DOVERI INFORMATIVI DELL'INTERMEDIARIO
Violazione
Rimedi a dipoizione del cliente
- quantificazione del danno -
indice
Intermediazione finanziaria – Servizi di investimento – Violazioni dell’intermediario – Misura del risarcimento.
Per l’ipotesi di obbligazione andata in default, la misura del risarcimento va commisurata alla perdita dell’investimento ed alla conseguente impossibilità di investire: le voci di danno sono rappresentate dal capitale perduto (danno emergente) e dalla mancata ricezione dei frutti percepibili dall’investimento (lucro cessante). Il danno emergente è pari all’importo impiegato per l’acquisto dell’obbligazione, espresso in valori monetari correnti trattandosi di debito di valore. Per l’attualizzazione del capitale occorre procedere alla sua rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a far data dalla conclusione del contratto (se è posto in essere l’illecito da mancata informazione). Quanto al lucro cessante, esso va provato dal creditore ma il giudice può ricorrere a criteri presuntivi ed equitativi. Se il cliente ha un obiettivo di investimento improntato al risultato difensivo del potere di acquisto del capitale, l’ammontare può essere calcolato in misura pari al rendimento annuo della somma investita e non rivalutata ricorrendosi all’interesse medio ponderato annuale riconosciuto sui BOT di durata non superiore a 12 mesi. (Leopoldo Ghigliotti) (riproduzione riservata)
Tribunale Genova 26 febbraio 2011
Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Lehman Bros. – Violazione obbligo di informazione c.d. continuativa – Criteri di determinazione del quantum risarcibile.
A fronte della violazione da parte dell'Intermediario dell'obbligo di informare “tempestivamente” l'investitore di eventuali “variazioni significative del livello di rischio” degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati (nella fattispecie, obbligazioni Lehmann Bros.), il danno conseguentemente patito dal cliente si determina sulla base dei seguenti criteri:
1. il danno deve considerarsi attuale e risarcibile a prescindere dalla sottoposizione dell'emittente a procedura concorsuale e dalla permanenza dei titoli nel portafoglio dell'investitore, atteso che l'evenienza di un rimborso deve considerarsi del tutto ipotetica;
2. il quantum del risarcimento va individuato nell'ammontare dell'importo che il cliente, ove puntualmente informato dalla Banca della significativa variazione del livello di rischio degli strumenti finanziari, avrebbe ottenuto vendendoli appena possibile, detratto il vantaggio economico conseguito medio tempore in virtù delle cedole dal medesimo percepite (non potendosi qualificare quest'ultime come frutti civili ai sensi dell'art. 2033 c.c. a fronte di un'obbligazione risarcitoria, ma esclusivamente nel caso di restituzione conseguente alla nullità del contratto quadro di negoziazione);
3. l'obbligo restitutorio dell'intermediario, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore diretto a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato ed è pertanto suscettibile di rivalutazione dalla data del default a quella di pronuncia della sentenza;
4. devono essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza fino al saldo effettivo dell'obbligazione risarcitoria. (Cecilia Ruggeri) (riproduzione riservata)
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Obblighi restitutori – Titoli – Cedole.
A seguito della dichiarazione di nullità del contratto di investimento, l’investitore è tenuto alla restituzione dei titoli acquistati, ma non delle cedole percepite dall’emittente degli strumenti in quanto si tratta di frutti civili percepiti prima della domanda in buona fede. (pf) (massima ufficiale)
Tribunale Mondovì 09 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Interessi legali – Buona fede.
L’investitore ha diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha ricevuto la provvista dall’investitore in forza di un contratto ritenuto erroneamente valido sulla base di una diffusa prassi bancaria. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Mondovì 09 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Interessi legali – Buona fede.
L’investitore ha diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha dato regolare esecuzione al contratto quadro. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Obblighi restitutori – Titoli – Cedole.
A seguito della dichiarazione di nullità del contratto di investimento, l’investitore è tenuto alla restituzione dei titoli acquistati ma non delle cedole percepite dall’emittente degli strumenti in quanto si tratta di frutti civili percepiti prima della domanda in buona fede. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Nullità – Interessi legali – Buona fede.
L’investitore ha diritto ad ottenere gli interessi legali dalla domanda in quanto si presume la buona fede della banca la quale ha dato regolare esecuzione al contratto quadro. (pf) (riproduzione riservata)
Tribunale Alba 02 novembre 2010
Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto di swap – Restituzioni – Mala fede dell’intermediario – Valutazione – Criteri.
