Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11331 - pubb. 06/10/2014
Tribunale Savona 24 settembre 2014 - Pres. Soave - Est. Cristina Tabacchi.
Concordato preventivo in continuità con riserva - Rilascio del DURC - Fattispecie di cui al D.M. (Lavoro) 24 ottobre 2007, art. 5, co. 2, lett. b
Il divieto di pagamento di crediti anteriori disposto dall’art. 168 l.fall. costituisce un caso di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” di cui al comma 2, lett. b, art. 5, D.M. 24 ottobre 2007 che non impedisce il rilascio del DURC anche qualora constino obbligazioni contributive inadempiute in epoca antecedente al deposito della domanda con riserva di concordato preventivo. Pertanto, il tribunale può dare il proprio nulla osta al rilascio del DURC da parte degli istituti previdenziali, e ciò anche nella fase che precede l’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, con la precisazione che il tribunale deve essere messo in grado di valutare l’effettiva coerenza del provvedimento di rilascio del DURC con le finalità di risanamento e continuità aziendali, e che, a tal fine, non è sufficiente il solo deposito del ricorso per concordato in bianco non ancora integrato dal deposito del piano. (1) (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)
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(1) Una società, in pendenza di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con riserva, chiede il rilascio del DURC all’INAIL. L’istituto previdenziale rigetta la richiesta. Nel motivare il diniego l’istituto fa propri i pronunciamenti intervenuti in materia da parte del Ministero del Lavoro (comunicazioni del 21 dicembre 2012 e del 4 marzo 2013) e dell’INPS (messaggio del 21 marzo 2013), secondo i quali non può essere rilasciato il DURC nella fase tra la presentazione del ricorso e l’emanazione del decreto di omologazione qualora consti l'inadempimento di obblighi contributivi precedenti il deposito della domanda. |