generici o meramente ipotetici che non fornisca specifiche indicazioni in ordine ai singoli strumenti finanziari oggetto di negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Offering circulars – Clientela retail.
In presenza di un offering circular che definisca le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina come “adatte ad investitori speculativi in grado di valutare e sostenere rischi speciali” sono inadeguate le operazioni di investimento effettuate dalla clientela retail, risultando irrilevante il pregresso acquisto di titoli ad alto rischio emessi da altri paesi emergenti. (pf) (riproduzione riservata)
Appello Torino 13 ottobre 2010
Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Forma scritta.
La dichiarazione con la quale gli investitori dichiarino “in base ai nostri obiettivi di investimento e alle risorse finanziarie a nostra disposizione riteniamo tali investimenti pienamente adeguati” non dimostra l’adempimento della banca al dovere di astenersi dal dare esecuzione ad operazioni non adeguate e di aver quindi sconsigliato l’operazione al cliente. La non adeguatezza delle operazioni di investimento deve essere segnalata per iscritto con l’indicazione specifica delle ragioni per le quali l’operazione non è ritenuta adeguata. (pf) (riproduzione riservata)
Appello Torino 13 ottobre 2010
Intermediazione finanziaria - Investitore munito di discreta conoscenza in materia di investimenti - Operazione inadeguata - Omessa indicazione specifica delle ragioni dell'inadeguatezza - Inadempienza dell'intermediario - Non sussiste.
Qualora il cliente, mediante il compimento di frequenti operazioni sui mercati finanziari dia prova di avere una discreta conoscenza in materia di investimenti, non può ritenersi inadempiente ai propri obblighi informativi l'intermediario che segnali come inadeguata un'operazione senza, però, indicare le specifiche ragioni di tale inadeguatezza (fattispecie in tema di obbligazioni argentine acquistate da investitore non classificabile quale operatore qualificato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Bologna 06 ottobre 2010
Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Titolo a basso rischio basso rendimento fino al 15 dicembre 2008 - Composizione del portafoglio con titoli di Stato, fondi comuni e titoli azionari - Adeguatezza.
L'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, strumento finanziario che - sino al 15 settembre 2008 - i dati a disposizione delle banche permettevano di considerare come titolo a basso rischio e a basso rendimento, deve essere valutato come adeguato ad un portafoglio diversificato contenente titoli di stato, quote di fondi comuni e titoli azionari. (Claudio Trenti e Claudio Maradei) (riproduzione riservata)
Tribunale Savona 18 maggio 2010
Operatore qualificato – Dichiarazione del legale rappresentante ex art. 31 reg. Consob 11522/1998 – Onere dell’intermediario di valutare con diligenza le informazioni in suo possesso e l’operatività del cliente – Sussistenza – Valutazione dell’adeguatezza dell’operazione – Necessità. (05/05/2010)
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di società ai sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522 del 1998, in ordine alla competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari non esonera l’intermediario diligente dal tenere in debito conto le informazioni in suo possesso e dal verificare in concreto l’adeguatezza delle operazioni poste in essere dal cliente, dovendo sempre confrontarsi tale adeguatezza con la concreta operatività del cliente stesso. (Nel caso di specie, la società ha dimostrato di non avere in realtà competenza ed esperienza tale da potersi definire operatore qualificato e che tale condizione era a conoscenza dell’intermediario che l’avrebbe potuta ricavare dalla documentazione in suo possesso). (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Udine 13 aprile 2010
Negoziazione al grey market – Compravendita di cosa futura – Validità – Sussistenza.
Adeguatezza dell’informazione – Consapevolezza dell’investitore – Necessità – Informazione generica sull’inadeguatezza dell’operazione – Contraddittorietà. (15/06/2010)
Il fatto che la negoziazione di obbligazioni sia avvenuta prima che il titolo acquistato sia stato pagato all’emittente (cd. grey market) non rende invalida l’operazione, trattandosi di compravendita di cosa futura di per sé lecita. (fb) (riproduzione riservata)
Il rischio derivante da una operazione finanziaria può essere addossato all’investitore solo nel caso in cui questi ne abbia compreso la portata e sia stato quindi adeguatamente informato. In proposito, va tenuto presente che non è sufficiente l’avvertenza che si limiti fare generico riferimento all’inadeguatezza dell’operazione rispetto alle informazioni fornite, specialmente qualora emerga in modo evidente che l’investitore non ha fornito informazione alcuna e la pregressa operatività attesti la mancata conoscenza degli strumenti oggetto dell’operazione contestata. (fb) (riproduzione riservata)
Profilo di rischio – Indicazione di livello medio – Intenti speculativi – Esclusione – Accettazione del rischio di perdita dell’investimento – Esclusione. (06/05/2010)
L’indicazione, nell’ambito del profilo di rischio, di una “media” propensione al rischio non è assolutamente indicativa di intenti fortemente speculativi né può essere interpretata come accettazione del rischio di perdita dell’investimento. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Pisa 17 novembre 2009
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Brothers – Valutazione di rating – Rilevanza – Inesistenza di valutazioni negative relativi al titolo – Inadeguatezza dell’operazione – Esclusione.
