FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
- gestione patrimoniale -


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Intermediazione finanziaria – Mandato a vendere titoli costituiti in pegno a garanzia di affidamento – Diminuzione del valore – Obbligo della banca di vendere i titoli – Esclusione.

La banca non può essere ritenuta responsabile della violazione del mandato a vendere “al meglio” i titoli del cliente costituiti in pegno a garanzia di un affidamento allo stesso concesso qualora, in base al contratto di pegno, tale mandato sia connesso alla facoltà di revoca dell’affidamento, facoltà il cui esercizio è per la banca del tutto discrezionale. Ne consegue che la diminuzione del valore dei titoli costituiti in pegno e la conseguente erosione del margine di garanzia non imponeva di per sé alla banca la revoca o la diminuzione dell’affidamento e la vendita dei titoli. Tribunale Milano 26 febbraio 2008



Intermediazione finanziaria –Gestione individuale di portafogli di investimento – Natura.

Il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie (TUF e relativo regolamento di attuazione) e solo in via residuale, in mancanza di disposizioni di settore, dalle norme sul mandato professionale. In tale tipo di contratto, tra le parti si instaura un rapporto fiduciario in virtù del quale il risparmiatore trasferisce il controllo del proprio patrimonio finanziario all’intermediario, affinché questi lo gestisca nell’esclusivo interesse del risparmiatore stesso. La gestione di portafogli di investimento può pertanto essere definita come un contratto a titolo oneroso, in cui il cliente incarica l’intermediario – che assume una obbligazione di mezzi - di adottare, entro margini di discrezionalità più o meno ampi, decisioni di investimento mediante operazioni in strumenti finanziari finalizzate alla valorizzazione del patrimonio gestito, i cui risultati positivi o negativi ricadono direttamente sul patrimonio del cliente stesso. Tribunale Biella 05 aprile 2007



Gestione individuale di portafogli di investimento – Obbligatoria indicazione delle caratteristiche della gestione – Contenuti – Benchmark.

Elemento peculiare dei contratti di gestione individuale di portafogli di investimento è costituito dall’indicazione obbligatoria delle caratteristiche della gestione (art. 37, co. 1, lett. a)) che consente al cliente che fornisce tale indicazione di comprendere la misura e la natura del rischio cui va incontro e consente all’intermediario di avere un’esatta individuazione dei margini discrezionali a lui rimessi, soprattutto sotto il profilo del rischio. Nel contratto devono pertanto essere indicati: le categorie di strumenti finanziari (ed eventualmente entro quali limiti) possono entrare a far parte del portafoglio di investimento (artt. 38, co. 1 lett a) e 39 reg. Consob); il genere di operazioni consentite con riguardo agli strumenti finanziari di volta in volta acquisiti (artt. 38, co. 1 lett. b) e 40 reg. cit.) con indicazione di quante non si possono praticare senza una preventiva autorizzazione del cliente; la misura massima della leva finanziaria (artt. 37, co. 2, 38, co. 1 lett. c) e 41 reg. cit.) che l’intermediario è autorizzato ad impiegare; un oggettivo parametro di riferimento – benchmark – coerente con i rischi connessi alla gestione il quale consente di valutare gli andamenti e risultati della stessa (artt. 38 lett. d) e 42 reg. cit.). Tribunale Biella 05 aprile 2007



Gestione individuale di portafogli di investimento – Omessa indicazione di un limite percentuale all’utilizzo dei vari strumenti – Rilevanza delle scelte e dei rischi come connotazione della gestione – Sussistenza.

Qualora nel contratto di gestione non venga previsto alcun limite percentuale all’utilizzo dei vari strumenti finanziari in esso indicati, l’investitore non potrà pretendere, né in ragione del benchmark né della linea di investimento prescelta, una particolare proporzione tra gli strumenti finanziari medesimi. Tuttavia, la scelta di compiere operazioni con determinate tipologie di strumenti finanziari piuttosto che con altri, come pure la distribuzione degli strumenti presenti nel portafogli, indicano l’assunzione di determinati obiettivi e dei corrispondenti rischi che, se connotano in modo pregnante la gestione, possono costituire un indice della corrispondenza o meno di tale gestione a quella scelta dal cliente e quindi della correttezza della politica di investimento prescelta. Tribunale Biella 05 aprile 2007



Gestione individuale di portafogli di investimento – Percentuale di rischio di fatto notevolmente superiore a quella pattuita – Riferimento al benchmark – Non corrispondenza al profilo di rischio indicato dall’investitore – Sussistenza.

Benché di fatto un patrimonio gestito si riveli sempre più rischioso del benchmark dichiarato che non è possibile riprodurre perfettamente, si deve ritenere che un rischio effettivo superiore del 44% a quello risultante dal benchmark stia chiaramente ad indicare che il gestore ha compiuto scelte di investimento non conformi al profilo di rischio dell’investitore. (Nel caso di specie il maggior rischio è dipeso anche dal fatto che la percentuale di investimento in titoli maggiormente rischiosi è stata decisamente superiore a quella utilizzata per il conteggio del benchmark) Tribunale Biella 05 aprile 2007



Gestione individuale di portafogli di investimento – Liquidazione del danno subito dall’investitore – Parametro costituito da gestione passiva che replica il benchmark prescelto.

Ai fini della liquidazione del danno, in mancanza di diversa specifica allegazione e prova, deve tenersi come punto di riferimento il rendimento di una gestione passiva che replica il parametro di riferimento indicato dall’investitore in sede di stipula del contratto di gestione e in considerazione della obiettiva impossibilità per il gestore di adeguare perfettamente in concreto la gestione al parametro di riferimento, appare equo addebitare al gestore solo una percentuale della differenza tra i risultati di gestione indicati, oltre rivalutazione monetaria. Tribunale Biella 05 aprile 2007



Contratto di gestione patrimoniale in futures - Soglia minima di ingresso - Mancato rispetto - Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.

