ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE


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Intermediazione finanziaria – Rapporti bancari – Diritto del cliente alla consegna dei documenti – Diritto soggettivo autonomo – Fondamento – Procedimento sommario. (30/04/2010)

Il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, sulla disposizione di cui all’art. 119, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. (fb) (riproduzione riservata) Tribunale Torino 12 aprile 2010



Protezione dei dati personali – Diritto di accesso in materia bancaria – Onerosità – Esclusione - Applicazione delle disposizioni previste dal d. lgs. n. 385/1993 – Esclusione.

Il solo esercizio del diritto di accesso, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere, in termini onerosi, copia di interi atti e documenti bancari. (pc) Garante per la protezione dei dati personali 06 novembre 2008



Intermediazione finanziaria – Diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione – Fondamento normativo.

Diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione – Ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 – Previsione normativa di un termine minimo di attesa – Esclusione – Abuso del diritto – Esclusione. Il diritto dell’investitore ad ottenere copia della documentazione relativa agli investimenti effettuati trova fondamento nelle disposizioni di cui al d. lgs. 58/98 e nel regolamento Consob 11522/98 e non in quelle di cui all’art. 119, comma 3, del d. lgs. 385/93. Non è ravvisabile l’ipotesi di abuso del diritto qualora l’investitore ricorra allo strumento di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/03 al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d. lgs. 58/98, copia della documentazione relativa al contratto 4you da lui stipulato dopo aver formulato tale richiesta con apposita missiva ed aver atteso tre mesi prima di promuovere il giudizio. Tribunale Pisa 13 novembre 2007



Accesso al documentazione relativa a rapporti bancari – Ricostruzione del rapporto al fine di ricostruire il saldo dare/avere - Ordine di esibizione ex art. 119 d. lgs. 385/1993 – Ammissibilità.

  Tribunale Napoli 16 ottobre 2007



Procedimento sommario societario – Consegna di documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB – Gratuità – Esclusione – Conversione del rito in ordinario – Necessità.

Poiché il procedimento di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 presuppone una fase di cognizione sommaria che può concludersi esclusivamente con l’emanazione di un’ordinanza immediatamente esecutiva di condanna, i cui presupposti sono rappresentati dalla sussistenza di fatti costitutivi di un diritto di credito e dalla manifesta infondatezza delle contestazioni del resistente, deve essere disposta la conversione in rito ordinario qualora il ricorrente chieda la consegna gratuita di documenti ai sensi dell’art. 119, 4° comma, T.U.B. e l’intermediario contesti tale diritto. Tribunale Napoli 10 ottobre 2007



Obbligo di consegna della documentazione bancaria – Cessazione per effetto del decorso del tempo – Eccezione – Necessità.

Il venir meno, per effetto del decorso del tempo, dell’obbligo di conservazione della documentazione della quale viene chiesta la consegna ai sensi dell’art. 119, comma 4, d. lgs. n. 385/1993 deve essere eccepito dalla banca convenuta. Tribunale Brescia 10 ottobre 2007



Accesso alla documentazione bancaria – Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Inammissibilità.

Il diritto del cliente, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, di ottenere -anche dopo la cessazione del rapporto- copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, rende inammissibile l’istanza ex art. 210 c.p.c. - avanzata nel giudizio per la ripetizione dei costi indebitamente addebitati a titolo di anatocismo - di ordinare al convenuto l’esibizione degli estratti conto relativi al rapporto, trattandosi di documentazione direttamente accessibile alla parte istante e che -in mancanza di consenso della controparte ex art. 198 c.p.c.- non può neppure essere acquisita dal CTU contabile. Dalla conseguente impossibilità per il Tribunale di verificare –a causa della mancanza in atti della documentazione contabile relativa al rapporto- la fondatezza dell’assunto attoreo circa l’an ed il quantum della incidenza delle invalidità negoziali denunziate sul saldo finale del conto discende processualmente l’irrilevanza di qualsivoglia pronunzia circa la validità delle pattuizioni negoziali di un rapporto estinto. Tribunale Pescara 04 ottobre 2007



Diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria – Ordine di esibizione ex art. 119 d. lgs. n. 385/1993 – Natura – Sussistenza.

