FATTISPECIE NEGOZIALI PARTICOLARI
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Strumenti finanziari – Prodotto complesso – Acquisto di BTP e contemporanea vendita di opzioni – Oggetto del contratto – Collegamento negoziale – Indeterminatezza dell’oggetto – Nullità – Sussistenza. (22/06/2010)
Qualora un prodotto finanziario (nella specie denominato BTP INDEX) sia concepito mediante acquisto di titoli di stato e contestuale vendita di opzioni put, dalla documentazione sottoscritta dall’investitore deve risultare chiaramente la natura del prodotto nonché il collegamento negoziale tra le due operazioni sopra indicate; in difetto, il contratto potrà essere considerato nullo per indeterminatezza dell’oggetto, non essendo determinate né determinabili le modalità di svolgimento del rapporto contrattuale. (fb) (riproduzione riservata)
Appello Lecce 28 gennaio 2009
Intermediazione finanziaria – Negoziazione di BTP on line – Contratto di opzione put – Forma scritta – Nullità.
Tribunale Napoli 02 maggio 2007
Prodotto finanziario My Way – Unico contratto con operazioni interdipendenti – Facoltà di recesso ex art. 30 TUF – Riferimento all’intero contratto – Necessità.
Il prodotto finanziario My Way, seppur concettualmente scindibile in una pluralità di operazioni diverse, costituisce un contratto collegato, costituito da operazioni funzionalmente interdipendenti, volte ad un risultato economico unitario ottenuto tramite una pluralità coordinata di contratti; la facoltà di recesso deve pertanto riguardare il contratto nel suo complesso e non già una delle singole operazioni previste.
Tribunale Rimini 28 aprile 2007
Prodotto complesso – Applicazione di un tasso superiore a quello di mercato – Violazione della best execution rule – Sussistenza.
Costituisce violazione della regola di cui all’art. 32 reg. Consob (cd. best execution) l’applicazione, nell’ambito di un prodotto complesso, di un tasso passivo di finanziamento superiore a quello di mercato per l’acquisto di analoghi prodotti finanziari.
Tribunale Rimini 21 aprile 2007
Intermediazione finanziaria – Vendita di opzioni e sottoscrizione di buoni del tesoro – Sottoscrizione di un unico contratto di negoziazione – Necessità.
Deve essere considerata in modo unitario l’operazione con la quale si preveda la concessione di opzioni put (BTP Index, BOT Strike e Bot Equity) a favore della banca e la sottoscrizione di buoni del tesoro con funzione, questi ultimi, di garanzia del debito maturato dal cliente in caso di esito negativo della vendita delle opzioni. Ne consegue che l’intera operazione deve risultare da un contratto scritto la cui mancanza importa nullità delle operazioni e l’obbligo restitutorio delle somme versate dal cliente.
Tribunale Taranto 27 febbraio 2007
Intermediazione finanziaria – My Way – Contratti conclusi fuori sede – Omessa indicazione della facoltà di recesso – Clausola contenuta nel prospetto di un prodotto sottostante – Nullità.
In ipotesi di prodotti finanziari fromati dalla combinazione di altri prodotti (nella specie My Way), all’omessa indicazione nel testo contrattuale della facoltà di recesso di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998, non può supplire l’indicazione di tale facoltà contenuta nei prospetti informativi dei fondi di investimento sottostanti al prodotto oggetto del contratto tra investitore e intermediario.
Tribunale Bari 26 febbraio 2007
Piano Finanziario “My Way”- Prestito accessorio all’acquisto di strumenti finanziari - Contratto atipico- Sussistenza- Collocamento fuori sede di strumenti finanziari- Diritto di recesso – Sussistenza- Caratteristiche.
Qualora il piano finanziario offerto fuori sede consista in una operazione negoziale complessa, strutturata attraverso la previa erogazione all’aspirante investitore di un finanziamento pecuniario collegato al successivo acquisto- per il tramite dell’Istituto di credito finanziatore, su ordine del soggetto finanziato e con l’utilizzo obbligatorio della provvista oggetto del prestito- di determinate tipologie di strumenti finanziari già indicate nel “contratto-quadro”, il diritto di recesso senza oneri e spese dell’investitore, imposto per le offerte fuori sede di strumenti finanziari dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto non soltanto i singoli acquisti di prodotti finanziari ma il piano finanziario nel suo complesso e, quindi, anche la sua componente di prestito che, essendo vincolato al compimento di successive predeterminate operazioni di investimento mobiliare e trovando, di conseguenza, la propria causa esclusiva nelle operazioni medesime, partecipa delle scelte negoziali di investimento finanziato in strumenti finanziari dalle quali il contraente medesimo ha-entro sette giorni dalla sottoscrizione fuori sede- il diritto di svincolarsi gratuitamente ex art. 30 d.lgs. n. 58/98.