Il mantenimento da parte delle agenzie di rating di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanziario e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default. Il rating sopra indicato, unitamente al tasso di interesse pagato dall’emittente, di poco superiore a quello dei titoli di stato italiani, consentono di ritenere che la tipologia delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers fosse compatibile con un portafoglio caratterizzato dalla presenza di altri titoli obbligazionari classificati in analoga categoria di rischio. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Venezia 05 novembre 2009
Intermediazione finanziaria – Disinvestimento e reinvestimento – Natura speculativa dell’operazione – Sussistenza.
Costituisce investimento non conservativo, ma apprezzabilmente speculativo, l'acquisto di obbligazioni della Provincia di Buenos Aires effettuato con il ricavato del disinvestimento in obbligazioni Argentina già in portafoglio dell'investitore, dato il livello di rischio di entrambi gli strumenti finanziari al momento dell'operazione. (dm)
Tribunale Milano 28 settembre 2009
Intermediazione finanziaria – Alta propensione al rischio del cliente – Inadeguatezza dell’operazione – Obblighi informativi – Sussistenza.
Il fatto che il cliente abbia dichiarato di possedere un’alta propensione al rischio non esonera la banca dal dare l’avvertimento di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98 relativo alla inadeguatezza dell’operazione, posto che l’esenzione dagli obblighi informativi ricorre solo nei riguardi degli operatori qualificati. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Ancona 08 luglio 2009
Intermediazione finanziaria – Informazioni relative alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato ed all’adeguatezza dell’operazione – Necessità – Conoscenze in possesso dell’investitore – Pregressa operatività – Irrilevanza.
L’intermediario deve informare l’investitore delle caratteristiche del singolo strumento finanziario, del rischio ad esso connesso e dell’adeguatezza dell’operazione e ciò a prescindere dalle effettive conoscenze in possesso dell’investitore e da quanto avvenuto in occasione di precedenti operazioni. (fb)
Tribunale Mantova 31 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Contratto di acquisto di obbligazioni Argentina – Avviso al cliente della inadeguatezza dell’operazione finanziaria ex art. 29 del regolamento CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 – Clausola di stile – Esclusione.
Non può ritenersi clausola di stile la sottoscrizione da parte dell’investitore di dicitura, connotata da netta evidenziazione grafica, contenente l’avviso della banca secondo cui l’ordine di acquisto di strumento finanziario (nel caso di specie obbligazioni argentine) non era adeguato alle indicazioni fornite dal cliente sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi perseguiti. (mb) (riproduzione riservata)
Tribunale Pescara 19 febbraio 2009
Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Divieto legale di agire – Situazione di pericolo – Indagine sul nesso di causalità – Irrilevanza.
L’accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell’investitore in ordine all’incidenza dell’omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull’ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l’illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che infatti unicamente rileva è che l’intermediario ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta. (fb)
Tribunale Milano 18 febbraio 2009
Banche – Intermediazione finanziaria – Operazione non adeguata – Ragioni non adeguatezza.
L’intermediario è tenuto a comunicare per iscritto al cliente la non adeguatezza delle operazioni di investimento e le ragioni per cui non è opportuno procedere alla loro esecuzione. (pf)
Cassazione civile 17 febbraio 2009
Adeguatezza dell’operazione – Valutazione – Pregressa sporadica operatività in titolo di maggior rischio – Irrilevanza – Mutamento della strategia di investimento e del coefficiente di rischio del portafoglio – Rilevanza.
Nella valutazione della adeguatezza dell’operazione, non rileva tanto il fatto che l’investitore abbia in precedenza effettuato sporadiche operazioni in titoli azionari, quanto il tipo di investimenti che lo stesso era solito effettuare e la valutazione se l’acquisto di un titolo particolarmente rischioso (nella specie obbligazioni Cirio) si configuri come una vera e propria svolta nella strategia personale di investimento e conversione di un portafoglio sicuro in uno ad altissimo rischio. (fb)
Appello Torino 27 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Aggiornamento del profilo di rischio del cliente – Mutamento della normativa - Necessità.
La valutazione di adeguatezza di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98 presuppone che l’intermediario abbia a disposizione informazioni aggiornate sul profilo di rischio del cliente ed ha, quindi, l’obbligo, in presenza di nuovi acquisti, di aggiornare le informazioni, tanto più nel caso in cui la normativa di settore sia nel frattempo cambiata. (fb)
Tribunale Torino 20 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Obbligo di fornire informazioni adeguate sui rischi della specifica operazione – Documento sui rischi generali di investimento prescritto da normativa non più in vigore al momento della negoziazione – Conseguenze.
La necessità di fornire “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio”, prescritta dell’art. 28 reg. Consob 11522/98, assume particolare rilievo nei casi in cui l’unico documento sui rischi generali degli investimenti consegnato all’investitore sia quello previsto dalla normativa in vigore all’epoca della conclusione del contratto quadro e non quello previsto da quella, nel frattempo mutata, vigente al momento dell’ordine di negoziazione. (fb)
Tribunale Torino 20 novembre 2008
Intermediazione finanziaria –Correlazione tra rischio e redditività dell’investimento – Consapevolezza dell’investitore – Fattispecie.
