ORDINI DI NEGOZIAZIONE
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Intermediazione finanziaria – Ordine scritto – Prova – Onere a carico dell’intermediario – Sussistenza – Omessa conservazione della documentazione – Irrilevanza.
Qualora l’investitore affermi che l’intermediario abbia posto in essere acquisti di titoli senza aver ricevuto apposito ordine scritto, sarà onere dell’intermediario fornire la prova di aver dato corso alle operazioni di negoziazione in forza di regolare ordine scritto e non potrà sottrarsi a tale onere affermando di non aver potuto conservare la relativa documentazione. (fb) (riproduzione riservata)
Tribunale Pisa 20 ottobre 2009
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Prova – Mancanza di ordine scritto e di registrazione su supporto magnetico – Mancata contestazione degli estratti conto – Sussistenza.
Qualora sia contestata la validità dell’ordine di negoziazione per mancanza della forma scritta e della registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente, la prova dell’esistenza dell’ordine può essere ricavata dalla mancata contestazione degli estratti conto contenenti la relativa annotazione e degli accrediti relativi al pagamento delle cedole . (fb)
Tribunale Lucca 23 settembre 2008
Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Prova - Omessa contestazione – Ratifica – Esclusione.
Né la tacita approvazione dell’esecuzione del mandato di cui all’art. 1712, comma 2, cod. civ., la quale presuppone che il mandato sia stato effettivamente conferito, né la mancata contestazione degli estratti conto di cui all’art. 1832 cod. civ., la quale, come è noto, si riferisce esclusivamente agli addebiti ed agli accrediti e non alle operazioni che li giustificano, possono valere come ratifica di ordini di negoziazione eseguiti ma non impartiti dall’investitore. (fb)
Tribunale Brescia 17 giugno 2008
Intermediazione finanziaria – Negoziazione eseguita in assenza di validi ordini di acquisto - Adesione all’Offerta Pubblica di Scambio di Obbligazioni Argentine – Ratifica dell’operato dell’intermediario – Sussistenza - Conseguenze.
Il semplice fatto di aver aderito all’offerta pubblica di scambio volontario delle obbligazioni argentine non importa di per sé la rinuncia a far valere eventuali azioni nei confronti della banca tramite la quale è stata eseguita la negoziazione dei titoli. Tuttavia, qualora il cliente abbia dedotto che l’intermediario ha proceduto all’acquisto dei titoli medesimi in assenza di validi ordini di acquisto - e la banca non abbia dato prova dell'esistenza di tali ordini -, l’adesione all’offerta pubblica di scambio determina la ratifica dell’operato del mandatario e la produzione degli effetti dell’acquisto in capo al cliente con conseguente sua rinuncia a far valere eventuali azioni.
Tribunale Mantova 15 novembre 2007
Forma dei singoli ordini di negoziazione – Autonomia della parti – Forma alternativa a quella scritta – Natura.
L’art. 23 del TUF prescrive la forma scritta ad substantiam e la relativa sanzione della nullità solo per il contratto quadro, mentre le modalità di comunicazione dei singoli ordini di negoziazione e delle istruzioni all’intermediario sono rimesse dalla legge all’autonomia delle parti. Pertanto, ove queste abbiano previsto la forma scritta come alternativa a quella orale, si deve ritenere che tale requisito di forma non sia stato voluto per la validità degli ordini ma ad probationem.
Tribunale Milano 26 aprile 2007
Conratti derivati – Fib 30 - Forma degli ordini – Mancata fonoregistrazione ed informazione delle perdite eccedenti il 50% della provvista – Inadempimento – Sussistenza.
La mancata fonoregistrazione degli ordini, in violazione dell’art. 60 reg. Consob, nonché la mancata informazione circa le perdite superiori al 50% della provvista, integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale imputabile all’intermediario e l’eventuale consapevolezza del cliente della sottoscrizione dei contratti non può avere efficacia sanante della mancata informazione.
Tribunale Arezzo 17 aprile 2007
Intermediazione finanziaria – Prova dell’ordine di negoziazione – Necessità. Intermediazione finanziaria – Acquisto di bene futuro – Nullità – Sussistenza.
Deve ritenersi nullo l’acquisto di strumenti finanziari (nella specie obbligazioni Cirio Finance Float) del cui ordine l’intermediario non sia in grado di fornire la prova. E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 2413 c.c. l’acquisto di obbligazioni effettuato sul grey market prima della loro emissione.
Tribunale Milano 26 ottobre 2005
Ordini verbali di borsa – Validità - Prova tramite annotazione sui registri contabili della banca – Ammissibilità.
Alla stregua della disciplina regolamentare applicabile a fatti verificatisi nel periodo che intercorre tra il dicembre 1993 e il dicembre 1994, adottata in attuazione degli artt. 2 e 9 della l. 1/91 (v. delibere Consob 2-7-1991 n. 5387 e 9-12-1994 n. 8850), era espressamente prevista la possibilità di impartire ordini verbali (cfr. art. 9 del. 5387/91 e art. 19 del. 8850/94), ovviamente sul presupposto della preesistenza di un contratto scritto per la negoziazione di valori mobiliari. Deve, poi, ritenersi legittima la clausola che, nel caso di ordini impartiti telefonicamente, attribuisce efficacia probante alla relativa annotazione sui registri della banca.
Tribunale Mantova 16 novembre 2002