In tema di restituzioni conseguenti alla dichiarazione di nullità di contratti di investimento sussiste la mala fede dell’intermediario qualora, in ipotesi di contratti di swap stipulati per far fronte alla variazione dei tassi di interesse, si siano verificate solo ed esclusivamente le previsioni con effetti negativi a carico del cliente e viceversa favorevoli all’intermediario, il quale è in possesso di cognizioni tecniche di gran lunga superiori a quelle di un comune investitore. (fb)
Appello Trento 05 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Risarcimento del danno patito dall’investitore – Quantificazione.
Il danno che l’intermediario deve risarcire all’investitore per non avere adeguatamente rappresentato la sua situazione di conflitto di interesse in relazione ad obbligazioni cadute in default, è costituito dal capitale investito, dalle cedole maturate e non percepite, dagli interessi su tali voci, nonché dal maggior danno costituito dai frutti non percepiti quantificabili sulla base del profilo del cliente. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli 03 marzo 2009
Intermediazione finanziaria - Nullità - Obblighi restitutori - Contenuto - Mala fede dell’accipiens - Rilevanza - Fattispecie.
La distinzione prevista dall’art. 2033 tra accipiens in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed accipiens in buona fede, tenuto ai frutti e agli interessi dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall’art. 1147, comma 2, codice civile, secondo il qaule la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. (Nella fattispecie è accertata la colpa della banca convenuta per violazione degli obblighi di adeguamento del contratto quadro, previa consegna del documento generale sui rischi, imposti dall’art. 36 Reg. Consob 10943/97). (ma)
Tribunale Bologna 02 marzo 2009
Intermediazione finanziaria – Nullità del contratto quadro – Obblighi restitutori della banca – Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. – Determinazione – Modalità.
In seguito alla dichiarazione di nullità del contratto quadro (nel caso specifico per mancanza di forma scritta) la somma che la banca è tenuta a restituire all’investitore corrisponde all’importo da questi pagato per l’acquisto dei titoli al netto delle cedole nel frattempo percepite e maggiorato degli interessi legali dalla domanda e dell’ulteriore danno ex art. 1224 cod. civ. in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell’art. 1284 cod. civ. (amf)
Tribunale Rimini 31 dicembre 2008
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Danno da mancato guadagno – Liquidazione equitativa – Criteri.
Il danno da mancato guadagno causato dalla violazione dei doveri informativi, ove possa ritenersi provato che l’investitore avrebbe destinato il capitale a più sicuri investimenti in titoli di stato, può essere liquidato, tenuto conto dell’intrinseca aleatorietà degli investimenti in strumenti finanziari, in via equitativa nella misura del 3,5 per cento annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia della sentenza. (fb)
Tribunale Verona 23 dicembre 2008
Inadeguatezza dell’operazione – Danno subito dall’investitore – Lucro cessante – Determinazione – Criteri.
Ai fini della determinazione del danno subito dall’investitore in seguito ad una operazione inadeguata, il danno da lucro cessante può essere determinato da un lato tenendo conto del rendimento degli strumenti nei quali gli investitori erano soliti investire e dall’altro dell’intrinseca aleatorietà dell’investimento in strumenti finanziari. (Nella specie, il danno in questione è stato liquidato nella misura del 3,5% annuo dai singoli addebiti in conto). (fb)
Tribunale Milano 13 novembre 2008
Intermediazione finanziaria – Azione risarcitoria dell’investitore – Quantificazione del danno – Danno da svalutazione monetaria – Sussistenza.
Spetta all’investitore, che abbia subito un danno dall’investimento effettuato senza il rispetto della forma prevista dall’art. 23 del TUF, il maggior danno da svalutazione monetaria, essendo le somme impiegate destinate all’investimento e quindi ad un uso antinflattivo. (fb)
Tribunale Pesaro 24 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Risarcimento del danno – Nesso di causalità – Criteri di individuazione – Differenze tra il prodotto acquistato e quello adeguato.