La correlazione fra rischio e redditività dell’investimento in strumenti finanziari è un elemento di valutazione utile al fine di valutare la concreta consapevolezza dell’investitore del reale livello di rischio relativo allo strumento negoziato (Nel caso di specie, l’elemento in questione è stato ritenuto rilevante in considerazione del fatto che l’investitore era un avvocato che aveva una esperienza per avere in precedenza effettuato operazioni in titoli azionari.) (ns)
Tribunale Firenze 08 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Oggetto del contratto di negoziazione – Attività informativa circa l’inadeguatezza dell’operazione – Obbligo di consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto – Sussistenza – Avvertimento dell’aggravamento del rischio - Necessità.
Qualora il contratto di negoziazione e trasmissione ordini preveda che l’intermediario sia tenuto alla prestazione di un’attività informativa circa l’adeguatezza dell’operazione, l’impegno assunto dall’intermediario è di vera e propria consulenza per tutto lo svolgimento del rapporto e quindi anche nel periodo successivo all’acquisto dei titoli, con conseguente obbligo di avvertire il cliente dell’aggravamento del rischio (nella specie obbligazioni argentine). (fb)
Tribunale Oristano 23 agosto 2008
Borsa - Servizi di investimento mobiliare - Obblighi della banca - Informazione adeguata alla situazione finanziaria del cliente - Necessità - Operazioni non adeguate - Ordine scritto - Necessità - Precedente acquisto di altri titoli a rischio - Rilevanza - Esclusione.
In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata (nella specie, avente ad oggetto obbligazioni Mexico 10%), può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. All'operatività di detta regola - applicabile anche quando il servizio fornito dall'intermediario consista nell'esecuzione di ordini - non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio (nella specie, obbligazioni Telecom Argentina), perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. (Fonte: CED – Suprema Corte di Cassazione)
Cassazione civile 25 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Avvertimento dell’intermediario – Contenuto – Specificità – Richiamo alle categoria di inadeguatezza - Necessità.
L’avvertimento all’investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti eccessivamente generico in quanto non richiama espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa vigente non è tale da porre il cliente in grado di comprendere l’effettiva portata dell’operazione posta in essere e la sua inadeguatezza rispetto al proprio profilo di rischio. (fb)
Tribunale Livorno 20 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Diligenza professionale dell’intermediario - Adeguatezza dell’operazione – Contenuto del giudizio – Criteri.
In tema di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, il carattere professionale dell’attività esercitata dall’intermediario determina uno standard qualificato di diligenza il cui assolvimento non può riconoscersi per il solo fatto che risulti barrata un’apposita voce contenuta nella modulistica. L’intermediario ha il dovere di esaminare con attenzione l’operazione richiesta, ponderandone i rischi e di valutarne la compatibilità con i profili soggettivi del richiedente. L’intermediario deve compiere attività di indagine, previsione e giudizio, mediante valutazione comparativa delle caratteristiche intrinseche del titolo con l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la capacità patrimoniale e finanziaria e la propensione al rischio del richiedente: solo in tal modo è possibile infatti valutare compiutamente l’adeguatezza dell’operazione, secondo la terminologia utilizzata dall’art. 29 del reg. Consob n. 11522/98. (fb)
Tribunale Forlì 10 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Valutazione discrezionale circa il contenuto degli obblighi informativi – Obbligo dell’intermediario di calibrare tali obblighi in base alla particolarità del rapporto – Sussistenza.
Il concetto di adeguatezza delle informazioni consente valutazioni discrezionali circa il contenuto degli obblighi informativi: l’informazione deve essere elastica, ritagliata sul profilo e sui desideri del cliente, calibrata rispetto alle particolarità del rapporto. Alla luce di questo criterio debbono essere valutate le clausole di stile sovente riportate nei moduli sottoscritti dal cliente al quale deve comunque essere sempre fornita una dettagliata informazione sullo strumento oggetto di negoziazione. (fb)
Tribunale Rovigo 23 aprile 2008
Intermediazione finanziaria – Esecuzione di operazione inadeguata – Necessaria autorizzazione scritta del cliente – Violazione – Inadempimento contrattuale – Risarcimento del danno.
L’intermediario può procedere all’esecuzione di una operazione inadeguata solo in presenza di esplicita autorizzazione del cliente e la violazione di tale norma comportamentale importa responsabilità contrattuale per inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno.
Tribunale Padova 17 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Elementi esistenti alla data dell’ordine – Acquisti successivi – Irrilevanza.
La valutazione dell’adeguatezza dell’operazione deve fondarsi sugli elementi esistenti alla data dell’ordine, non potendo a tal fine avere rilievo gli acquisti effettuati successivamente. (fb)
Tribunale Napoli 05 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Operazioni compiute in tempi diversi – Variazione del profilo di rischio – Valutazione – Necessità.
