DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Violazione
Rimedi a dipoizione del cliente
- vizi della volontà -


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Intermediazione finanziaria – Circostanze che rivelano la mancata comprensione del contratto - Annullamento per errore.

Circostanze quali la sottoscrizione della documentazione “in bianco”, il fatto che l’operazione di sottoscrizione del piano 4you costituiva il primo investimento di parte attrice, la dimensione eccessiva dell’importo finanziato e della rata mensile pari a lire 3.300.000, da pagarsi in trent’anni, maggiorata di interessi, con un reddito mensile di livello impiegatizio, sono fattori che rivelano una notevole mancanza di consapevolezza da parte dell’investitore, il quale, se avesse compreso le informazioni dovute al momento della contrattazione e ne avesse compreso il significato, non avrebbe stipulato il contratto, il quale può pertanto essere annullato per errore sulla identità dello stesso ovvero su una qualità dell’oggetto della prestazione intesa come conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato. (fb) Tribunale Taranto 01 luglio 2008



Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni – Annullabilità del contratto per vizio del consenso – Incasso delle cedole – Tacita convalida del contratto annullabile – Sussistenza.

L’esecuzione del contratto di acquisto di obbligazioni, costituita dall’incasso delle cedole, rappresenta in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio eventualmente annullabile ex art. 1444 cod. civ. Tribunale Forlì 28 novembre 2007



Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Vizi della volontà – Errore essenziale – Sussistenza.

Si versa nell’ipotesi di errore essenziale riconoscibile allorchè la violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi induca gli investitori a porre in essere una operazione speculativa non voluta con rischio medio-alto di perdita del capitale. Tribunale Lanciano 30 aprile 2007



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Vizi della volontà – Errore essenziale – Sussistenza.

La violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi incide sulla libera determinazione dell’investitore ad una scelta consapevole  e da quindi luogo ad errore essenziale. Tribunale Ancona 12 aprile 2007



Intermediazione finanziaria – Piano finanziario My way – Errore essenziale sulla natura del contratto – Nullità.

Qualora l’investitore sia convito di sottoscrivere un piano di investimento (nella specie Myway) basato sull’accantonamento di una somma mensile, senza avere la consapevolezza di aver contratto un mutuo e che le somme da lui pagate mensilmente rappresentano la rata di rimborso dello stesso, si versa in ipotesi di errore essenziale e riconoscibile sull’intero contratto con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell’art. 1427 cod. civ. Tribunale Parma 06 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Prodotto finanziario My way – Errore essenziale dell’investitore sulla natura del contratto – Annullamento.

Si versa in ipotesi di errore essenziale riconoscibile sull’intero contratto qualora l’investitore presti il proprio consenso nel convincimento di sottoscrivere un piano di investimento basato sull’accantonamento di una somma mensile, senza avere la consapevolezza di aver contratto un mutuo e che le somme pagate mensilmente ne rappresentano in realtà la rata di rimborso. Tribunale Parma 06 dicembre 2006



Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni – Dovere dell’intermediario di conoscere la situazione dell’emittente – Errore essenziale dell’investitore – Sussistenza.

E’ ravvisabile la fattispecie dell’errore essenziale di cui all’art. 1429 c.c. nell’ipotesi di acquisto di obbligazioni di società delle quali l’intermediario finanziario avrebbe dovuto conoscere la preoccupante situazione finanziaria del tutto ignorata dall’investitore. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato l’annullamento del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV) Tribunale Napoli 07 novembre 2006



Intermediazione finanziaria – Annullamento di ordini per vizio del consenso – Presupposti – Onere della prova – Contenuti.

L’annullamento di ordini di negoziazione per vizio del consenso e, in particolare, per errore essenziale e riconoscibile dalla banca (che avrebbe dovuto informare l’investitore dei rischi dell’investimento) sull’oggetto ovvero sulla qualità essenziale dei titoli, presuppone la dimostrazione che, qualora avesse ricevuto adeguate informazioni al momento della contrattazione l’investitore non avrebbe certamente compiuto l’operazione. Ai fini dell’errore richiesto per l’annullamento del contratto è irrilevante il successivo andamento e peggioramento dei titoli. (Nel caso di specie, la domanda dell’investitore è stata respinta perchè i prodotti negoziati, al momento dell’acquisto, non potevano considerarsi totalmente inaffidabili e perché l’investitore era soggetto esperto con considerevole propensione al rischio). Tribunale Parma 17 novembre 2005



Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Parmalat - Acquisto di prodotto diverso da quello indicato nell’ordine – Inadempimento – Sussistenza.

Nell’ipotesi in cui l’intermediario proceda all’acquisto di un titolo diverso da quello oggetto dell’ordine impartito dall’investitore, si versa in ipotesi di inadempimento del contratto e non di vizio della volontà. Tribunale Milano 09 novembre 2005



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario – Conseguenze – Annullamento e risoluzione del contratto.

La sanzione prevista dall’ordinamento giuridico per i vizi della volontà è l'annullabilità del contratto, piuttosto che la nullità. Pertanto, proprio in ossequio a tale principio, che non può essere disatteso se non in presenza di esplicite deroghe, unitamente al fatto che il d. lgs. n. 58/98, prevede una nullità rilevabile solo dall’investitore, conducono a ritenere che il difetto di informazione non comporti nullità del contratto, ma annullamento o risoluzione dello stesso. Tribunale Pinerolo 14 ottobre 2005



Violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario – Comportamento reticente ed omissione di informazioni rilevanti – Dolo – Sussistenza.

Sebbene sia opinione maggioritaria in giurisprudenza che il mero silenzio non comporti di per sé annullamento del contratto, è altrettanto consolidato l'indirizzo che ritiene integrato il dolo omissivo ove in capo al contraente «reticente» vi sia un obbligo legislativamente stabilito di fornire determinate informazioni; inoltre, essendo la Banca un soggetto altamente qualificato, tale obbligo dovrà essere adempiuto con la diligenza prevista dal II° comma dell'art. 1176 c.c. Ove pertanto il comportamento della Banca abbia assunto le connotazioni del dolo, sia per avere fornito informazioni inesatte, sia per avere taciuto informazioni che se fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela, il contratto dovrà essere annullato per vizio del consenso. Tribunale Pinerolo 14 ottobre 2005




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