Perché si possa avere un nocumento risarcibile quale conseguenza eziologia della violazione dell’obbligo di informazione, occorre accertare se, una volta fornita la necessaria informazione al cliente, il prodotto oggetto dell’investimento sia o meno adeguato al suo profilo di rischio e, in caso negativo, se questi avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche. Occorrerà, quindi, individuare le differenze di valore e di rendimento tra il prodotto acquistato e quello adeguato; con la conseguenza che, ove il prodotto acquistato risulti, malgrado la carenza di informazioni, comunque adeguato all’investitore, dovrà concludersi per la insussistenza di un danno risarcibile. (fb)
Tribunale Catania 19 giugno 2008
Intermediazione finanziaria - Nullità dell’ordine di negoziazione – Effetti restitutori Riconoscimento dell’interesse legale – Mala fede dell’accipiens – Sussistenza – Anatocismo semestrale dalla domanda giudiziale ammissibilità.
E’ nullo, per violazione dell’art. 1352 cod. civ., l’ordine di acquisto privo della forma scritta prevista dal contratto di negoziazione, dovendosi presumere che tale forma sia stata dalle parti voluta per la validità del contratto medesimo. Le somme versate per l’acquisto dei titoli dovranno, poi, essere restituite maggiorate degli interessi al tasso legale dal giorno dell’acquisto, posto che versa in mala fede l’intermediario che ha dato corso all’ordine in violazione della forma convenuta. Lo stesso criterio dovrà essere applicato per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi sulle cedole percepite dall’investitore. Sulle somme oggetto di restituzione potrà poi essere applicato, ove richiesto, l’anatocismo di cui all’art. 1283 cod. civ., in quanto gli interessi scaduti e dovuti per almeno sei mesi possono essere capitalizzati dalla data della domanda giudiziale. (fb)
Tribunale Marsala 21 marzo 2008
Intermediazione finanziaria - Nullità dell’ordine di negoziazione – Restituzione alla banca delle cedole di interessi pagate dall’emittente – Legittimazione della banca – Sussistenza.
Qualora l’ordine di acquisto venga dichiarato nullo, è meritevole di accoglimento la domanda dell’intermediario di restituzione dei titoli negoziati e delle cedole di interesse maturate. Se, infatti, è vero che queste ultime non sono pagate dalla banca bensì dall’emittente l’obbligazione, tuttavia la riscossione di tali somme è curata dalla prima in forza del contratto di deposito titoli ed amministrazione. Conseguentemente, nel disporre le restituzioni dovute per effetto della dichiarazione di nullità, legittimata alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ed accreditate sul conto degli attori sarà la stessa banca che ha proceduto all’accredito in forza del rapporto di mandato in essere con i clienti. (fb)
Tribunale Marsala 21 marzo 2008
Intermediazione finanziaria - Nullità dell’ordine di negoziazione – Risarcimento del danno da mancato investimento della somma in altri titoli – Ricorso a presunzioni e fatti notori – Rendimento medio dei titoli di stato.
Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’investitore in conseguenza di un ordine di acquisto dichiarato nullo per violazione dei requisiti di forma previsti dal contratto di negoziazione. Il danno conseguente al mancato investimento della somma in altri titoli può essere riconosciuto in base a presunzioni e fatti notori, quale la qualità di risparmiatore non occasionale del creditore desumibile dall’estratto della movimentazione dei titoli nel periodo precedente l’operazione. (Nel caso di specie è stata ritenuta congrua una valutazione di tipo equitativo che tenesse conto dei rendimento medio dei titoli di stato). (fb)
Tribunale Marsala 21 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Prova del danno – Nesso di causalità – Dimostrazione del minor vantaggio o maggior aggravio – Necessità.
Ove, in tema di violazione dei doveri informativi dell’intermediario, l’investitore non deduca e provi elementi tali da far ritenere che, se esaurientemente informato, egli avrebbe indirizzato in altra direzione le scelte di investimento, né dimostri quale minor vantaggio o maggior aggravio sia conseguito alla mancata informazione, si deve ritenere non assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2967 cod. civ. in ordine alla sussistenza del danno, al suo concreto manifestarsi e soprattutto in relazione al nesso di causalità tra inadempimento e danno medesimo. (fb)
Tribunale Pisa 09 marzo 2008
Intermediazione finanziaria – Mancanza di contratto quadro – Nullità – Indebito oggettivo – Debito di valuta – Mancata prova della mala fede della banca – Decorrenza degli interessi dalla domanda.