In ordine alle dimensioni dell’operazione, va affermato il principio per il quale ove vengano impugnate una pluralità di operazioni compiute in un certo arco di tempo, la percentuale di titoli speculativi da considerarsi come base per stabilire l’adeguatezza di ogni successiva operazione non coincide necessariamente con quella esistente precedentemente al primo acquisto ma può variare ed aggiornarsi in relazione alle caratteristiche dei successivi acquisti dell’investitore, il quale può cambiare il suo profilo di rischio nel corso del rapporto di investimento.
Tribunale Venezia 28 febbraio 2008
Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell’operazione – Avvertenza con specifica sottoscrizione sull’ordine – Idoneità.
In caso di operazione inadeguata, deve ritenersi idonea, ai fini di quanto prescritto dall’art. 29 reg. Consob n. 11522, l’avvertenza costituita dalla dicitura “non adeguata per tipologia” specificamente sottoscritta dall’investitore sull’ordine di acquisto.
Tribunale Foggia 13 novembre 2007
Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Avvertenza - Requisiti di forma – Violazione – Nullità del singolo contratto di negoziazione – Sussistenza.
Ha natura imperativa la norma di cui all’art. 29 del reg. Consob 11522/98 che prescrive la forma scritta per l’avvertenza relativa all’operazione inadeguata e tale requisito di forma costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie negoziale in quanto attiene alla struttura o al contenuto del singolo contratto di negoziazione con la conseguenza che la sua violazione importa nullità del contratto stesso.
Tribunale Venezia 22 ottobre 2007
Mancata indicazione ragioni non adeguatezza – conflitto di interessi - violazione.
La mancata indicazione delle ragioni di non adeguatezza dell’operazione e della portata e dell’estensione del conflitto di interessi comportano un’informazione incompleta ed integrano una violazione degli artt. 28 e 29, 3° co. Reg. Consob.
Appello Torino 19 ottobre 2007
Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni Cirio ed Argentina - Inadeguatezza dell'operazione per dimensioni - Pregressa operatività in obbligazioni per ingenti importi - Insussistenza.
La banca che abbia avvertito i clienti della inadeguatezza dell'operazione di acquisto di obbligazioni a carattere speculativo (Cirio ed Argentina) in relazione alla loro situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, propensione al rischio ed obiettivi di investimento non è tenuta ad avvertire i medesimi clienti della inadeguatezza "per dimensioni" qualora gli stessi abbiano in passato investito in obbligazioni per oltre 900 milioni di lire e chiesto informazioni per accedere alla stipula di contratti di "swap domestico".
Tribunale Savona 11 luglio 2007
Doveri informativi dell’intermediario –Violazione – Soggetto con propensione al rischio medio-alta – Risoluzione per inadempimento – Gravità – Nesso di causalità - Esclusione.
Qualora l’investitore abbia dichiarato di possedere una propensione al rischio medio-alta, una discreta esperienza in strumenti finanziari ed un patrimonio di significativa consistenza, è possibile che le inadempienze dell’intermediario in ordine alla carente informazione sulle caratteristiche del titolo e sulla sua denominazione non siano di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto e che non risulti quindi provato il nesso di causalità tra omessa informazione e la conclusione del medesimo.
Tribunale Torre Annunziata 27 giugno 2007
Contratti in genere – Intermediazione finanziaria – Propensione al rischio - Rifiuto di fornire informazioni – Adeguatezza dell’ordine – Verifica in concreto – Necessità
L’assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l’investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile nel cliente.
Tribunale Vicenza 15 giugno 2007
Intermediazione finanziaria – Esperienza dell’investitore – Elevato rendimento di titoli obbligazionari – Rischio direttamente correlato – Informazione del documento generale sui rischi di investimento.
Investitori soliti ad operare in prodotti speculativi ad alto rischio quali obbligazioni emesse da paesi emergenti al fine evidente di conseguire rendimenti più elevati di quelli associati ai titoli di stato italiani, non possono con tutta probabilità ignorare il dato di comune esperienza, evidenziato dal documento generale sui rischi di investimento, che a rendimenti progressivamente più elevati si accompagna un maggior rischio.
Tribunale Ancona 02 marzo 2007
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Informazioni sulla natura dell’operazione – Prova testimoniale e documentale – Profilo di rischio – Reiezione della domanda.
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Tribunale Busto Arsizio 13 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni sulla propria propensione al rischio e situazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di valutazione ed eventuale disincentivazione dell’investimento – Sussistenza.
L’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno, né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione del contratto quadro, come previsto dall’art. 28, reg. CONSOB n. 11522/98. A tale proposito, va ricordato che la CONSOB, pur avendo sottolineato che il regolamento non impone alcuna specifica modalità di assolvimento dell’obbligo, con comunicazione n. 30396 del 21 aprile 2000, ha raccomandato agli intermediari di “non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell’investitore di fornire le informazioni richieste”.
Tribunale Milano 10 gennaio 2007
Intermediazione finanziaria – Doveri di informazione e adeguatezza dell’operazione – Negoziazione di obbligazioni argentine in prossimità del default -Rilevanza della personalità e del profilo culturale dell’investitore – Dichiarazioni di consapevolezza sul rischio – Irrilevanza.