L’inosservanza della soglia minima di ingresso fissata dall’intermediario finanziario per la stipula di contratti di gestione patrimoniale destinati all’investimento in futures costituisce un’operazione inadeguata per tipologia ed oggetto ed integra violazione della norma di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98. Tribunale Mantova 08 febbraio 2007



Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi successivi all’acquisto dei titoli - Esclusione.

L’obbligo dell’intermediario di informare il cliente dell’andamento dei titoli acquistati si esaurisce nella fase che precede l’acquisto a meno che il cliente non gli abbia affidato la gestione del portafoglio. Tribunale Venezia 04 maggio 2006



Intermediazione finanziaria – Progressivo deterioramento del rating - Omessa informazione – Rapporto di gestione e rapporto di negoziazione – Conseguenze – Distinzione.

La mancata informativa da parte dell’intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell’art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli. Tribunale Milano 26 aprile 2006



Contratto di gestione patrimoniale – Ordini di negoziazione – Forma scritta convenzionale – Nullità – Sussistenza.

Ove un contratto di gestione patrimoniale stipulato nel 1995 preveda espressamente l’uso della forma scritta per gli acquisti effettuati al di fuori dei mercati regolamentati, si deve ritenere che le parti abbiano inteso fare riferimento alla normativa all’epoca in vigore anche in considerazione del carattere imperativo delle relative disposizioni. Tale normativa (art. 11 l. 2 gennaio 1991, cd. “Legge SIM” e art. 14 reg. Consob 2 luglio 1991 n. 5387), applicabile al caso di specie in base al principio generale “tempus regit actum”, sanziona con la nullità i patti in deroga alle disposizioni dell’art. 11, tra cui vi è appunto quella che impone la forma scritta per le negoziazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati. Tribunale Bari 26 maggio 2005



Rapporto di gestione patrimoniale – Forma scritta – Necessità – Nullità - Sussistenza.

Il rapporto di gestione patrimoniale che si fondi su un accordo verbale in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 d. lgs. 24.2.98, n. 58 è nullo. Spetta pertanto all’investitore il diritto di credito al pagamento delle somme versate limitatamente alle operazioni in pedita. Tribunale Trento 28 luglio 2004



Contratto di gestione patrimoniale – Esecuzione di singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente – Insussistenza.

Non ricorre la fattispecie del contratto di gestione patrimoniale nell’ipotesi in cui il cliente abbia impartito alla banca singole disposizioni di negoziazione di prodotti finanziari sulla base di contratti di deposito titoli e di mandato per la negoziazione di valori mobiliari. Tribunale Mantova 16 novembre 2002



Contratto di gestione patrimoniale - Mala gestio - Violazione da parte della banca del dovere di informazione e del divieto di compiere operazioni in conflitto di interesse - Responsabilità dell’istituto di credito - Sussistenza.

E’ responsabile di mala gestio -ed è quindi tenuto al risarcimento del danno subito dall’investitore- l’intermediario che nell’ambito di una gestione patrimoniale ceda titoli a basso rischio e ad alto rendimento in cambio di quote di fondi di investimento che si prospettano meno redditizi senza avvisare né ottenere l’autorizzazione del cliente e per di più eseguendo tale operazione in palese conflitto di interessi. Tribunale Roma 18 febbraio 2002



Borsa - Gestione di titoli azionari – Contratto di mandato – Buona fede e correttezza del mandatario. Borsa – Mandato di gestione mobiliare conferito all’agente di cambio – Principi di buona fede, lealtà e correttezza. Usi di borsa – Contestazione dei conti di liquidazione – Decadenza – Esecuzione del mandato di gestione del patrimonio - Inapplicabilità.

In tema di mandato conferito a fine di gestione di titoli azionari, la diligenza del mandatario, al pari della buona fede e della correttezza nell'esecuzione della prestazione dovuta (art. 1710, 1175, 1375 c.c.), assume un contenuto particolarmente pregnante, trattandosi di contratto che conferisce ad una delle parti una posizione (peculiare e) preminente (essendole rimesso il potere di controllo dell'andamento del mercato azionario), così che il rischio connaturato alle operazioni finanziarie convenute "ab origine" ed in modo generico con il "dominus" va rettamente distribuito alla stregua delle suddette regole di integrazione del contratto applicate secondo canoni particolarmente rigorosi, non potendosi confondere l'aleatorietà delle operazioni di borsa con la "rovinosità" delle medesime e con il puro ed ingiustificato azzardo da parte dell'agente - mandatario, dovendo, in tal caso, al cospetto di eventuali, ingenti perdite subite dal mandante (ed ammesse dal mandatario stesso), ritenere l'agente tenuto alla prova di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, tenuto conto dei rischi naturali delle operazioni (e non evitabili nonostante un comportamento improntato alla dovuta prudenza ed avvedutezza). Anche nel caso in cui l'investitore abbia conferito al "remisier" dell'agente di cambio un mandato di gestione mobiliare privo di limitazioni, il contratto deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 1375 c.c., secondo buona fede, che va intesa come lealtà, alla stregua delle regole della correttezza richiamate dall'art. 1175 c.c. (nella specie, è stata ritenuta non conforme a tali regole la gestione di un patrimonio di valore inferiore a un miliardo di lire, comportante così, nell'arco di un biennio, una perdita di circa trecento milioni di lire).
Il termine di dieci giorni entro il quale contestare i conti di liquidazione, fissato dall'art. 53 degli usi della borsa valori di Milano, non è applicabile alla contestazione dell'esecuzione del mandato di gestione del patrimonio mobiliare.
Cassazione civ. 15 gennaio 2000





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