In mancanza in ordine alla sua esistenza deve essere dichiarata la nullità del contratto di negoziazione con conseguente obbligo restitutorio del capitale investito, posto che l’invalidità del titolo conferisce al versamento natura di indebito oggettivo. Trattandosi di debito di valuta, all’importo capitale vanno aggiunti gli interessi nella misura legale che, stante la mancata prova di un profilo di mala fede della banca, decorrono dalla domanda.
Tribunale Torino 18 dicembre 2007
Intermediazione finanziaria - Danno subito dall'investitore - Rivalutazione monetaria - Lucro cessante.
Il danno subito dall'investitore in dipendenza della violazione dei doveri informativi dell'intermediario è soggetto a rivalutazione monetaria ed ad esso va aggiunto il danno da lucro cessante costituito dalla differenza fra l'ammontare del debito di valore rivalutato secondo gli indici Istat e la somma che sarebbe risultata da un impiego presumibile della somma originariamente dovuta.
Tribunale Roma 11 ottobre 2007
Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento – Risarcimento del danno – Quantificazione.
La violazione dell’obbligo di informazione previsto all’art. 28 Reg. Consob, costituendo inadempimento rispetto ad uno specifico dovere gravante sull’intermediario, determina un obbligo risarcitorio in favore degli investitori da ragguagliarsi al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti.
Tribunale Alba 03 ottobre 2007
Violazione dei doveri informativi – Quantificazione del danno e obblighi di restituzione – Interessi legali – Rivalutazione monetaria – Onere di allegazione – Necessità.
Nel caso in cui venga dichiarata la risoluzione del contratto, l'intermediario verrà condannato alla restituzione della somma pagata per l'acquisto del prodotto finanziario e degli interessi al tasso legale. Il maggior danno da svalutazione monetaria dovrà essere provato e nonostante, in difetto di prove specifiche, il giudice possa far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità di impiego del denaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto.
Tribunale Firenze 06 luglio 2007
Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto - Effetti - Obblighi restitutori - Restituzione dei titoli e delle cedole incassate - Formulazione della relativa domanda - Necessità.
A seguito della pronuncia di risoluzione (così come di quella di nullità) sorge l’obbligo delle restituzioni a carico di entrambe le parti in modo che le rispettive situazioni patrimoniali siano ripristinate: ne deriva che il credito restitutorio dei clienti non può essere ridotto considerando il valore delle obbligazioni che essi ancora detengono perché trattasi di titoli che essi non hanno nessun diritto di trattenere mentre la circostanza che di essi così come delle cedole medio tempore incassate non ne venga disposta la restituzione dipende dal fatto che non è stata formulata specifica domanda in tal senso.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto - Incasso di cedole relative a titoli obbligazionari - Buona fede - Sussistenza - Pagamento degli interessi da parte del contraente in buona fede - Sussistenza.
Vanno ritenuti in buona fede i clienti che abbiano incassato le cedole prodotte da titoli obbligazionari acquistati in virtù di contratti di investimento dichiarati risolti per violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario conseguendone che essi sono tenuti alla restituzione delle stesse (da considerarsi come frutti) solo dalla data della domanda ex art. 2033 c.c. mentre il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme da restituire dal giorno della ricezione del denaro.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Risoluzione del contratto - Debito restitutorio - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Esclusione.
Il debito restitutorio conseguente alla pronuncia di risoluzione costituisce debito di valuta sicché deve escludersi che il fenomeno inflattivo sia stato per i risparmiatori fonte di un danno ulteriore rispetto a quello già ristorato attraverso il riconoscimento degli interessi legali in considerazione dell’andamento del tasso di inflazione nel periodo cui i fatti di causa si riferiscono.
Appello Brescia 20 giugno 2007
Intermediazione finanziaria - Danno subito dal risparmiatore in conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario - Quantificazione - Onere della prova - Necessità.
Non può riconoscersi ai risparmiatori un danno ulteriore rispetto a quello risarcito tramite il riconoscimento degli interessi legali in difetto di specifica dimostrazione che il denaro sarebbe stato investito in impieghi che avrebbero loro consentito di percepire rendimenti superiori a tale misura e, d’altra parte, i rendimenti finanziari dei primi anni 2000, caratterizzati da andamento altalenante delle borse e da bassi tassi di interesse, non autorizzano a presumere rendite nette superiori al saggio degli interessi legali.
Appello Brescia 20 giugno 2007