Eventuali sottoscrizioni circa presunte consapevolezze della rischiosità dell’investimento o il diniego di fornire informazioni sul proprio profilo di rischio non possono ritenersi significativi qualora la personalità ed il livello culturale del soggetto sia manifestamente incompatibile con il tipo di investimento (nella specie obbligazioni argentine acquistate in prossimità del default).
Tribunale Prato 18 dicembre 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Dicitura apposta sull’ordine di acquisto – Genericità dell’informazione – Ammissione di inadeguatezza dell’operazione.
La dicitura “operazione inadeguata” apposta dalla banca sull’ordine di acquisto se da un lato non è idonea, per la sua genericità, a provare l’osservanza degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario ai sensi dell’art. 29, comma 3° Reg. Consob, dall’altro lato costituisce pur sempre un’ammissione da parte della banca dell’inadeguatezza dell’operazione in questione.
Tribunale Genova 03 novembre 2006
Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Informazione scritta sulla natura rischiosa dell’investimento – Responsabilità dell’intermediario – Esclusione.
Non è censurabile il comportamento dell’intermediario che dia corso all’ordine di acquisto di un titolo di natura speculativa qualora il cliente si sia rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sia stato debitamente informato per iscritto dell’inadeguatezza dell’operazione e del fatto che il prodotto negoziato non offre alcuna garanzia di mantenere invariato il valore dell’investimento.
Tribunale Trani 28 settembre 2006
Intermediazione finanziaria – Profilo di rischio – Valutazione – Acquisti in precedenza effettuati in titoli rischiosi – Indice di propensione al rischio – Esclusione.
L’acquisto da parte dell’investitore di titoli speculativi non è di per sé solo indicativo di esperienza in materia finanziaria e di investimento nonchè della capacità di valutare i rischi specifici delle singole operazioni intraprese soprattutto ove l’attività lavorativa dell’investitore medesimo sia del tutto avulsa dal settore finanziario e borsistico e tra gli acquisti in precedenza effettuati vi siano anche titoli sicuramente affidabili emessi dallo stato italiano e da istituti di credito.
Tribunale Vigevano 07 agosto 2006
Adeguatezza dell’operazione – Acquisto mediante conto cointestato – Profilo di rischio del cointestatario.
Deve considerarsi adeguata l’operazione di acquisto di titoli particolarmente rischiosi operato su conto cointestato qualora anche il cointestatario che non ha materialmente impartito l’ordine di negoziazione sia aduso ad operazioni speculative finalizzate al perseguimento di un profitto maggiore rispetto a quello conseguibile attraverso l’acquisto di titoli di stato.
Tribunale Trani 20 luglio 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio – Informazioni raccolte in epoca precedente – Valenza per tutte le successive operazioni – Esclusione.
Le informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare i loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che la propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o differibili nel tempo.
Tribunale Trani 30 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Cirio – Media propensione al rischio - Adeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
L’operazione di acquisto di obbligazioni Cirio Fin può ritenersi adeguata per un investitore che abbia dichiarato una esperienza in prodotti finanziari ed una propensione al rischio di livello medio, specialmente ove il conto dello stesso risulti movimentato per importi di un certo rilievo e nei contatti con l’intermediario abbia manifestato l’intenzione di ottenere una costante rivalutazione del patrimonio nonché l’aspirazione ad un rendimento dell’11/12%.
Tribunale Padova 17 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni - Utilizzo di ogni altra informazione disponibile – Necessità.
Nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario, etc.
Tribunale Catania 05 maggio 2006
Intermediazione finanziaria – Operazioni con determinato coefficiente di rischio – Dovere specifico di informazione – Sussistenza.
Le operazioni che presentino un rischio superiore a quello dell’investitore con profilo conservativo devono essere sempre evidenziate e ciò anche quando vengano eseguite da investitori con adeguato profilo di rischio.
Tribunale Milano 26 aprile 2006
Informazione dell’intermediario sullo specifico strumento finanziario oggetto di investimento – Adeguatezza dell’operazione - Informazione successiva – Irrilevanza.
La ratio della norma che impone all’intermediario di informarsi sulla situazione finanziaria del cliente, sui suoi obiettivi di investimento e sulla sua propensione al rischio è quella di consentire allo stesso intermediario di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento. Da ciò consegue che l’acquisizione delle informazioni in un momento successivo all’esecuzione dell’ordine di acquisto diventa del tutto inutile ed irrilevante ad escludere l’eventuale inadempimento dell’intermediario.
Tribunale Foggia 21 aprile 2006
Intermediazione finanziaria – Acquisto di titoli speculativi - Adeguatezza dell’operazione – Avvertenza scritta e verbale dell’intermediario – Composizione del portafoglio.