La richiesta al giudice dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché la banca esibisca gli estratti conto relativi a rapporti esattamente individuati,  rappresenta la trasposizione sul piano processuale della norma sostanziale di cui all’art. 119, comma 4, d. lgs. n. 385/1993, norma da interpretarsi alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Tribunale Latina 19 giugno 2007



Procedimento sommario societario – Richiesta di consegna di documenti a fini probatori – Ammissibilità.

E’ ammissibile il ricorso al procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 al fine di ottenere la consegna di documenti da utilizzare quale prova in un eventuale giudizio. Tribunale Ferrara 04 giugno 2007



Consegna della documentazione bancaria - Onere di conservazione - Procedimento sommario societario - Consegna successiva alla notifica del ricorso - Soccombenza - Sussistenza.

  Tribunale Brescia 11 maggio 2007



Intermediazione finanziaria – Ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 – Consegna della documentazione relativo al rapporto – Identificazione.

La richiesta formulata dall’investitore all’intermediario di consegnare “l’intero incartamento relativo alla operazione finanziaria” è idonea ad identificare ogni documento attinente una determinata operazione. Tribunale Pisa 15 dicembre 2006



Rapporti bancari – Diritto alla consegna di documentazione ex art. 119 TUB – Indisponibilità della documentazione – Irrilevanza.

E’ irrilevante il fatto che la banca - convenuta con ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 per la consegna ai sensi dell’art. 119 TUB di determinata documentazione - dichiari che la documentazione medesima non più disponibile nei propri archivi. Tribunale Brescia 28 ottobre 2006



Trasparenza bancaria – Diritto del cliente di ottenere copia della documentazione – Contenuto – Ordine di esibizione – Indispensabilità – Valutazione.

Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di cui all’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 può essere azionato anche facendo riferimento a tutte le operazioni riportate nell’estratto conto ed eseguite in un determinato arco temporale. In detta fattispecie deve ritenersi ammissibile l’istanza di esibizione prevista dall’art. 210 c.p.c., posto che il requisito della indispensabilità dei documenti per conoscere i fatti di causa previsto dall’art. 118 c.p.c. non è rimesso alla valutazione del giudice, ma è definitivamente risolto dalla prescrizione dell’art. 119, IV° comma citato. Tribunale Milano 17 ottobre 2006



Intermediazione finanziaria – Ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 – Consegna della documentazione relativa al rapporto – Eccezione di adempimento del convenuto – Effetti.

Pone in essere una implicita ammissione del fatto costitutivo del diritto la parte convenuta in sede di ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 5/03 volto ad ottenere copia della documentazione relativa a determinati servizi di investimento che eccepisca di aver già consegnato la documentazione al ricorrente. Tribunale Nocera Inferiore 31 luglio 2006



Intermediazione finanziaria – Ricorso ex art. 19 d. lgs. n. 5/03 – Consegna della documentazione relativa al rapporto – Deposito della documentazione nel corso del giudizio – Adempimento - Esclusione.

Non integra adempimento all’obbligo di consegna della documentazione il fatto che la parte convenuta con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 5/03 depositi nel proprio fascicolo alcuni dei documenti di cui viene chiesta la consegna. Tribunale Nocera Inferiore 31 luglio 2006



Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di consegna della documentazione – Oggetto - Sussistenza.

Deve essere accolta la domanda dell’investitore, proposta ai sensi dell’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, volta ad ottenere la consegna dei contratti di intermediazione relativi ai titoli dallo stesso indicati, del documento sui rischi generali di investimento e degli estratti conto completi relativi ai titoli medesimi, avendo la banca intermediaria negato l’esistenza di altri documenti ed avendo l’istante provveduto a formulare la richiesta stragiudiziale prevista dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998. Tribunale Bari 04 aprile 2006



Trattamento dei dati personali relativi ad operazioni finanziarie – Obbligo della banca titolare del trattamento di fornire le informazioni al titolare richiedente – Sussistenza – Contenuto.