Tribunale Pescara 09 maggio 2006
Prodotto finanziario complesso - Piani Finanziari “4 You” e “Visione Europa” – Diritto di recesso - Caratteristiche.
Qualora il prodotto consista in una operazione strutturata che prevede l’erogazione di un finanziamento collegato e vincolato alla conclusione di ulteriori operazioni finanziarie (nella specie fondi comuni azionari e obbligazioni zero coupon) e i singoli contratti che lo formano siano avvinti da un vincolo causale tale da non consentire la configurabilità di un'autonomia funzionale dei loro singoli aspetti, il diritto di recesso dell’investitore, previsto per le offerte fuori sede dagli artt. 30 e 31 d.lgs. n. 58/98, deve avere ad oggetto il prodotto finanziario nel suo complesso e non soltanto le singole operazioni di investimento.
Tribunale Lodi 17 marzo 2006
Nuovo processo societario –– Nullità di contratti di intermediazione finanziaria – Procedimento sommario ex art. 19 d.lgs. n. 5/2003 – Ammissibilità.
Intermediazione finanziaria – Acquisto di prodotto strutturato – Presenza di opzione put – Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Contratto di vendita di opzione put – Omessa indicazione del prezzo base e del premio – Nullità – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Violazione di norme imperative – Nullità ex art. 1418 c.c. – Sussistenza.
E’ ammissibile il ricorso al procedimento di cui all’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro per effetto della nullità di un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari.
Deve ritenersi inadeguata ad un investitore con basso profilo di rischio l’operazione di acquisto di un prodotto finanziario strutturato composto da un BTP decennale e da un contratto di vendita di un opzione put dal cliente alla banca.
E’ nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di vendita di un’opzione put che non riporti l’indicazione del prezzo base (strike price) e del premio dell’opzione.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi imposti dagli artt. 21 e 28 del d.lgs. n. 58/1998 comporta la nullità ex art. 1418 c.c. delle relative operazioni in considerazione della natura generale degli interessi tutelati.
Intermediazione finanziaria – Mancata sottoscrizione del contratto normativo – Mancata indicazione del prezzo base e del premio delle opzioni - Nullità – Sussistenza.
E’ nullo l’acquisto dei prodotti finanziari “BTP Tel” e “BTP Index” effettuato in assenza del contratto normativo di cui all’art. 30 reg. Consob n. 11522/98, non potendo a tale nullità sopperirsi mediante gli ordini scritti di investimento i quali peraltro non indicano né il prezzo base né il premio delle opzioni da cui i prodotti in questione sono composti.
Tribunale Taranto 16 maggio 2005
Intermediazione finanziaria – Prodotto complesso – Componente derivata – Difficoltà di valutazione – Obbligo di informazione – Sussistenza.
Lo strumento finanziario composto da un buono del tesoro poliennale (BTP) e da un’opzione put su titoli azionari può essere soggetto a notevoli variazioni di valore in dipendenza della componente derivata. In considerazione del fatto che un simile prodotto comporta per un investitore non particolarmente esperto notevoli difficoltà di valutazione, l’intermediario ha l’obbligo di adottare procedure di vendita volte a selezionare adeguatamente la clientela e ad informare correttamente i potenziali investitori sui rischi che esso comporta, secondo quanto previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 58/98 e dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/98.
Tribunale Brindisi 21 febbraio 2005
Intermediazione finanziaria – Clausole contrattuali – Mancanza di chiarezza – Violazione degli obblighi informativi – Sussistenza.
Le clausole contenute nei contratti di intermediazione finanziaria (nel caso specifico aventi ad oggetto obbligazioni strutturate) devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. L’equivocità e la non trasparenza della clausola è infatti essa stessa fonte di squilibrio tra le parti e di iniquità sostanziale nella misura in cui contribuisce ad aggravare l’asimmetria informativa già presente nei contratti di adesione.
Tribunale Firenze 30 maggio 2004