Non possono ritenersi violati i doveri informativi dell’intermediario nell’ipotesi di acquisto di obbligazioni ad alto rischio da parte di investitori che abbiano dichiarato una propensione al rischio media e che siano stati debitamente avvertiti per iscritto e verbalmente dell’inadeguatezza dell’operazione; ciò vale a maggior ragione ove l’investimento contestato costituisca una quota inferiore ad un quarto dell’intero portafoglio e, alla luce dei citati elementi, la scelta appaia compatibile con quella di differenziare gli investimenti con una quota di titoli speculativi idonei a compensare il rischio dell’investimento con la prospettiva di una maggiore redditività.
Tribunale Mantova 11 aprile 2006
Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Conseguenze – Valutazione della adeguatezza dell’operazione – Conseguenze.
Il rifiuto del cliente a fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione piuttosto che incoraggiato dal funzionario della Banca, non vale, come noto, ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione. Da tale rifiuto si deve desumere “una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività” ciò in quanto dalla interpretazione della disciplina regolamentare citata “non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente” (così Trib. Monza 16.12.2004 e Trib. Mantova 01.12.2004).
Tribunale Milano 20 marzo 2006
Intermediazione finanziaria – Informazione circa l’adeguatezza dell’operazione – Specificità – Necessità – Mera compilazione del modulo di propensione al rischio – Insufficienza.
La valutazione circa l’adeguatezza dell’operazione, proprio in considerazione della maggiore rischiosità del prodotto richiesto o presentato, costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all’art. 28, II comma reg. CONSOB e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente. Ne deriva che l’obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall’investimento non viene meno né è attenuato nell’ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza. Nè tale obbligo è attenuato dalla mera apposizione di una crocetta relativa alle conoscenze personali in ambito finanziario e con espressione così sintetica degli obiettivi di investimento, espressione del tutto disancorata dalla valutazione dell’operazione in concreto effettuata. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto la violazione dei doveri informativi nel rapporto con un investitore che aveva indicato con la crocetta una propensione al rischio medio-alta.)
Tribunale Milano 15 marzo 2006
Intermediazione finanziaria – Collocamento o sollecitazione solo a favore di operatori specializzati – Offerta a clientela retail – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Qualora determinati prodotti finanziari non possano, in sede di collocamento o sollecitazione, essere offerti alla clientela retail è opportuno che gli stessi non vengano proposti a soggetti non esperti ma solo ad operatori specializzati in grado di valutarne appieno le caratteristiche ed i rischi.
Tribunale Torino 09 febbraio 2006
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Conoscenza da parte dell’intermediario del rischio emittente.
Deve ritenersi inadeguata l’operazione di acquisto di obbligazioni argentine che impegnino tutte le risorse dell’investitore nonostante la banca all’epoca dell’operazione fosse già a conoscenza del rischio solvibilità connesso all’emittente del titolo in quanto proprietaria di una delle tre banche più importanti della Repubblica Argentina.
Tribunale Milano 08 febbraio 2006
Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell’operazione – Suitability rule – Violazione – Sussistenza.
La presenza sul contratto di acquisto dei titoli della dicitura “operazione inadeguata per dimensione” costituisce una vera e propria confessione stragiudiziale sulla inadeguatezza (oggettiva) della operazione, quanto meno sotto il profilo della “dimensione”. Qualora, poi, l’intermediario affermi che tale l’informazione non sia aggiornata e non corrisponda alla reale valutazione del titolo, si deve ritenere che non si sia puntualmente adempiuto al dovere di consentire al cliente di valutare se l’operazione sia compatibile con le sue capacità economiche.
Tribunale Trani 31 gennaio 2006
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità e inadempimento – Obbligazioni Cirio e Argentina - Profilo di rischio - Adeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
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Tribunale Novara 10 gennaio 2006
Intermediazione finanziaria – Specifica diligenza richiesta – Riferimento al caso concreto – Necessità.
Il richiamo contenuto nell’art. 23 del T.U.I.F. alla “specifica diligenza richiesta” comporta un necessario riferimento al caso concreto non potendosi individuare un comportamento standard sempre e comunque uguale. I criteri di adeguatezza e correttezza enunciati dall’art. 21 sono volutamente ampi ed a carattere generale che, come tali, non possono che sostanziarsi, volta per volta, in base alle caratteristiche del risparmiatore e del regolamento negoziale prescelto (intermediazione mobiliare, gestione patrimoniale ecc.)
Tribunale Modena 14 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Italtractor - Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Sussistenza.
Si deve ritenere che l’intermediario abbia violato i propri obblighi informativi anche sotto il profilo di essere stato egli stesso adeguatamente informato sulla natura e tipologia dei prodotti negoziati (know your merchandise rule), qualora, sulla base di una propria valutazione, proponga all’investitore l’acquisto di obbligazioni prive di rating emesse da società estera non quotata alla borsa italiana e come tale non soggetta ai penetranti controlli delle società quotate.
Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria – Know your customer rule – Operazione suggerita dal cliente – Irrilevanza.
L’obbligo di informare il cliente della inadeguatezza dell’operazione al suo profilo di rischio, richiede preliminarmente e necessariamente la raccolta dal medesimo di tutte le informazioni utili per procedere a tale valutazione, sicchè, ove l’intermediario ometta tali comportamenti, assume scarso rilevo la circostanza se l’operazione sia stata suggerita dal cliente o proposta dall’intermediario.