L'art. 7 d. lgs.vo n.ro 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, ed a qualunque informazione relativa alla persona, di ottenere conferma dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e modalità del loro trattamento e di riceverne comunicazione in forma chiara ed intelligibile.Alla richiesta di accesso corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro all'interessato ai sensi dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003, estraendo dai propri archivi tutte le informazioni allo stesso relative della richiesta e comunicandole nelle forme e nei modi più idonei a renderle chiare e perfettamente comprensibili.L’istituto di credito, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 d. lgs.vo n. 196/03, ove ne sia fatta richiesta, è quindi tenuto a:1.    dare conferma dell'esistenza presso i propri archivi dei dati personali del ricorrente afferenti operazioni di investimento mobiliare a far data dall'inizio del rapporto;2.    comunicare al richiedente tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni atto, rapporto, documento ed operazione concernenti: a) il contratto originario di prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di gestione di portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter partes, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il contratto originario regolante il rapporto di conto corrente eventualmente in essere ed ogni sua eventuale modifica e integrazione; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti dal richiedete presso o tramite ovvero con l'intermediazione dell'istituto di credito dall'inizio del rapporto, compresi i rendiconti, i movimenti e la composizione del deposito titoli regolati nell'anzidetto periodo. Tribunale Bologna 28 luglio 2005



Contratto di deposito titoli amministrato – Mancata consegna di copia al cliente – Nullità – Insussistenza – Inadempimento – Sussistenza.

La mancata consegna al cliente, al momento della sottoscrizione, delle copie di un contratto di deposito titoli amministrato non configura una ipotesi di nullità del contratto stesso ma semmai di inadempimento, la cui gravità deve essere valutata alla stregua delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono eventualmente derivate. Tribunale Milano 15 giugno 2005



Intermediazione finanziaria – Diritto ad ottenere copia della documentazione – Sussistenza.

L’investitore ha diritto ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni finanziarie da lui poste in essere e precisamente di: copia della scheda informativa del cliente redatta ai sensi dell’art. 28, comma 1 lettera a) reg. Consob 11522/98; documento redatto ai sensi del 2°comma del citato art. 28, relativo alla correttezza delle informazioni fornite all’investitore circa la natura ed il grado di rischio delle operazioni finanziarie compiute o da compiere; la copia dello stampato mod. -07/98; la copia del contratto di acquisto del prodotto finanziario; la copia dell’accordo citato nei contratti di acquisto dei prodotti finanziari. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 01 marzo 2005



Borsa - Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Preclusione assoluta dell'accesso a notizie, informazioni e dati in possesso della Consob, in ragione della sua attività di vigilanza - Deteriore trattamento dei soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza e controllo della Consob, rispetto ai pubblici dipendenti e ai professionisti, in relazione all'accesso al fascicolo processuale - Asserito eccesso di delega per violazione del principio di diritto comunitario della trasparenza del processo decisionale, nonché asserita violazione del diritto di difesa, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.

E’ infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della commissione nazionale per le società e la borsa (consob) in ragione dell’attività di vigilanza. Premesso che, nel giudizio principale, l’accesso a documenti sottoposti a segreto d’ufficio è stato richiesto non per esercitare il diritto di difesa avverso un provvedimento sanzionatorio della consob, ma per trasferire gli atti del procedimento amministrativo – conclusosi favorevolmente per il soggetto ad esso sottoposto - nel processo civile intentato nei confronti del medesimo soggetto da chi, proprio da quegli stessi fatti, si è ritenuto danneggiato, non sussiste la denunciata lesione del diritto di difesa, posto che l’eventuale caducazione del regime di segreto sui documenti acquisiti dalla consob nell’espletamento della sua attività di vigilanza andrebbe ad esclusivo vantaggio di una sola delle parti del giudizio civile, con conseguente introduzione, in un rapporto processuale conformato dal principio di parità, di un trattamento irragionevolmente differenziato tra le parti; né la disposizione censurata è intrinsecamente irragionevole o arbitraria, posto che la stessa disciplina dell’accesso ai documenti acquisiti dalla consob in ragione della sua attività di vigilanza non si sostanzia in un divieto assoluto e il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dalla consob, anche se di archiviazione, può essere reso accessibile all’interessato, sicché l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale tale provvedimento è stato adottato contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, risultando quindi la disposizione censurata ispirata proprio ad un criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa; né sussiste la denunciata violazione dell’art. 76 cost., in relazione all’art. 1 della legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52, che tra i principî e criteri generali include quello della piena trasparenza e della imparzialità dell’azione amministrativa, in quanto, posto che l’art. 25, primo comma, della direttiva 93/22/cee del consiglio del 10 maggio 1993, di cui il decreto legislativo n. 58 del 1998 costituisce attuazione, individua un tipo di comunicazione estraneo alla fattispecie della richiesta di accesso al fascicolo relativo a fatti determinati, riferendosi piuttosto detta richiesta a documentazione con valore informativo tendenziale e statistico. Corte Costituzionale . 12 gennaio 2005




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