Tribunale Brindisi 04 ottobre 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Obbligo di informazione – Sussistenza.
La circostanza che una determinata operazione in strumenti finanziari si riveli adeguata al profilo di rischio dell’investitore non esime l’intermediario dal fornire al cliente tutte le informazioni necessarie per consentire allo stesso di effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento.
Tribunale Alba 04 luglio 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Propensione al rischio – Valutazione – Modalità.
Le caratteristiche di idoneità soggettiva dell’operazione al profilo dell’investitore non professionale prescindono dal tipo di attività o dal grado di istruzione dello stesso. Tali caratteristiche devono pertanto essere valutate in concreto avendo riguardo principalmente alla propensione al rischio manifestata in precedenza ed alle modalità di approccio all’investimento.
Tribunale Alba 04 luglio 2005
Intermediazione finanziaria – Valutazione del profilo di rischio – Comportamento dell’investitore successivo – Attivazione di servizio di trading on line – Irrilevanza.
Deve ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione della propensione al rischio, il comportamento dell’investitore successivo alla negoziazione dei titoli oggetto di contestazione. (Nella specie è stato ritenuto irrilevante il fatto che gli investitori, la cui bassa propensione al rischio è stata accertata con riferimento alla composizione del portafoglio nel periodo precedente l’acquisto di obbligazioni Cirio, abbiano successivamente attivato un servizio di trading on line)
Tribunale Rimini 11 maggio 2005
Negoziazione di obbligazioni Cirio – Inadeguatezza dell’investimento – Avvertenza mediante dicitura stampata sull’ordine – Adeguatezza – Clausola di stile – Esclusione.
Qualora l’ordine impartito dal cliente riporti in maniera evidente la volontà di procedere all’acquisto del prodotto finanziario anche contro le indicazioni della banca, tale ordine non solo ha una efficacia deterrente e comunque responsabilizzante, ma serve a lasciare una inequivoca traccia di una avvertenza che altrimenti si presterebbe alle tante incertezze insite nella ricostruzione testimoniale degli accadimenti. (Nella specie, si è ritenuto che la banca avesse informato il cliente della inadeguatezza dell’operazione in base alla dicitura a stampa presente sull’ordine “Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l’operazione. Operazione non allineata alla linea di inv. concordata”).
Tribunale Venezia 05 maggio 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Doveri degli intermediari – Execution only – Insussistenza.
La sola ipotesi in cui l’intermediario non è tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione è quella in cui il servizio prestato si limita alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell’investitore, senza che sia fornita dall’intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare (c.d. execution olny). Nel caso in cui, invece, il servizio prestato consegua ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale, l’intermediario svolge un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell’investitore e, pertanto, sussiste a carico del primo l’obbligo di valutazione.
Tribunale Genova 22 aprile 2005
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Obbligazioni prive di rating – Solvibilità dell’emittente – Rilevanza.
Va ravvisata la violazione degli artt. 21 lett. a) e b) del d. lgs. 24-2-1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 nel caso di cessione a risparmiatori non esperti di titoli obbligazionari privi di rating in mancanza di prova che essi siano stati adeguatamente informati del rischio dell’operazione, costituendo il grado di solvibilità del debitore dato essenziale onde poter effettuare una scelta consapevole di investimento.
Tribunale Mantova 05 aprile 2005
Intermediazione finanziaria – Inadeguatezza dell’operazione – Dovere di astensione – Documento relativo al profilo di rischio – Insufficienza.
L'acquisizione delle notizie previste dall'art. 28 lett. a) non è decisiva per stabilire se l'intermediario debba o meno astenersi dall’effettuare un’operazione inadeguata. La Consob, con comunicazione n. DI/30396 del 21.4.2000, ha precisato che: "...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso la valutazione andrà condotta in ossequio dei principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es. età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato...)".
Tribunale Genova 15 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Obbligo di astensione – Execution only – Insussistenza.
La sola ipotesi in cui gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire non si applicano è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (ed. execution only).
Tribunale Genova 15 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Informazione – Contenti – Specificità – Necessità.
L’informazione dell’inadeguatezza dell’operazione non può essere generica, dovendo riportare le specifiche ragioni dell’inadeguatezza in rapporto alle caratteristiche dell’investitore per cui non può a tal fine ritenersi sufficiente un generico avviso di inadeguatezza dell’operazione stampato sul modulo dell’ordine.
Tribunale Genova 15 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Inadeguatezza dell’operazione – Obbligo di valutazione del livello di rischio – Contenuti.
L’obbligo dell’intermediario di astenersi dal dare esecuzione ad una operazione inadeguata senza aver previamente avvertito l’investitore e ottenuto dal medesimo l’espressa autorizzazione a darvi corso è funzionale alla realizzazione del miglior risultato possibile per il cliente, risultato che non deve essere inteso in modo assoluto ma, come specificato nell’art. 26 lett. f) del Regolamento, in relazione al livello di rischio prescelto per sé da ciascun investitore.
Tribunale Roma 11 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi - Inadeguatezza dell’operazione – Avvertimento mediante dicitura sull’ordine di acquisto – Investitore con elevata propensione al rischio - Idoneità.
Ove l’investitore sia stato avvertito, mediante informazione scritta sull’ordine di acquisto, dell’inadeguatezza dell’operazione, non è sostenibile la mancanza di autodeterminazione all’acquisto, specialmente qualora l’investitore sia un imprenditore ed abituale investitore con elevata propensione al rischio, desumibile dalla composizione del portafoglio e dall’operatività.
Tribunale Milano 09 marzo 2005
Informazione dovuta dall’intermediario finanziario – Adeguatezza dell’operazione – Informazione sul prodotto finanziario – Prevalenza.
La nozione di inadeguatezza dell’investimento costituisce una informazione di “rango superiore” ed assorbente rispetto al semplice obbligo informativo relativo al prodotto finanziario.
Tribunale Milano 09 marzo 2005
Intermediazione finanziaria – Profilo di rischio – Valutazione – Pregressa operatività in titoli di maggior rischio – Irrilevanza.
Il profilo a carattere conservativo ed a basso rischio dell’investitore risultante dalla compilazione della scheda informativa nonché dalla pregressa operatività in titoli del debito pubblico italiano con l’obiettivo –dichiarato- di costituire la provvista necessaria all’acquisto di una abitazione, non può ritenersi cambiato per il solo fatto che poco tempo prima dell’acquisto dei titoli dei quali lamenti l’eccessiva rischiosità e quindi l’inadeguatezza abbia negoziato, con esito favorevole, obbligazioni di un paese emergente connotati da un elevato grado di rischio.
Tribunale Palermo 17 gennaio 2005
Intermediazione finanziaria – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni - Conseguenze.
Dal rifiuto dell’investitore di fornire all’intermediario informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio non possano discendere conseguenze sfavorevoli all’investitore stesso, nel senso che dall'assenza di informazioni, l'intermediario autorizzato non può che desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obbiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività, con l'unica salvezza dell'eventualità che le informazioni in argomento non siano desumibili aliunde, dalle scelte di investimento ed, in generale, dal comportamento in precedenza tenuto dall'investitore nel rapporto con la Banca.
Tribunale Monza 16 dicembre 2004
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Obblighi dell’intermediario – Natura e contenuti.
L’intermediario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione anche ove (come nel caso di specie) i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 I co. lett a) del regolamento Consob n. 11522/98 dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso (ad esempio “età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato”: in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000 dettata in tema di trading on line): tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l’art. 29 del citato regolamento Consob che impone all’intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit., dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell’ordine d’acquisto a darvi (correttamente) esecuzione (la diversa regola contenuta nell’art. 19 co. V della direttiva europea 2004/39/CE del 21-4-2004 non può trovare applicazione al caso di specie sia ratione temporis sia perché le direttive non attuate -e purchè ricorrano gli altri requisiti- non hanno efficacia nei rapporti interprivati: cfr. Cass. 25-2-2004 n. 3762; Corte Giust. CE 29-5-2004 n. 194).
Tribunale Mantova 12 novembre 2004
Intermediazione finanziaria – Execution only – Obblighi di informazione.
La sola ipotesi in cui non si applicano gli obblighi di valutazione dell'adeguatezza e di correlata astensione dall'agire è quella in cui il servizio prestato si limiti alla mera esecuzione o trasmissione degli ordini dell'investitore, senza che sia fornita dall'intermediario alcuna indicazione circa le operazioni da effettuare e sempre che vi sia stata da parte dell'intermediario una preventiva individuazione scritta dei limiti quantitativi e delle tipologie di strumenti finanziari, di operazioni e di ordini entro i quali le operazioni sono considerate automaticamente adeguate (c.d. execution only). Se invece il servizio di negoziazione o quello di ricezione e trasmissione di ordini sono abbinati ad una consulenza anche solo illustrativa o strumentale, l'intermediario svolge comunque un ruolo attivo nel processo formativo della volontà dell'investitore e risorge perciò nella sua pienezza l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza e di conseguente astensione, pena, altrimenti, la violazione di una regola di diligenza prescritta dall'ordinamento.
Tribunale Roma 08 ottobre 2004
Intermediazione finanziaria – Obblighi di informazione – Natura – Contenuto.
L’intermediario ha l’obbligo di informare l’investitore con scarsa esperienza in strumenti finanziai e con bassa propensione al rischio qualora l’operazione sia inadeguata per la sua dimensione in rapporto al patrimonio del cliente ed abbia ad oggetto titoli altamente rischiosi.
Tribunale Mantova 18 marzo 2004
Inadeguatezza dell’operazione – Conferma scritta dell’ordine – Necessità.
La norme in materia di intermediazione mobiliare non vietano all’intermediario di dar corso ad una operazione inadeguata, ma si limitano ad imporre la più rigorosa formalità della conferma scritta dell’ordine.
Tribunale Mantova 18 marzo 2004